Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d'appello ha rifiutato la consegna a norma dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, pure quando l'interessato, oltre a formulare una richiesta in tal senso, si è riservato il diritto di contestare tale sentenza, posto che allo stesso non è precluso di proporre dinanzi all'A.G. dello Stato di emissione del m.a.e. un incidente di esecuzione volto a contestare la validità del titolo esecutivo, o comunque di richiedere alla stessa la rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale. (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania - in cui la persona richiesta in consegna per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia", può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso la condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2015, n. 25909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25909 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/06/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1071
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 23845/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JA RA IN N. IL 17/05/1982;
avverso la sentenza n. 9/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 04/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANGELILLIS Ciro nel senso del rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 maggio 2015, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato insussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cui al mandato di arresto europeo emesso, in data 22 gennaio 2015 dalla Pretura di Brasov in Romania, nei confronti di AN AR NT in relazione alla sentenza penale n. 2843 del 3 dicembre 2014, definitiva il 6 gennaio 2015; ha riconosciuto la sentenza indicata e ne ha disposto l'esecuzione in Italia secondo il diritto interno, revocando la misura cautelare in atto con conseguente immediata scarcerazione dell'interessato. Dopo avere dato atto dell'esistenza della sentenza definitiva e del fatto che in essa sono indicate le fonti di prova comprovanti la fondatezza dell'ipotesi accusatoria nonché della regolarità e della completezza della documentazione richiesta dalla procedura, la Corte territoriale ha nondimeno ravvisato la condizione ostativa alla consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. R), evidenziando come AN sia radicato sul territorio nazionale, ove risiede dal 2009.
2. Nel ricorso, l'Avv. Cogo Enrico, difensore di fiducia di AN AR NT, ha chiesto l'annullamento della sentenza evidenziando che, contrariamente a quanto dato atto dalla Corte d'appello, il proprio assistito non ha mai dichiarato di rinunciare a contestare la sentenza contumaciale in executivis, riservandosi anzi il diritto di essere rimesso in termini per impugnare la condanna.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
2. Sotto un primo aspetto, deve essere rilevato come la sentenza in verifica sia immune da qualunque rilievo di natura processuale, non essendo revocabile in dubbio l'esistenza di un valido titolo esecutivo a monte della procedura de qua.
Ed invero, secondo l'ordinamento dello Stato di Romania - segnatamente l'art. 522 c.p.p. rumeno, comma 1 -, la persona estradata per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia" può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che lo ha condannato.
Ne discende, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, che anche la decisione pronunciata "in absentia" può porsi a base della procedura di consegna a fini esecutivi allorché nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti (Cass. Sez. 6^, n. 25303 del 21/06/2012, Rv. 252724; Cass. Sez. 6^, n. 9151 del 21/02/2013 - dep. 26/02/2013, Amoasei, Rv. 254473).
3. Sotto diverso profilo, va evidenziato che, come si evince dalla lettura del verbale dell'udienza del 4 maggio 2015, AN ha personalmente chiesto di scontare in Italia la pena di cui alla sentenza in oggetto e la Corte ha disposto che la pena sia qui eseguita in perfetta conformità rispetto alle richieste dell'interessato. Le doglianze svolte sul punto sono pertanto all'evidenza mal poste.
4. Non può, d'altra parte, sottacersi come il riconoscimento della sentenza pronunciata all'estero e la disposta esecuzione della pena non impediscano al AN di proporre nel paese d'origine un incidente d'esecuzione volto a contestare la validità del titolo esecutivo o comunque di chiedere all'A.G. romena di essere rimesso in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015