Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
La concessione dell'affidamento in prova per i tossicodipendenti può essere negata anche in ragione dell'apprezzamento di una violazione delle prescrizione inerente a un precedente affidamento in prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 20326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20326 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1231
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 45910/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT RA, N. IL 10/04/1978;
avverso l'ordinanza n. 1524/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 10/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. MURA Antonio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 10.11.09, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l'istanza proposta da NT AR, detenuta presso la casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca, intesa ad ottenere il beneficio dell'affidamento terapeutico ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 94, con riferimento alla pena detentiva di anni 2
di reclusione, a lei inflitta dal G.I.P. del Tribunale di Bari per il delitto di rapina aggravata, con fine pena all'8.6.2010. 2. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato come l'istante, a cui carico vi erano precedenti penali per porto d'armi, concorso in furto aggravato, rissa, evasione e rapine, già in precedenza non era stata in grado di proseguire fino al compimento i programmi di disintossicazione concordati con le strutture sanitarie pubbliche;
che la stessa presentava limitati strumenti sia apprenditivi che operativi, con picchi di ansia e di difficoltà a controllare stati emotivi e sentimenti cronici di vuoto, si da ritenere inopportuno l'accoglimento della domanda proposta.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione NT AR per il tramite del proprio difensore, che ha lamentato motivazione contraddittoria ed illogica, in quanto il provvedimento impugnato si era limitato ad una mera elencazione fattuale desunta dagli atti, senza alcuna valutazione delle stesse;
ne' alcuna argomentazione era stata dedicata dal provvedimento al programma terapeutico sottoposto al suo esame, onde confutarne la relativa idoneità.
Non poteva poi condividersi il parere espresso dal Tribunale, secondo cui il deficit apprenditivo ed operativo riscontrato nella ricorrente poteva essere causa efficiente dell'incapacità della stessa di contenere i rilevati stati ansiosi ed emotivi.
4. È infondato il ricorso proposto da NT AR avverso il provvedimento del 10.11.09, con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto la sua domanda intesa ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. 5. Pienamente condivisibile è invero l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, per avere essa fatto riferimento alla circostanza che la ricorrente in passato aveva dato prova di non essere in grado di portare a termine un programma di disintossicazione concordato con le strutture sanitarie pubbliche;
e va rilevato che, sebbene il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 5, esclude la concessione dell'affidamento in prova per i tossicodipendenti quando esso non abbia perseguito i suoi effetti per due volte, ciò non esclude che il Tribunale di Sorveglianza ben poteva desumere l'inidoneità dell'istante anche se conseguente ad una sola violazione delle prescrizioni.
Va poi rilevato che il provvedimento impugnato, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, ha fatto altresì riferimento ad altri aspetti della personalità della ricorrente, quali i limitati suoi strumenti sia apprenditivi che operativi, con picchi di ansia e di difficoltà a controllare stati emotivi e sentimenti cronici di vuoto, per desumerne che il programma terapeutico proposto non fosse idoneo ad arrecare alla medesima effetti benefici.
6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da NT AR, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010