Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12437 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANG124 37 /0 3 LA CORTE SUPREM Cessione di azienda. SEZIONE TERZA CIVILE' Giudicato esterno che risolve il rapporto con i danti causa del cessionario. Effetti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24978/00 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere I Cron. 26319 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Giovanni TI PETTI Rel. Consigliere Rep.3305 Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 20/02/03 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA DI RA ST & C SAS, in persona del legale rappresentante pro AN OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 95, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la DI SELIS, difende anche disgiuntamente all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OR CA, FO LA, elettivamente domiciliati in ROMA PLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che li difende anche 2003 SIMONELLO SAVASTA FIORE, 480 disgiuntamente all'avv ocato 1 giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
AR ED, RI IA LU;
intimati - avverso la sentenza n. 1105/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione IV Civile, emessa il 06/07/00 e depositata il 13/07/00 (R.G. 396/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 20/02/03 dal TI PETTI;
1'Avvocato Alberigo PANINI (per delega Avv. udito Franco La Gioia); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Per la migliore comprensione delle vicende proces- - suali occorre premettere un ANTEFATTO. I coniugi AR OR ed AN OL sono proprietari di un immobile sito in Orbassano via Rivoli 42, con destinazione а trattoria;
1'immobile, locato nel 1974 a tale UF AO era stato poi ceduto ai sensi dell'art. 36 della legge di equo canone a LE 2 M AR IS e MA AR. Nel corso del 1984 i proprietari constatavano che nei locali locati erano state costruite opere abusive. Ne derivava una denuncia al Comune ed una ordinanza di demolizione, nonché una lite promossa dai proprietari contro i detti conduttori, decisa dal Tribunale di Tori- no con sentenza 8 settembre 1990 n.5541 passata in giu- dicato. In detta decisione il contratto di locazione era dichiarato risolto alla data del 6 novembre 1985 con contestuale cessazione della materia del contendere conseguente al rilascio dei locali promesso dai condut- tori. Nelle more del giudizio dinanzi al tribunale di To- rino i conduttori cedevano il contratto alla s.a.s. RA ST E C, comunicando tale cessione con lettera del 10 luglio 1987. I locatori con raccomanda- ta del 16 luglio 1987 contestavano la legittimità di tale cessione, per essere in precedenza stata proposta azione giudiziale di declaratoria di risoluzione del contratto. Provvedevano pertanto a ricevere rimesse di pagamento della società cessionaria a titolo di inden- nità di occupazione senza titolo e senza conguaglio. Tanto premesso, inizia la vicenda che qui interes- sa. 3 ☐ Con citazione del giorno 8 marzo 1991 i coniugi OR convenivano in giudizio la società RA ed agivano per il rilascio dei locali, detenuti senza tito- lo e per il risarcimento dei danni. La società RA si costituiva contestando il fondamento delle pretese ed in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento della esistenza del contratto di locazione ed il pagamento delle migliorie apportate ai locali;
chiedeva inoltre la chiamata in garanzia dei cedenti MA e LE. Costoro si costituivano e contestavano il fondamento della chiamata sostenendo di avere informato la RA della esistenza del contenzioso in corso. La causa era istruita con prove orali, interpello e consulenze tecniche ed era decisa con sentenza del tri- bunale di RI (sezione stralcio) pubblicata il 5 no- vembre 1999 che così decideva: in parziale accoglimento della riconvenzionale dichiara che a far tempo dal 1 agosto 1987 si è instaurato un nuovo e diretto rapporto di locazione tra i coniugi OR e la società Stran- respinge tutte le domande attri-gis; conseguentemente ci e dichiara allo stato improponibile la domanda del- la convenuta ad ottenere l'indennità per i miglioramen- ti apportati;
compensa le spese di giudizio e di CTU tra la parte attrice e quella convenuta;
compensa tra parte convenuta e terzi chiamati le spese del giudizio. A La decisione era impugnata dai coniugi OR con principale, chiedendone la riforma e dalla appello con appello incidentale. Strangis Con sentenza del 13 luglio 2000 la Corte di appel- lo di RI così decideva : in accoglimento dell'appello principale dei OR condanna le parti appellate MA e LE , nonché la società Strangis, in solido tra di loro, al risarcimen- to del danno in favore degli appellati OR (v. amplius in dispositivo); assolve le parti appellate MA e LE dalla domanda di garanzia;
condanna le parti appellate e la società Strangis alla rifusione in favore degli appellanti delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre la società RA deducendo quattro motivi di censura;
resistono i Torto- ne con controricorso;
non hanno svolto difese le altre parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi per le seguenti considerazioni. NEL PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando (per la violazione degli artt.2729 del codice civile e art.2 dpr 131/86) ed il vizio della motivazione. La tesi è che bene avevano ritenuto i primi giudici 5 provata la rinnovazione del rapporto sulla base di pre- sunzioni gravi e concordanti ancorché non univoche. L'accordo sarebbe sopravvenuto successivamente alla spedizione della prima lettera, da parte dei proprieta- ri, che non accettavano la cessione, e prima della secon- da lettera, che seguitava a contestare la validità della cessione. Tale insolita vicenda sarebbe stata illustra- ta dalla deposizione della teste Sciò. In senso contrario si osserva che i giudici del me- rito, con congrua ed analitica motivazione (ff. 15 a 17 della motivazione) spiegano il comportamento equivoco dei OR e della controparte, ma evidenziano la man- canza della prova della stipula orale del nuovo con- tratto, contraddetta dalle due lettere di diniego, rite- nendo implicitamente inattendibile la deposizione del teste Sciò. NEL SECONDO MOTIVO si assume che la domanda di ga- ranzia di pone a fronte di una evizione di un bene: il motivo appare inammissibile per la sua genericità ed è inoltre infondato avendo la Corte ( ff 18 della motiva- zione) evidenziato come la domanda di garanzia non fos- se stata sorretta da alcuna prova , né precisata quanto alla causa petendi. Si aggiunge che appare introdotta per la prima vol- ta in cassazione la causa pretendi relativa 6 all'evizione e tanto rende ulteriormente inammissibile la censura. NEL TERZO MOTIVO si contestano le valutazioni pe- ritali circa i danni da occupazione e si assume che il calcolo del canone fatto dal consulente non tiene conto della ristrutturazione realizzata. In senso contrario si osserva che la contestazione appare del tutto generica e priva della autosufficien- za. NEL QUARTO MOTIVO si deduce il difetto di motiva- zione e l'error in iudicando in ordine al rigetto dell'appello incidentale sotto il profilo della inoppo- nibilità della cessione e per le migliorie. In senso contrario si osserva che la Corte di ap- pello ha esattamente rilevato che la cessione non è op- ponibile per effetto del giustificato rifiuto del loca- tore (anche in relazione alla efficacia del giudicato esterno che risolveva il rapporto con i danti causa della Strangis) e che i miglioramenti non possono esse- re richiesti da chi è occupante abusivo, sotto tale con- notazione giuridica. AL RIGETTO del ricorso segue la condanna della SO- cietà ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, in favore delle parti resistenti costituite OR AR e LF AN 7 nella misura indicata nel dispositivo;
nessuna liquida- zione è invece dovuta per MA ED e LE Ma- ria IS che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente RA SAS DI TR ST E C. alla rifusione di spese ed onorari del giudizio di cassazione, in favore di OR AR e LF AN, che liquida in euro spese ed in euro 2000,00 per onorari oltre100,00 per spese generali ed accessori come per legge;
nulla per le spese ed onorari relativi alla posizione di MA DO e LE AR IS. Roma 20 febbraio 2003. Il Presidente: A.Giuliano مسرتا Il relatore G.B. Petti Grove Bettish Pek IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NZ TI 25 AGO 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZ TI