Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
L'art. 460, comma quinto, cod.proc.pen. - introdotto dalla novella dell'art.37, comma secondo, lett. b), della Legge 16 dicembre 1999 n. 479 a fini deflativi del processo penale, e costituente una vera e propria causa di estinzione del reato modellata su quelle previste dall'art. 445 del codice di rito e dall'art. 167 del cod. pen - trova applicazione, trattandosi di norma da considerare di natura sostanziale, anche con riguardo a decreti divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella.
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, estinzione, riabilitazione, natura sostanzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2005, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
2907/0 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/01/2005
SENTENZA
N. 142 105 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 033687/2004 17 2.Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. GIRONI EMILIO "
4. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "
ha pronunciato la seguente ле SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 08/09/1952 1) DI CE GIOVANNI
avverso ORDINANZA del 26/05/2004
GIP TRIBUNALE di MACERATA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEYRANGOLO du ha diento d'c'arusi inam'm' bile il Mess
- - ля
con decreto penale in data 22/11/91, divenuto esecutivo il 7/2/92, il GIP della Pretura di
Macerata ha condannato Di NZ NN alla pena di 200.000 lire di ammenda, con il beneficio della non menzione, per il reato di omesso collocamento di segnali e ripari di cui all'art. 673 C.P.
Il 10/5/04 il Di NZ ha chiesto al GIP del Tribunale di Macerata, quale giudice dell'esecuzione, di dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 460 comma 5 C.P.P. nel testo sostituito dalla legge 16/12/99 n. 479.
Con ordinanza in data 26/5/04 il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza in quanto -
facendo richiamo alla sentenza di questa Sezione 30/1/01, Papa, rv.218.374 - ha ritenuto che il novellato comma 5 dell'art. 460 C.P.P. non potesse, per la regola tempus regit actum valida per le norme processuali, trovare applicazione con riguardo ai decreti penali divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge 479/1999.
Contro questa pronuncia i difensori dell'interessato hanno proposto ricorso per cassazione con il quale deducono violazione di legge sull'assunto che la norma in questione, incidendo sugli effetti della condanna, si deve considerare non già di natura processuale ma di natura sostanziale.
La censura è fondata.
La pronuncia cui il giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento è stata superata da un diverso orientamento della giurisprudenza di questa Corte che il Collegio ritiene condivisibile (cfr.
Sez. III 24/1/03, Pacini, rv. 224.794 e Sez. V 20/5/04, Makbule, rv.228.683) secondo cui, avendo legislatore con i novellato art. 460 comma 5 C.P.P. introdotto per finalità
deflattive una vera e propria nuova causa di estinzione del reato modellata su quelle previste dagli artt. 445 comma 2 C.P.P. e 167 C.P., non può non riconoscersi a tale disposizione, a prescindere dalla sua collocazione, carattere prevalente di norma sostanziale.
- 2- ля Norma sostanziale che d'altra parte, prevedendo effetti destinati a prodursi dopo che con l'esecutività del decreto si è formato il giudicato, non può per sua natura, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale presso questa Corte, ritenersi soggetta al limite di operatività di cui all'art. 2 comma 3 C.P.
L'ordinanza impugnata deve pertanto, alla stregua dell'enunciato principio di diritto, essere annullata con rinvio al fine di verificare se nel caso di specie ricorra la condizione cui l'art. 460 comma 5 C.P.P. subordina l'effetto estintivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 14/1/05.
Il Consigliere est. Il Presidente
Whinders Domi DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 GEN 2005
E
R
IL CANCELLIERE P
U
S
T
Rosanna Pani R
O
C