Sentenza 18 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12068 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
M Aula 'A' 1 20 68 /0 3 REPUBBLICA IN NOME DEI OPOL ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G. N. 5777/01 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.25950 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.02/04/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ARIN - AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI SPA (già in persona del legale azienda speciale), pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO CALAMARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IL UI, SE ALFREDO;
intimati 2003 avverso la sentenza n. 1095/00 del Tribunale di 1941 NAPOLI, depositata il 07/03/00 R.G.N. 47326/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi al Pretore di Napoli, in data 30 novembre e 1° dicembre 1993, GI PR e DO VE, dipendenti dell'AMAN (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli) addetti agli impianti di sollevamento, esponevano di avere osservato turni di lavoro di otto ore per sei giorni, seguiti da due giorni consecutivi di riposo, secondo una turnazione di otto settimane;
deducevano che, essendo stata la settimana lavorativa ridotta a 37,5 ore, i ricordati turni avevano comportato la prestazione di straordinario per 73,5 ore per ogni ciclo di otto settimane, delle quali 35 ore retribuite e 38,5 ore compensate con riposi, senza il riconoscimento, però, delle dovute maggiorazioni. Chiedevano, pertanto, che l'AMAN fosse condannata a pagare le somme dovute a titolo di percentuale di maggiorazione negli ultimi cinque anni. L'Azienda si costituiva e si opponeva alla domanda, sostenendo di avere pagato quanto dovuto ai ricorrenti. Riunite le cause, con sentenza del 26 luglio 1996 il Pretore rigettava le domande. L'appello dei lavoratori, cui resisteva cui resisteva l'AMAN, poi trasformata in ARIN, Azienda Risorse Idriche di Napoli, veniva accolto per quanto di ragione dal Tribunale di Napoli con sentenza del 10 dicembre 1999/7 marzo 2000. I giudici di secondo grado ritenevano errato il calcolo delle ore lavorate all'interno di ogni settimana lavorativa di calendario, come proposto dall'Azienda; calcolo che comportava prestazione di straordinario per sole 36 ore. 3 Osservavano che tale calcolo non teneva conto del fatto che la prestazione lavorativa proseguiva senza soluzione di continuità nella settimana di calendario successiva, con accumulo di fatica fisica e psichica. Escludevano ogni valenza all'accordo aziendale del 1986 e al suo riferimento alla settimana “di calendario”. Condannavano, quindi, l'Azienda a pagare lire 9.360.626 a GI PR e lire 9.885.698 ad DO VE, oltre svalutazione monetaria ed interessi;
compensavano per un terzo le spese dei due gradi e ponevano i restanti due terzi a carico dell'Azienda, con attribuzione all'avvocato dei lavoratori. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria, l'ARIN – Azienda Risorse Idriche di Napoli - s.p.a. I lavoratori non si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa dell'Azienda ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c. e dell'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Ricordato che, secondo l'art. 1 del R.d.l. n. 692 citato, la durata massima della giornata di lavoro “non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 settimanali di lavoro effettivo", assume che quella che deve essere tenuta in conto, ai fini della determinazione dello straordinario, è la settimana di calendario (che inizia di lunedì e termina di domenica) e quella soltanto, non risultando alcuna normativa, neppure di carattere regolamentare o 4 contrattuale, che preveda un diverso modo di computare la settimana. Deduce che i ricorrenti hanno prestato straordinario per 10 ore e mezzo per le prime due settimane e per 2 ore e mezzo per le altre sei settimane del ciclo di otto, per un totale di 36 ore. Il ricorso è fondato. La questione è già pervenuta all'esame della Corte, proprio con riferimento ai cicli lavorativi praticati presso l'Azienda attualmente ricorrente;
ed è stato ritenuto che, "dalla lettura logico-sistematica della legislazione in materia di orario di lavoro si desume che, come regola generale, la settimana di calendario costituisce il parametro di riferimento dell'orario massimo normale sia in relazione alla singola giornata lavorativa sia in relazione all'intera settimana lavorativa"; con la conseguenza che, “ove la prestazione lavorativa si svolga su turni di giorni lavorativi consecutivi seguiti da giorni di riposo all'interno di un ciclo di più settimane, il superamento dell'orario normale massimo indicato dalla contrattazione collettiva, ai fini del riconoscimento dello straordinario e delle relative maggiorazioni, deve essere accertato con riferimento alla media del lavoro nelle settimane di calendario comprese entro il più lungo arco temporale, corrispondente ai diversi cicli dei turni lavorativi avvicendati" (Cass., 4 dicembre 2000 n. 15419; 5 gennaio 2001 n. 89). Alla luce di tali precedenti il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto delle domande proposte da GI PR e DO VE. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese 5 ......... . del presente giudizio di cassazione e dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da GI PR e da DO VE al Pretore di Napoli con ricorsi depositati rispettivamente il 30 novembre e il 1° dicembre 1993. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 2 aprile 2003. I , D доро капан I BOLLO SSA Il cons. estensore Il Presidente , TA 10 T. D I SPESA 33 R STA ELL'A 5 . PO N N G D IM O -73 SI A DA SEN D 1-8 , E TE 1 I ISTRO ESEN A E IRITTO G G REG LE D ELLA O IL CANCELDERE D Depositato in Cancelleria 1.8 060 2003 joggi, SIL CANCELLIERE off 6