Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2017, n. 11107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11107 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1 1 0 7-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati : Presidente Sentenza n. 34 dott. Antonio Prestipino U.P. 14/2/2017 dott. Luigi Agostinacchio R.G.N. 19003/16 dott. Anna MA De Santis dott. Marco MA Alma Consigliere rel. dott. Lucia Aielli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : OR DO nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/2/2016; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Franca Zacco che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Enrico Tignini, difensore della parte civile Di VI SA MA, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore avv. Biagio Maiolino che si è riportato al ricorso cheidendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/2/2016 la Corte d'Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 24/6/2015, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 316 ter e 610 c.p. ( così modificata 1 l'originaria imputazione per estorsione di cui al capo E) ed il reato di estorsione di cui al capo G) commesso sino al luglio 2003 riducendo, per l' estorsione residua, posta in essere sino a dicembre 2003, la pena ad anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 700,00 di multa .
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione OR DO, personalmente, deducendo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo la Corte d'appello erroneamente valorizzato, a fini di condanna per il reato di estorsione, consistito nell'aver costretto, dietro minacce di licenziamento, Di VI SA MA ad accettare una retribuzione inferiore a quella dovuta, le dichiarazioni della predetta p.o. Di VI, costituita parte civile, senza il dovuto riscontro e senza considerare che la stessa, successivamente alle dimissioni, chiese al OR di essere nuovamente assunta;
contesta altresì il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni dei testi (TO, VA CO, NE) i quali, invero, riferirono di aver lasciato spontaneamente il posto di lavoro per migliori prospettive lavorative.
3. Con il secondo motivo di ricorso OR lamenta la violazione di legge avuto riguardo all'aumento praticato a titolo di continuazione che a suo avviso sarebbe sproporzionato, stante la eliminazione di due ipotesi di reato, dichiarate estinte per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato .
2. Esso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Va ribadito che in tema di motivi di ricorso è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, delle credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento ( Sez. VI, 31 marzo 2015, n. 13809, rv. 262965; Sez. VII 24 marzo 2015 n. 12406, rv. 262948). Ad 3. Nel caso esaminato il ricorrente contesta il giudizio della Corte d'appello in ordine all'attendibilità della p.o. le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Ebbene va ricordato che secondo il consolidato orientamento di legittimità ( S.U. 4146 del 19/7/2012 rv. 253214; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, rv. 261730; Sez. 2 n. 43278 del 24/9/2015, rv. 265104), le dichiarazioni le dichiarazioni della p.o. possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Ed è stato altresì affermato che "in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008, rv. 239342).
4. Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste, al contrario il controllo dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa è stato effettuato dalla Corte con argomentazioni in fatto coerenti e prive di vizi logico-giuridici. In particolare il giudice di appello, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, ha sottolineato la convergenza delle dichiarazioni dei testi: TO, CO, NE, OS e della p.o. Di VI SA MA, costituita parte civile, i quali tutti indicavano OR DO quale gestore di fatto della società Dafar ed in particolare la coartazione posta in essere nei loro confronti al fine di costringerli, al momento dell' assunzione, sia pure attraverso minacce implicite e larvate, a sottoscrivere le lettere di dimissioni in bianco, nonché ad indurre taluni di essi tra i quali la Di VI, ad accettare una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata in busta paga. Dette dichiarazioni apparivano vieppiù credibili, secondo la Corte di merito, in quanto corroborate da riscontri documentali, comprovanti l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per motivi personali;
né la ricostruzione dei fatti poteva ritenersi contraddetta dal comportamento successivo tenuto dalla p.o. la quale, sottolinea la Corte, continuò a lavorare per il OR presso altro esercizio commerciale perchè spinta dallo stato di Ая 2 bisogno che la indusse ad accettare condizioni lavorative non adeguate. Deve ribadirsi, sul tema, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. ( Sez. 2, n. 677del 10/10/14, rv. 261553; Sez. 2 50074/2013, rv. 257984; Sez. 2 656/2009, rv. 246046).
5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha eseguito il nuovo calcolo della pena partendo dalla pena base minima prevista per il delitto di cui all'art. 629 c.p., praticando un aumento di pena minimo ( mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa ), per le plurime condotte estorsive consumate ogni mese, posto che si trattava di riduzioni in busta paga mensili, commesse sino a dicembre 2003, a tal uopo utilizzando la formula "congruo aumento" da ritenersi sufficientemente esplicativa del ragionamento svolto (Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, rv. 268451 Sez. 2, n. 34662/2016 rv. 267721).
6. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Di VI SA MA, che liquida in euro 3.510 oltre spese generali nella misura del 15%, Cpa ed Iva. Roma, 14/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Lucia Aielli DEPOSITATO IN CANCELLERIA dott. Antonio Prestipino Aucier filli SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAR. 2017 IL EI CASS CANCELLIERE M EMA E Claudia NE R P U T S I O N A Z E S R O C