Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
L'art. 460, comma 5 cod.proc.pen., nel testo introdotto dall'art. 37, comma 2, lett. b), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - in base al quale nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo il reato è estinto se, entro i termini previsti, l'imputato non commette altri reati - deve essere considerata "norma sostanziale", in quanto ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato, con la conseguenza dell'applicabilità del principio del "favor rei", posto dall'art. 2, comma 3 cod. pen, in materia di successione di leggi penali del tempo, anziché del principio "tempus regit actum" stabilito per la disciplina processuale.
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, estinzione, riabilitazione, natura sostanzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 9898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9898 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Umberto PAPADIA Presidente
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
Dott. Vittorio VANGELISTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 22-23/4/2002 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza e la dichiarazione di estinzione del reato di cui al decreto penale in questione.
La Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il provvedimento indicato in premessa il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da CI IE, finalizzata ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 2 L. n.638/1983 (commesso il 25/6/94), per cui era stato condannato dal
G.I.P. di Bologna con decreto penale 20/11/95, in applicazione dell'art. 460, comma 5, c.p.p., come modificato dall'art. 37 L. n.479/1999. Secondo il predetto giudice, essendo il detto decreto penale di condanna divenuto esecutivo prima dell'entrata in vigore della menzionata norma modificatrice, avente natura processuale, la fattispecie in esame è regolata dal principio tempus regit actum, e quindi non può essere dichiarata l'estinzione del reato. Ricorre per cassazione il CI e deduce erronea interpretazione delle legge n. 479/1999 in quanto essa, seppure modificatrice di una norma del codice di rito, ha natura sostanziale e non processuale, introducendo - come beneficio premiale per l'imputato, che ha optato per un rito "speciale" - una nuova causa di estinzione del reato;
pertanto non può trovare applicazione in principio sopra indicato (tempus regit actum), ma quello stabilito dall'art. 2 c.p., che, in caso di successione di leggi nel tempo, prescrive l'adozione di quella più favorevole per l'imputato.
Il ricorso merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato, nell'affrontare il problema di diritto de quo, si limita a riportarsi acriticamente - senza null'altro aggiungere - ad una isolata decisione di questa Corte Suprema (Sez. I, 30 gennaio 2001, n. 15038, Papa), la quale afferma assiomaticamente, e non approfondendo la questione, che il novellato comma 5 dell'art. 460 c.p.p., ha natura di norma processuale, donde l'applicazione della regola "tempus regit actum".
Il Collegio non condivide tali conclusioni, peraltro non sorrette da adeguata motivazione, ritenendo che la natura, processuale o sostanziale, di una norma non possa essere desunta unicamente dalla sedes materiae, dovendosi invece considerare, anche e soprattutto, l'effettivo contenuto di essa.
Orbene, è fuor di dubbio che il novellato art. 460, comma 5, c.p.p., seppure come effetto premiale e dunque con finalità deflattive, abbia introdotto una vera e propria nuova causa di estinzione del reato, molto simile a quella, ad esempio, prevista dall'art. 167 c.p. . La giurisprudenza definisce norma penale sostanziale quella il cui contenuto incida direttamente sul precetto o sulla sanzione, e quindi sulla sostanza del reato, non ammettendo, peraltro, la configurabilità di un tertium genus, costituito da norme qualificabili al tempo stesso come sostanziali e processuali: nei casi dubbi occorre "verificare il carattere prevalente e determinante, per stabilire poi, in base ad esso, la classificazione da attribuire alla disposizione stessa" (Cass. Sez. I 5 giugno 2000, n. 7385, Hasani). Ritiene, conclusivamente, il Collegio che il carattere prevalente della disposizione in questione sia certamente quello di introdurre una causa di estinzione del reato, per cui deve considerarsi "norma sostanziale", con la conseguenza dell'applicabilità del principio del favor rei, posto dall'art. 2, comma 3, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, quale deroga al principio fissato dall'art. 11, comma 1, delle preleggi.
All'accoglimento del ricorso segue, ovviamente, la dichiarazione di estinzione del reato sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinto il reato di cui al decreto penale di condanna 20/11/95, n. 2346/95 del G.I.P. di Bologna.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 MARZO 2003.