Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
Il giudice non può escludere l'ammissione di una prova testimoniale sulla presunzione di inattendibilità del testimone perchè, così facendo anticipa un giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamente espresso soltanto dopo che questa sia stata esperita. (Nella fattispecie, i giudici non avevano ammesso un teste ritenendolo "interessato da dichiarazioni che lo indicavano in qualche modo quale complice ovvero autore di una condotta penalmente rilevante").
Commentario • 1
- 1. Calunnia: se i reati sono genericamente individuati è irrilevante che siano procedibili a querelaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia indiretta, quando per il tenore della falsa denunzia i reati presupposti siano genericamente individuati è irrilevante che taluni di essi siano procedibili a querela, a condizione che le circostanze falsamente rappresentate siano comunque idonee a determinare l'avvio di un procedimento penale per fatti potenzialmente perseguibili d'ufficio. (Fattispecie relativa a una falsa denunzia di smarrimento di un assegno in precedenza utilizzato per estinguere un'obbligazione, potenzialmente idonea ad instaurare un procedimento penale per il reato di ricettazione - Cassazione penale , sez. VI , 27/02/2020 , n. 13702). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2004, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 21/10/2004
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1419
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 28409/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IO, n. a Mesagne il 14.08.1974;
OL LV, n. a Carosino il 24.12.1959;
SA LV, n. a Brindisi il 04.01.1968;
EN TO, n. a S. Pietro Vernotico il 17.01.1976;
avverso la sentenza della corte d'appello di EC, emessa in data 15.7.2002;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. G. D'Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
- udito il difensore del UR avv. F.S. Fortuna, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. All'esito di procedimento penale relativo a traffico di stupefacenti e contrabbando di sigarette, nell'ambito dell'organizzazione criminosa di tipo mafioso, denominata "sacra corona unita", con sentenza 3.5.2001, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi condannò gli imputati ricorrenti per vari reati. La Corte d'appello di EC, in data 15 luglio 2002 riformò in parte la sentenza, confermando la condanna dei ricorrenti per i reati specificati nell'esame dei singoli ricorsi.
2. La Corte leccese ha assolto IO NT dal delitto associativo (art. 416-bis c.p.), mentre ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. cit. per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio 5 kg. di marijuana (in provincia di Brindisi nel luglio 1998), condannandolo alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa.
Ricorre l'imputato, riproponendo gli stessi motivi dell'atto d'appello (salvo ovviamente quelli inerenti al delitto associativo), senza considerare le puntuali repliche con cui la corte d'appello ha rigettato il gravame relativo all'asserita violazione dell'art. 192 c.p.p., con relativo vizio di motivazione, in riferimento all'attendibilità del chiamante in correità GI PR e all'idoneità del contenuto dell'intercettazione della chiamata telefonica PR/NT (n. 213bis del 8.7.98) a costituire oggettivo e individualizzante riscontro alle dichiarazioni accusatorie del chiamante. La meccanica reiterazione, senza farsi carico della specifica motivazione della sentenza d'appello, rende i motivi generici e inammissibili, ai sensi della lett. a) degli artt. 581 e 191 c.p.p.. Manifestamente infondata è la dedotta violazione dell'art. 133 c.p., con relativo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La doglianza del ricorrente per avere la corte fatto riferimento al "contesto criminale", mentre lo ha assolto dal delitto associativo, confonde la mancanza di prove in ordine al delitto di partecipazione al sodalizio criminoso con l'accertata frequentazione di soggetti inseriti in un ambiente criminale d'apprezzabile spessore, che ben può concorrere alla formazione della valutazione del giudice sulla determinazione della pena.
3. LV RO è stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e L. 29.800.000 di multa per vari reati unificati nel vincolo della continuazione, tra cui quelli previsti dagli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90 e il delitto di peculato in concorso con il UR, nonché a 6 mesi di reclusione e L. 200.000 di multa per furto.
Avendo già in appello limitato l'impugnazione alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche, deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle predette diminuenti. Il motivo è manifestamente infondato, avendo la corte leccese rigettato la richiesta, oltre che per l'assenza di specificità del motivo d'appello, anche per la mancanza del minimo elemento che potesse supportare tale riconoscimento, al di là della collaborazione già valutata per la concessione della speciale attenuante prevista dall'art. 8 L. 203/1991. 4. Ugualmente inammissibile, per assoluta genericità, è il ricorso di TO TA, che censura la sentenza d'appello per essere stata confermata la condanna a 4 anni di reclusione per partecipazione all'associazione "Sacra Corona Unita" (fino al luglio 1998), sulla base di dichiarazioni accusatorie asseritamente valutate in violazione dell'art. 192 c.p.p. e senza adeguata motivazione, mentre risulta invece dall'impugnata sentenza l'esistenza di precisi elementi (individuati nel contenuto delle intercettazioni telefoniche) di riscontro alle specifiche dichiarazioni accusatore del PR e del RO, valutate come attendibili e credibili dai giudici di merito, secondo i criteri dettati dall'art. 192, co. 3 e 4, c.p.p., con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
5. LV UR è stato condannato alla pena di due anni di reclusione per peculato (capo 01: artt. 110, 117, 314 c.p. perché, in qualità di vice brigadiere in servizio presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi, con LV RO si appropriavano di un carico di sigarette di contrabbando sequestrate) e falso (capo P1: artt. 81, 479 e 48/479 c.p. per avere, nella qualità sopra indicata, dopo avere sequestrato un carico di sigarette, ed essersi appropriato di una parte di esso, con LV RO, prima che intervenissero i Carabinieri della Stazione di Mesagne, falsamente indicato nel verbale un quantitativo di t.l.e. inferiore rispetto a quello effettivamente rinvenuto e tratto in inganno gli altri militari firmatari del verbale.
Osserva il Collegio che non hanno alcun fondamento ne' le censure del ricorrente relative alla credibilità del RO ed all'attendibilità delle sue dichiarazioni, all'apprezzamento delle numerose conversazioni telefoniche intercettate ne' alla violazione dell'art. 603 c.p.p., su cui le motivazioni della sentenza impugnata risultano giuridicamente corrette e logicamente plausibili, ciò che basta per renderle insindacabili in questa sede e ritenere assorbite tutte le altre doglianze, ad eccezione del motivo relativo all'ammissibilità ed all'utilizzazione della testimonianza del carabiniere IS, collega del UR e in servizio in coppia con lui nel momento del fermo e del sequestro dell'autoveicolo carico di scatole di sigarette.
Ha errato la corte d'appello nel dare del IS un pregiudiziale valutazione d'inattendibilità, ritenendolo "interessato da dichiarazioni che lo indicavano in qualche modo come un complice ovvero, nella migliore delle ipotesi, come autore di una condotta omissiva penalmente rilevante".
L'ordinamento appresta ogni garanzia per evitare che taluno sia "obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale", ma ciò non esime il giudice dall'ammettere l'escussione di un teste oculare presente allo svolgimento dei fatti e - ferme restando le garanzie previste dall'art. 198.2 e dagli artt. 63 e 64 c.p.p. - dal procedere alla valutazione di attendibilità
delle dichiarazioni all'esito dell'esame, non potendo ritenersi pregiudizialmente inattendibile una persona per il sospetto che abbia un eventuale interesse a sottacere quanto sa intorno a fatti ai quali ha assistito.
La sentenza va, pertanto, annullata nei confronti di LV UR con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di EC (individuata nella sezione distaccata di Tarante) per nuovo giudizio.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi degli altri tre ricorrenti consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e alla pena pecuniaria, determinata in 1.000 euro in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di UR LV e rinvia alla sezione distaccata di corte d'appello di Taranto per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi di NT IO, RO LV e TR TO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al pagamento della somma di 1.000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2005