Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2017, n. 11107
CASS
Sentenza 14 febbraio 2017

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Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2017, n. 11107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11107
Data del deposito : 14 febbraio 2017

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