Sentenza 2 febbraio 2010
Massime • 1
Non integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell'auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull'auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all'art. 494 cod. pen..
Commentario • 1
- 1. Circolazione, contrassegno disabili, utilizzo illegittimo, truffa, sostituzione personaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2010, n. 18080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18080 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/02/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 181
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 40983/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE, nei confronti di:
1) HI AN N. IL 19/05/1946;
avverso l'ordinanza n. 116/2009 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 28/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
GH EA, astrologo, aveva parcheggiato l'auto in zona vietata perché pedonale - urbana ed aveva esposto sul cruscotto della stessa il contrassegno per invalidi rilasciato dal comune di Bagno a Ripoli alla suocera.
Veniva denunciato per violazione degli artt. 56 e 494 e 640 c.p. e contravvenzionato ai sensi dell'art. 158 C.d.S..
Il GIP presso il Tribunale di Firenze, con provvedimento emesso in data 2 settembre 2009, convalidava il sequestro e disponeva il sequestro preventivo del contrassegno.
Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 28 settembre 2009, escludeva che nei fatti potesse ravvisarsi il delitto di cui all'art. 494 c.p., essendosi il GH limitato ad esporre il contrassegno, riteneva ravvisabile la violazione amministrativa di cui all'art. 188 C.d.S. e revocava il sequestro.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deduceva la violazione di legge essendo nei fatti ravvisabile la violazione dell'art. 494 c.p. perché con la esposizione del contrassegno il GH si era attribuito il falso stato di accompagnatore di persona invalida;
ciò perché per integrare detto reato è sufficiente un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.
Il Pubblico Ministero rilevava poi che nei fatti non era ravvisabile la contravvenzione di cui all'art. 188 C.d.S. perché il GH non aveva utilizzato le apposite strutture predisposte per il parcheggio delle auto di soggetti invalidi.
Con memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2010 GH EA contestava le argomentazioni del Pubblico Ministero ricorrente. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero non sono fondati.
In punto di fatto è rimasto accertato che sull'auto del GH era esposto il contrassegno invalidi rilasciato alla suocera. Tale condotta è stata qualificata dal Pubblico Ministero come una ipotesi di tentata sostituzione di persona, consistita nell'avere tentato il GH di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalidi.
Con il ricorso il Pubblico Ministero ha riproposto la sua tesi avverso il provvedimento del Tribunale che, invece, non aveva ritenuto ravvisabile il reato contestato.
In punto di diritto non è ravvisabile il contrasto prospettato dal ricorrente tra la tesi sostenuta dal Tribunale e quella fatta propria dal ricorrente perché in effetti sia il Pubblico Ministero che il Tribunale hanno ritenuto che per potersi ravvisare il reato di tentata sostituzione di persona è necessario un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.
Si può certamente concordare con tale principio di diritto. Orbene, partendo da tale corretto presupposto, il Tribunale, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ha stabilito che la semplice esposizione del contrassegno invalidi sull'auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integri quella condotta positiva necessaria per ravvisare il delitto di cui all'art. 494 c.p., che nel caso di specie sarebbe consistita nel tentativo del GH di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalido.
A ciò aggiungasi che nel caso di specie, come è stato notato, è stato contestato il tentativo, cosicché dovrebbe ritenersi la esposizione del contrassegno atto diretto in modo non equivoco a commettere il reato di cui all'art. 494 c.p., cosa che, in verità, non appare possibile.
È appena il caso di notare che il contrassegno potrebbe essere stato dimenticato nell'auto utilizzata in altre occasioni anche per il trasporto della invalida.
Il GH, inoltre, non parcheggiò la propria auto negli spazi riservati agli invalidi, ma in uno spazio non consentito trattandosi di zona pedonale - urbana ove non era a lui concesso l'accesso. Trattasi, pertanto, di una contravvenzione per violazione del divieto di sosta.
Per le ragioni indicate il provvedimento impugnato non merita censure sotto il profilo della legittimità, cosicché il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010