Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DI0 0336/02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE SECONDA CIVILE ONORART PROFESSIONALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 9584/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 632 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 12 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud.28/09/01 ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente 478 SE N TE NZA sul ricorso proposto da: TA ET, difeso da se stesso, elettivamente и domiciliato in ROMA, VIA GALILEI 45, presso lo studio ONE dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO G, giusta delega in Rich _ studio atti;
IL SOLE 24 ORE 1.55 14 GEN. 2002 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
EUROSCAVI SNC IN PERS AMM. UNICO LEG. RAPP. BORELLA 1,55 L.3000 UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CREMONA CANCELLERIA --- - 15\B, presso lo studio dell'avvocato NERI GIUSEPPE, + che lo difende unitamente all'avvocato GORI ROMANO, DH675553 2001 giusta delega in atti;
1268 controricorrente -1- avverso l'ordinanza del Tribunale di FIRENZE, depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Gaetano TA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe NERI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. s u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso affidato ad un'unica censura l'avv.to Gaetano UR ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze 30.11 1.12.98 con la quale è stata respinta, con condanna alle spese di lite, la sua istanza ex artt. 28 e 29 L. 794/42 di pagamento di prestazioni professionali rese per la rappresentanza e difesa della Euroscavi S.n.c., per un superiore alle £.ammontare 1.640.000 già percepite. L'intimata Euroscavi S.n.c. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente la Euroscavi in Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per controricorso tardività della notifica avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c., nella specie applicabile in analogia a quello previsto per il reclamo ex art. 739 stesso codice avverso i provvedimenti in Camera di Consiglio. L'eccezione va disattesa giacché, conformemente a Cass. S.U. n. 5615/98 e Sez. L. n. 14936/2000, in mancanza di notifica dell'ordinanza del Tribunale 3 fiorentino, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione era quello annuale di cui all'art. 327 c.p.c. ritualmente osservato dal му UR (deposite dell'ordinanza 2.12.98, notifica о м del ricorso 7.5.99). con l'unico motivo di ricorso si Ciò premesso, denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 29 L. 13.6.42 n. 794, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., dell'art. e contraddittoria 112 c.p.c., nonché omessa dellaun punto decisivo motivazione su г у а б controversia. Osserva il ricorrente che il termine "nella misura minima" utilizzato nel giudizio iniziato dinanzi al Tribunale di Catania, nell'elencazione delle due voci dell'onorario richiesto, era da intendersi, secondo la prassi, nel senso che l'importo indicato in parcella fosse il minimo quale non era richiedibile al di sotto del possibile scendere considerate l'importanza del giudizio e la misura massima prevista dalla tariffa. Era stata infatti richiesta, per le due voci, la somma complessiva di £. 40.000.000 mentre, in base alla tariffa massima del 3% l'importo poteva ammontare a £. 90.000.000. Sul punto, nei due gradi del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale siciliano, parte avversa non aveva affatto dedotto che la misura dei compensi dovesse ridursi al minimo tariffario. Riproposta la causa dinanzi al Tribunale di Firenze la frase era stata ripetuta e controparte aveva rilevato che l'importo minimo ammontava a £.
1.090.000. Esso ricorrente, nella memoria di replica, aveva rilevato l'uso improprio del termine rimettendosi comunque al giudizio anche equitativo, я del giudice adito, mentre parte avversa aveva а н invocato le prescrizione e, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto. а Costituendo, pertanto, "l'onorario nella misura minima" una indicazione e non una domanda, il Tribunale fiorentino avrebbe dovuto decidere in base al "petitum" sostanziale (£. 40.000.000). Quel invece, aveva capovolto i due termini giudice, indicando come domanda il minimo e come indicazione l'importo richiesto, con ciò violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. In ogni caso, anche ammessO che fosse stato necessario scendere all'interpretazione della domanda il Tribunale, in applicazione delle regole ermeneutiche, avrebbe dovuto tener conto del 5 comportamento anche successivo delle parti e quindi della illogicità di una richiesta di compensi in minima, già corrisposti, in un giudiziomisura giunto al "terzo grado". Rileva infine che l'equità da lui invocata era stata invece applicata in favore della controparte per la liquidazione delle spese giudiziali poste a suo carico. Il ricorso è fondato. Il Tribunale fiorentino, pur dando atto che il valore della causa, in cui l'avvocato attore aveva prestato il suo patrocinio a favore della società convenuta, prospettato nell'istanza ex artt. 28 e 29 L. n. 794/42, era di poco superiore a tre miliardi di lire e che tale valore non era stato contestato, poiché in tale istanza si faceva riferimento ad "onorari nella misura minima", mentre gli onorari richiesti, alla luce delle tariffe professionali all'epoca applicabili, non corrispondevano al minimo tariffario, ha rilevato che la somma già corrisposta dal cliente al professionista (£. 1.640.000, detratta la ritenuta d'acconto) corrispondeva per l'appunto a tale minimo, tal che nessun compenso ulteriore era da versare all'attuale ricorrente. 6 Semnonché, richiedendosi con tale istanza il pagamento della somma complessiva di £. 40.515.000 oltre accessori (di cui £. 40.000.000 per onorari) il giudice toscano avrebbe dovuto chiedersi, e conseguentemente motivare, nel procedere alla liquidazione, se per caso l'espressione usata "onorari nella misura minima" (£. 40.000.000) anziché una richiesta di liquidazione secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 31.10.85, implicasse piuttosto, essendo in tal senso il ы tenore della domanda giudiziale, e tenuto conto del н non contestato valore della causa (di poco о superiore ai tre miliardi), la richiesta a tal titolo di un importo costituente "il minimo richiedibile al di sotto del quale non si poteva scendere considerate l'importanza del giudizio e la misura massima prevista dalla tariffa", come chiarito dal professionista anche nelle difese di prime cure. L'impugnata ordinanza va pertanto cassata con rinvio della causa allo stesso Tribunale di Firenze, in diversa composizione, il quale procederà alla liquidazione degli onorari spettanti all'avv.to UR, tenendo conto di quanto sopra enunciato e provvederà altresì in ordine alle spese 7 del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la cause l'impugnata ordinanza e rinvia anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze. Roma 28 settembre 2001. Alfredo Menteri Navarприв V Pres. IL CANCELLERE 01 1097 129, 11 Francesco CataniaFrancescoc 456T 20,66 DEPOSITATO INOANCE Roma 14 GEN 2002 TOT. 149,77 IL CANCELLIERE CT. Francesc atania AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 0.PR 2002 ore 4. an. 19.153 versate C. 149.77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77) p. Il Dirigento Area Cervizi (Dott.ssa Maria Grati D) FILIPPO) * Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. MRACCICHINI) APR 002 STRA A M O R 8