Sentenza 19 aprile 2000
Massime • 1
Considerato che l'art.178 cod.pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e poiché l'art.175, primo comma, cod.pen., non introduce alcuna deroga al riguardo, ne deriva che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2000, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SEVERO CHIEFFI Presidente del 02/06/2000
1. Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 649
3. Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE Consigliere N. 10488/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di L'AQUILAnei confronti di:
ME CE N. IL 16.12.1956
avverso sentenza del 21.12.1999 TRIBUNALE di L'AOUILA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mario PRATICELLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 21 dicembre 1999 il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica condannava ME SC e OS LA, imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 e 659 c.p., alla pena di lire cinquecentomila di ammenda ciascuno con concessione del beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 codice penale.
2. Ricorre per cassazione nei confronti del solo ME il procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello di L'Aquila, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 175 e 178 c.p.), assumendo che il beneficio della non menzione della condanna nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati non era concedibile al sunnominato imputato, poiché lo stesso aveva subito tre condanne a nulla rilevando che le per le medesime era stato riabilitato.
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Invero, pur se con decisioni risalenti nel tempo (Sez. IV, 11.5.1965, ric. Tomassini;
Sez. I, 24.5.1957, ric. Guidi) questa Corte si era espressa per la non applicabilità del beneficio della non menzione a soggetto che in precedenza aveva subito condanna, dalla quale era stato, poi, riabilitato, va precisato che dette pronunce, non soltanto erano precedenti alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p. co. 1?, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 104 della legge 24.11.1981 n. 689, nella parte in cui "... esclude possano concedersi ulteriori menzioni di condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio ..." di cui alle sentenze 17.7.1975 n. 225 e 7.6.1984 n. 155 della Corte costituzionale, ma anche avevano eluso di valutare in maniera coordinata il disposto dell'art. 175 co. 1^ c.p. con quello dell'art. 178 stesso codice laddove stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue "ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti".
Dalla latitudine della formula usata, si deduce che gli effetti considerati si identificano con tutte le conseguenze sfavorevoli, diverse dalle pene accessorie, che derivano direttamente dalla condanna, sia che riportino un particolare aggravamento di successive situazioni giuridiche riferibili al condannato, sia che si risolvano nella sua incapacità (o indegnità) di conservare, esercitare o acquistare facoltà giuridiche determinate.
Rientra, pertanto, nella categoria degli effetti penali della condanna anche l'incapacità di ottenere i benefici di diritto penale, con la conseguenza che l'intervenuta riabilitazione la fa cessare, all'unica condizione,, sancita, come si è sopra indicato, dallo stesso art. 178, che la legge non disponga altrimenti. Una deroga del genere è esplicitamente prevista dall'art. 164 cpv. n. 1 c.p. per la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e dall'art. 169 c.p. a proposito del perdono giudiziale, così da rendere inapplicabili i due benefici in presenza di certe condanne, anche se estinte per riabilitazione.
L'art. 175 c.p., invece, non contiene al riguardo alcuna riserva, ne' espressa ne' implicita, con un silenzio sul punto che non si può spiegare, specie se messo a confronto con la diversa disciplina riservata agli analoghi istituti prima citati, se non interpretando la norma nel senso che la riabilitazione rende il condannato capace di conseguire il beneficio della non menzione e che il termine "... prima condanna ..." deve essere quindi riferito soltanto alle pronunce per cui non sia intervenuta riabilitazione. La conclusione trova, peraltro, ragionevole giustificazione nel diverso fondamento che hanno nel vigente sistema penale da una parte il perdono giudiziale e la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e, dall'altra, la non menzione della condanna;
ciò in quanto, mentre i primi mirano indirettamente alla prevenzione della criminalità, la non menzione invece ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato, escludendo una forma di pubblicità che potrebbe nuocergli ai fini del reinserimento sociale, ed è quindi logico che sia possibile concederla a che, per essere stato riabilitato, si sia venuto a trovare - dal punto di vista giuridico - nella stessa situazione di chi non abbia mai riportato condanna. Pertanto il beneficio della non menzione è stato correttamente applicato all'imputato dal giudice del merito, sicché il ricorso del procuratore generale, siccome infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2000