Sentenza 20 marzo 2003
Massime • 1
L'art. 1, comma quarantaseiesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel prevedere la dispensa degli enti del servizio sanitario nazionale dal divieto di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 1997 stabilito per le pubbliche amministrazioni dal comma quarantacinquesimo dello stesso articolo, si riferisce non solo alle "assunzioni" in senso tecnico, e cioè alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, ma anche all'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, la cui esclusione da tale dispensa si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, tenuto conto che i rapporti suddetti (con particolare riferimento ai professionisti medici) risultano essenziali per lo svolgimento del servizio, in misura almeno pari rispetto ai rapporti di lavoro dipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO UR, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso il dott. Gianmarco Grez., difesa dall'avv. Paolo Scaparone con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 13 REGIONE PIEMONTE, in persona del direttore generale in carica;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino n. 330 in data 27 luglio 2000 (R.G.250/00);
sentiti, nella pubblica udienza del 22.1.2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Mario Menghini per delega dell'avv. Scaparone;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino ha confermato, giudicando infondato l'appello, la sentenza del Pretore di Novara che aveva rigettato la domanda proposta da UR EL nei confronti dell'Azienda sanitaria locale n. 13 Regione Piemonte, per l'accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di medico specialista convenzionato svolto presso il poliambulatorio di Novara.
La Corte territoriale, premesso che alla professionista erano stati conferiti reiterati incarichi trimestrali senza apprezzabile soluzione di continuità a partire dai 17.6.1996, diversamente dal primo giudice, ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 9, comma 7^, del d.P.R. 316/1990, circa la trasformazione a tempo indeterminato degli incarichi per i quali non sia tempestivamente comunicata la mancata conferma, norma invocata a fondamento della domanda, fosse esclusa dal disposto dell'art. 3, commi 23, 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, recante il divieto per le pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, comminando la sanzione della nullità delle assunzioni poste in essere in violazione del divieto.
La cassazione della sentenza è chiesta con ricorso articolato in una pluralità di profili di censura, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Non si è costituita l'Azienda sanitaria locale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si espongono unitariamente i profili di censura alla sentenza impugnata, in quanto concernenti una questione unica. Si afferma che il giudice ordinario non avrebbe avuto il potere di dichiarare la nullità della norma del d.P.R. n. 316 del 1990; che il divieto di cui alla l. 537 del 1993 aveva un ambito di applicazione circoscritto al lavoro subordinato e comunque non si era avuta alcuna abrogazione tacita del d.P.R., che era norma speciale, anche per la sua natura sostanzialmente di contratto collettivo, modificabile solo ad opera di un successivo contratto collettivo, e stante l'impossibilità di incidere su diritti quesiti dei singoli costituzionalmente garantiti, si invocano le interpretazioni e prassi amministrative seguite da organi pubblici, di segno opposto a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sotto il profilo della legittimità costituzionale della legge applicata dalla sentenza impugnata, si deduce l'invasione della competenza regionale e la violazione degli art. 36, 32, 97 Cost.. Il ricorso non può essere accolto per essere il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto, ancorché la Corte debba procedere alla correzione della motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.. La Corte d'appello ha risolto la controversia facendo applicazione del disposto dell'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che disponeva (il comma è stato abrogato espressamente dall'art. 43, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, abrogazione confermata dall'art. 72, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165). È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, rapporti di lavoro autonomo che, in ogni caso, non potevano superare il numero di due con stessa persona nell'arco di un anno (comma 27); per le assunzioni effettuate in violazione dei divieto, si sanciva poi la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le aveva disposte e la nullità di pieno diritto dei contratti (comma 28).
Il procedimento di individuazione della regola di giudizio è stato astrattamente corretto, poiché la Corte territoriale ha nella sostanza disapplicato (prescindendo dalle espressioni formali adoperate in sentenza), ai sensi dell'art. 5 l. 2248/1865 all. E, una disposizione regolamentare (tale natura normativa dovendo essere attribuita ai decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 12595/1993), in quanto ritenuta in contrasto con il precetto imperativo di fonte primaria, disapplicazione imposta dal principio inderogabile della gerarchia tra le fonti del diritto oggettivo.
Senonché, la sentenza impugnata non ha considerato la portata innovativa della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha sancito, fino al 31 dicembre 1997, il divieto per le amministrazioni pubbliche di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette;
dall'altra, al successivo comma 46, ha dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale. Non è consentito all'interprete intendere la parola "assunzione" nell'ambito dello stretto significato tecnico-giuridico di costituzione di rapporti di lavoro subordinato, sia perché non di rado il legislatore esprime l'intento di riferire il termine anche ai rapporti di lavoro autonomo (come emerge palesemente dal tenore letterale de menzionato comma 28 della l. 537/1993, che parla in genere di assunzioni in violazione dei divieti posti dai commi da 5 a 27); sia perché la dispensa degli enti de servizio sanitario nazionale dal divieto è di tale ampiezza da non giustificare l'esclusione - che si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza - dei rapporti di lavoro autonomo, la cui costituzione, per quanto concerne i professionisti medici, risulta essenziale, al pari e forse in misura maggiore rispetto all'assunzione di dipendenti, per lo svolgimento del servizio (cfr. anche C. cost. n. 439 del 1997, in ordine alla rilevanza dello ius superveniens per i medici convenzionati a tempo determinato). Pertanto, poiché in fatto non è contestato che la ricorrente aveva lavorato con reiterati incarichi professionali dal 7 giugno 1996, l'entrata in vigore della l. 662 del 1996 ha determinato l'erronea risoluzione della controversia in base ad un divieto legislativo non più operante per gli incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore.
E tuttavia la pretesa azionata, di conversione dell'incarico a tempo determinato in incarico a tempo indeterminato, non può ugualmente trovare accoglimento.
È appena il caso di rilevare che le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata circa la fondatezza della pretesa sulla base delle norme del d.P.R 316/1990, ove fossero state applicabili in assenza delle contrarie disposizioni imperative di una legge, non precludono alla Corte di accertare che la volontà della legge nel caso concreto esclude il giuridico fondamento della richiesta conversione del rapporto: il giudicato interno, infatti, si forma in ordine alle statuizioni rese su punti della controversia dotati di autonomia in relazione alle domande proposte, non certo per i singoli argomenti sviluppati nella motivazione della sentenza (vedi, per tutte, Cass. 6757/2001). Come già la Corte ha avuto modo di stabilire nella decisione di controversia analoga (Cass. 11528/2000), gli art. 9 e 11 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316 (la cui natura di norme giuridiche,
sebbene corrispondenti nel contenuto a quanto stabilito dagli accordi sindacali, già evidenziata sopra, consente alla Corte di interpretarli ed applicarli direttamente) regolano, in primo luogo, le procedure per l'attribuzione dei "turni disponibili" con incarichi a tempo indeterminato. L'art. 11 dispone che i turni comunque disponibili siano attribuiti a specialisti che abbiano già in corso altri incarichi con le USL (commi 1, 2, 3 e 4); esperita inutilmente tale procedura, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, secondo l'ordine della graduatoria (comma 5). La procedura con la quale l'Assessore o il suo delegato individua lo specialista cui conferire il "primo incarico" è descritta nell'art.
9. L'Assessore o il suo delegato interpella i medici secondo l'ordine della graduatoria e, ottenuta la dichiarazione di disponibilità da parte dell'avente titolo, comunica il suo nominativo alla USL di destinazione. L'USL provvede entro trenta giorni al "conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi tre" (comma 1); durante il "periodo di prova" allo specialista compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico (comma 4); allo scadere del terzo mese, ove da parte della USL non venga notificata allo specialista la mancata conferma a mezzo raccomandata a.r., "l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato" (comma 7). Contro il provvedimento di mancata conferma, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, l'interessato può proporre istanza di riesame al "titolare del potere di rappresentanza della U.S.L.", il quale, sentito il parere del Comitato consultivo, decide entro 30 giorni (comma 8).
Rileva la Corte che la procedura di "conferimento di primo incarico" di cui all'art. 9, così come quella di "attribuzione dei turni disponibili" a specialisti che già intrattengono un rapporto di collaborazione con le USL (primi quattro commi dell'art. 11), è inequivocabilmente diretta a conferire un incarico a tempo indeterminato, nonostante nel primo comma si faccia riferimento al "conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3" (cfr. Cass., sez. un., 12712/1998). I tre mesi di cui all'incarico "a tempo determinato" costituiscono in realtà un periodo di prova - analogo a quanto dispone per il lavoro subordinato l'art. 2096 c.c. - come emerge chiaramente dal comma 4 ("allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico").
E, in linea con le finalità della prova, ove la USL non comunichi il recesso (denominato "mancata conferma"), a mezzo raccomandata, allo scadere del terzo mese, l'incarico si intende fin dall'inizio conferito a tempo indeterminato, ma il sanitario può contestare la "mancata conferma", proponendo istanza di riesame al legale rappresentante della USL. Se si trattasse di un semplice conferimento di incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi, da un lato non sarebbe necessaria una comunicazione formale di "mancata conferma" e, dall'altro, tale comunicazione non potrebbe essere contestata.
Ne consegue che il comma 7 dell'art. 9 non configura un'ipotesi di conversione di un rapporto convenzionato a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, ma presuppone il conferimento proprio di un incarico a tempo indeterminato secondo la procedura prevista. Nè la pretesa conversione potrebbe discendere a titolo di sanzione, per effetto della protrazione degli incarichi provvisori oltre i termini consentiti, considerato che l'attribuzione di incarichi professionali a tempo indeterminato è condizionato al rispetto di regole precise, la cui inosservanza renderebbe nullo il conferimento stesso (cfr. Cass., sez. un. 12712/1998). Si deve in proposito ricordare altresì come la norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 2 novembre 1962, n. 230 - sulla trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato in caso di prosecuzione dello stesso dopo la scadenza del termine - non è applicabile, essendo dettata per rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione, nel caso di protrazione di un rapporto di lavoro autonomo, ancorché "parasubordinato ", quale è quello di un medico convenzionato con una USL (Cass. 1282/1991; 9552/1997; 12712/1998, cit.) Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'Azienda sanitaria non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2003