Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2003, n. 10667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10667 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
Ce 62934 6 8 9 1 IA 5 / . 4 / R N 6 E - A 2 N . T B .R O . U I .P L Z B L I D A REPUBBLICA ITALIANA A R R L . E T T B D IS A I T G S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 N A E I R 3 S 1 R I A E A D T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A T 106 6 7 / 0 M N E S Tributaria E Composta dagli Ill.m Sigg Maistrati: FAVARA Presidente Dott. Ugo R.G.N. 3267/99 Consigliere Cron. 23882 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Ud. 26/03/03 Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIC NE CIVILE SENTENZA N. 62934 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 121 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
FINKEY SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 2078/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 16/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2003 896 udienza del 26/03/03 dal Consigliere Dott. Maria -1- Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Oggetto: processo civile- sospensione-pregiudiziale comunitaria SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società s.p.a. Finkey con atto 11.11.94 convenne innanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione finanziaria, e chiese la restituzione della somma di L. 44.000.000, indebitamente versata a titolo di tassa annuale di concessione governativa, oltre interessi e spese. Nel contraddittorio del Ministero, che aveva dedotto in limine l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'improcedibilità della domanda per ildella domanda per il mancato previo esperimento del sistema dei ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11 del citato d.p.r., e, nel merito sia l'intervenuta decadenza per decorso del termine triennale stabilito dall'art. 13 del d.p.r. n. 641/72 che l'infondatezza della domanda, il Tribunale adito, con sentenza 26.10- 30.11.95 condannò l'amministrazione convenuta a pagare all'istante la somma controversa, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, vinte le spese. Questa pronunzia venne impugnata innanzi alla Corte d'appello di Venezia dal Ministero, che ripropose le medesime eccezioni dedotte in sede di prima istanza. L'appellata propose appello incidentale in ordine al capo concernente la compensazione delle spese e la decorrenza degli interessi. Indi la corte di merito adita, respinte le eccezioni preliminari dedotte dall'appellante, sospese il processo in attesa che sulle altre questioni si pronunciasse la Corte di Giustizia Europea. Contro questa pronunzia il Ministero ricorre ora per cassazione con ricorso affidato ad unico motivo. L'intimata non si è costituito MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero ricorrente deduce lo jus superveniens introdotto con l'art. 11 della 1. n. 448 del 23.12.98, ed assume che dall'importo eventualmente da rimborsare devono essere detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, con il contenimento del tasso degli interessi al 2,50%. Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata non ha definito la controversia. La corte territoriale, invero, respinte le eccezioni preliminari del Ministero appellante ed il motivo di gravame, attinente al merito, con cui il suddetto appellante aveva dedotto la remuneratività della tassa in discussione, ha sospeso il processo in attesa che sull'altra questione di merito relativa all'applicabilità dell'art. 13 del d.p.r. n. 641/72 che sancisce il termine triennale di decadenza entro cui deve essere formulata la domanda di rimborso, si pronunciasse la Corte di Giustizia Europea, che ne era stata già investita da altro giudice. Essa, perciò, non è suscettibile d'impugnazione innanzi a questa Corte col mezzo esperito, né tantomeno col regolamento necessario di competenza, previsto dall'art. 42 c.p.c. in relazione ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nel quale, ricorrendo le condizioni stabilite nella disposizione contenuta nel successivo art. 47, il ricorso stesso potrebbe essere convertito. E' pacifico, nell'orientamento di questa Corte (Cass. nn. 9813/99 e 7637/02), che il provvedimento di sospensione del processo assunto dal giudice, quando l'organo di giustizia comunitario sia stato investito in via pregiudiziale della risoluzione di una questione prevista dall'art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità europea (reso esecutivo con legge 14.10.57 n. 1203, attualmente art. 234 del Trattato stesso, secondo quanto disposto dall'art. 12 del Trattato di Amsterdam, reso esecutivo con legge 16.6.98 n. 209), ovvero su questione che inerisca agli atti c.d. di diritto derivato dal Trattato quali le direttive comunitarie, in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia Europea la cui sentenza dispiega effetto nella causa pregiudicata, non rientra nel paradigma normativo dell'art. 295 c.p.c.. In questo caso il giudice nazionale è tenuto anch'egli, se non ritiene di provvedere direttamente ed autonomamente a risolvere la questione interpretativa pregiudiziale, applicando la norma comunitaria, a provvedere ad investire l'organo di giustizia sovranazionale, nelle forme stabilite dall'art. 177 prot. 20 co. 3° del succitato Trattato e le modalità dell'accordo attuativo, sancite segnatamente nell'art. 3 co. 1 legge 13.3.58 n. 204, sospendendo il processo, ma alla stregua di questa normativa. In particolare nella pronunzia richiamata n. 9813/99, questo giudice di legittimità evidenzia che la norma di diritto interno contenuta nell'art. 295 c.p.c, non trova applicazione, in quanto l'adozione di tale strumento è misura estranea all'ordinamento comunitario e, perciò, è inconferente rispetto istituto del diritto comunitario del rinvio pregiudiziale, e “finirebbe col privare le parti del processo pregiudicato del diritto di far valere le proprie ragioni sulla questione medesima dinanzi all'unico giudice competente a dirimerla secondo l'ordinamento da cui promana la disposizione alla quale si riferisce il dubbio interpretativo" (Cass. citata n. 9813/99). La sospensione, adottata dal giudice alla stregua bewith dell'ordinamento interno, esula, dunque, dalla previsione legislativa ordinaria, tipica del nostro sistema processuale, che si riferisce ai soli casi in cui la stasi del processo, che è momento patologico guardato con disfavore dal nostro legislatore, sia effettivamente imprenscindibile, per l'esistenza di un vincolo, fra le due controversie, di stretta e rigorosa conseguenzialità (v. per tutte Cass. n.6792/00), e si risolve in un sospensione facoltativa, disposta per ragioni di mera opportunità, ed adottata, peraltro, senza neppure la necessaria istanza delle parti, che è requisito postulato dalla previsione normativa contenuta nell'art 296 c.p.c.. In tale conteso di riferimento, né, come si è detto, poteva essere proposto il ricorso ordinario per cassazione, né poteva essere azionato il rimedio tipico del regolamento di competenza, sopra richiamato, nel quale in via teorica ed astratta il ricorso ordinario può essere convertito per il principio "utile per inutile non vitiatur", poiché anche quest'ultimo rappresenta pur sempre strumento eccezionale, la cui esperibilità nella materia de qua deve ritenersi rigorosamente circoscritta alla fattispecie tipica riconducibile alla sospensione necessaria ex art 295 c.p.c., con esclusione di ogni altro caso in cui la sospensione fuoriesca dalla fattispecie espressamente considerata, né si collochi rispetto a questa, inquadrabile come genus, come una species di esso (cfr. Cass. n. 14062/02). Per logico corollario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 26.3.03 Il Presidente Il Consigliere est. Willie Javarg DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C Oggi 7 LUG 2003 Dr. Eprio Amicone ILCANCELLIERE C1 Ora scanion