Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4103
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Sentenza 20 marzo 2003

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L'art. 1, comma quarantaseiesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel prevedere la dispensa degli enti del servizio sanitario nazionale dal divieto di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 1997 stabilito per le pubbliche amministrazioni dal comma quarantacinquesimo dello stesso articolo, si riferisce non solo alle "assunzioni" in senso tecnico, e cioè alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, ma anche all'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, la cui esclusione da tale dispensa si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, tenuto conto che i rapporti suddetti (con particolare riferimento ai professionisti medici) risultano essenziali per lo svolgimento del servizio, in misura almeno pari rispetto ai rapporti di lavoro dipendente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4103
    Data del deposito : 20 marzo 2003

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