Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2004, n. 7383
CASS
Sentenza 21 ottobre 2004

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Massime1

Il giudice non può escludere l'ammissione di una prova testimoniale sulla presunzione di inattendibilità del testimone perchè, così facendo anticipa un giudizio sulla valutazione della prova medesima che deve essere necessariamente espresso soltanto dopo che questa sia stata esperita. (Nella fattispecie, i giudici non avevano ammesso un teste ritenendolo "interessato da dichiarazioni che lo indicavano in qualche modo quale complice ovvero autore di una condotta penalmente rilevante").

Commentario1

  • 1Calunnia: se i reati sono genericamente individuati è irrilevante che siano procedibili a querela
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima In tema di calunnia indiretta, quando per il tenore della falsa denunzia i reati presupposti siano genericamente individuati è irrilevante che taluni di essi siano procedibili a querela, a condizione che le circostanze falsamente rappresentate siano comunque idonee a determinare l'avvio di un procedimento penale per fatti potenzialmente perseguibili d'ufficio. (Fattispecie relativa a una falsa denunzia di smarrimento di un assegno in precedenza utilizzato per estinguere un'obbligazione, potenzialmente idonea ad instaurare un procedimento penale per il reato di ricettazione - Cassazione penale , sez. VI , 27/02/2020 , n. 13702). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2004, n. 7383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7383
Data del deposito : 21 ottobre 2004

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