Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2001, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
E N C.C. 6176 FON 6 IO 8 9 Z A 1 A / R 4 R / T N 6 A IS 2 T . E G U .R E IN NOME023 2 1 /0 1 B .P L R I L D A R A L . T D E B D A E I T T S A 1 N N I 3 E E S 1 R S I E . E A T N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF= Premio fedeltà Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE R.G.N. 17065/98 4798 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron. - Consigliere - Rep. Dott. Antonio MERONE : Dott. Giusepp FALCONE - Consigliere Ud.04/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere - Dott. Simonetta SOTGIU CAMIONE CIVILE ha pronunciato, la seguente 61765 S EN TENZA N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studio rappresenta e difende ope legis;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 pering FEB. 2001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
IM ET;
CANCELLERIA intimato avverso la sentenza n. 246/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 2000 23/12/97; 1574 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI che ha chiesto l'accoglimento del IAMBRENGHI, ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, depositata in data 23.12.97; che ha affermato che il "premio di fedeltà" concesso dal datore di lavoro al dipendente ET MO, costituisce 'erogazione liberale eccezionale e, come tale, un' non concorre a formare il reddito di lavoro, e non è quindi soggetto a tassazione, a' sensi dell'art. 48 cpv. lett. f) DPR 917/86. L'intimato non ha spiegato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 48 1° e 2° c. lett. -f) del DPR 917/86, nonché vizio di motivazione, il ricor- rente sostiene che, essendo il reddito di lavoro dipendente costituito da tutti i compensi in danaro ° in natura, con esclusione delle erogazioni liberali, eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità o di categorie di dipendenti, il "premio di fedeltà" è tassabile, trattandosi di elargizione non eccezionale, corrisposta in base a determinati presupposti (quali la permanenza in servizio per un certo numero di anni), sui quali si 3 fondano legittime aspettative di quei lavoratori, che abbiano maturato il diritto a tale elargizione. Il ricorso è fondato. Questa Corte, con giurisprudenza costante, che il Collegio condivide, ha infatti affermato (Cass. 248/99; 681/99; 4132/99; 5795/99) che il “premio di fedeltà" erogato ai dipendenti che abbiano rag- giunto una certa anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti di lavoro, è soggetto ad IRPEF, non rien- trando fra le previsioni di cui all'art. 48 secondo comma lett. f) DPR n. 917 del 1986, costituendo per il datore di lavoro erogazione liberale usuale e ricorrente. L'art. 48 comma secondo lett. f) del DPR 917/86, dispone infatti che "le erogazioni libe- rali, eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipen- denti" non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'eccezionalità della erogazione liberale, che la renderebbe non imponibile, richiede infatti il suo collegamento con eventi о situazioni così particolari da far ritenere esclusa l'abitualità dell'erogazione, in presenza di determinati presupposti;
mentre la non ricorrenza richiede la non frequenza dell'elargizione, poiché la sua reiterazione costituirebbe un chiaro indice della sua natura di corrispettivo;
la "generalità dei dipendenti", infine, cui l'erogazione liberale deve essere rivolta, per non essere imponibile, deve riguardare tutti i dipendenti indistintamente, indipendentemente dalla permanenza del rapporto di lavoro nel tempo. Invece il "premio di fedeltà" è elargizione che, anche se non ricorrente ed eccezionale per il dipendente che ne usufruisce una sola volta, usuale (e quindi non eccezionale) e reiterabile da parte del datore di lavoro nei confronti di quei dipendenti, che si trovino nella condizione dallo stesso datore di lavoro predeterminata, del decorso di un certo periodo di tempo. Dunque tale "premio” ha natura di corrispettivo indiretto o differito, e concorre, come tale, a formare il reddito da lavoro dipendente. L'accoglimento del ricorso comporta la cas- sazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese per l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata, e decidendo nel merito, riget- ta l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma 4 ottobre 2000 ' CASSAZIONA Il Relatoreཀ་ཕེ༽ Il Presidente DI T E O R C IL CANCELLIERE C1 Casano Oggi 16 FEB. 2001 DEPOSITATO IN CANCELLER! CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano E N IO 86 Z 19 A / 5 R /4 IA . T IS 6 N R 2 - G . A E B .R T R L. .P U D L IB A A L D E . R D B E T SI A T T N SEN 1 E IA S 13 E I R . A E N T A M 9