CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18208 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di: RI ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18208 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 gennaio 2020 il Tribunale di Cuneo ha assolto SS NE dal reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 12 settembre 2017, perché il fatto non sussiste. Con sentenza in data 8 luglio 2022 la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per assenza di interesse "essendo maturato il termine di prescrizione". In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che dall'ultimo atto interruttivo, individuato nel decreto di citazione per il giudizio di primo grado emesso in data 23 novembre 2017, e tenuto conto del periodo, pari a mesi 5 e giorni 29, di sospensione del decorso della prescrizione, il termine ordinario di prescrizione era decorso alla data del 22 maggio 2022, prima dell'emissione della citazione per il giudizio di appello. E' stato, quindi, ritenuto che l'impugnazione proposta dal pubblico ministero fosse inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo, per il decorso del termine di prescrizione, determinare l'eliminaziore della pronuncia assolutoria. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in quanto, ricorrendo la causa estintiva, doveva essere riformata la sentenza di primo grado, e a tale pronuncia, che assicurava l'applicazione della legge, aveva interesse il pubblico ministero appellante. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse. 1. A fronte di sentenza di appello che ha dichiarato l'impugnazione del pubblico ministero, avverso sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del sopravvenuto maturare della prescrizione del reato, il Procuratore generale popone ricorso per cassazione sostenendo che il pubblico ministero aveva avuto interesse a proporre appello al fine di ottenere, nel giudizio di appello, la condanna dell'imputato e che il giudice di appello avrebbe dovuto, nel caso di decorso della 2 prescrizione, dichiarare l'estinzione del reato ovvero confermare la pronuncia assolutoria. Ora, in giurisprudenza è costante e consolidata (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido,Rv. 202018;Sez. U, n. 10372 del 27/09 /1995, Serafino,Rv. 202269;Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693) l'affermazione del principio secondo il quale "L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente". Con riguardo alla parte Pubblico ministero, si è precisato che, in ragione della fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'ordinamento giudiziario, è titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. Dunque, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Infine, si è precisato che l'interesse all'impugnazione dev'essere anche attuale, e dunque deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. In questo senso è riconosciuta la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", che valorizza, se del caso, la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, vuoi perché ha perso ogni rilevanza. Anche di recente è stato ribadito "il principio stabilito secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una sentenza del giudice di appello di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" quando, successivamente a tale pronuncia, il reato si estingue per decorso del 3 termine di prescrizione, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (da ultimo v. Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651; Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940; Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Re Mario, Rv. 260121) " (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, MARCIS Rv. 276285, pagina 18). 2. Nel caso in esame, dato atto che la sentenza di appello ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, stante il decorso del termine di prescrizione dopo la presentazione dell'impugnazione, si deve rilevare che il ricorso per cassazione proposto dal ProcLratore generale è inammissibile per mancanza originaria di interesse all'impugnazione. Il pubblico ministero ricorrente, infatti, non contesta il fatto che, nel merito, il giudizio di appello doveva essere definito con sentenza di proscioglimento - vuoi per estinzione del reato per prescrizione vuoi con conferma della sentenza assolutoria del primo giudice -, ma censura il giudizio secondo il quale, in ragione della maturata prescrizione, l'impugnazione del pubblico ministero non sarebbe più sorretta da interesse. Si tratta, evidentemente, di impugnazione limitata alla correttezza della formula con la quale il giudizio di appello è stato definito, senza alcun riferimento al giudizio di merito sull'imputazione. La giurisprudenza ha riconosciuto che l'interesse all'impugnazione possa essere ravvisato anche in ragione di situazioni giuridiche esterr e al processo, ma connesse alle ragioni della decisione di proscioglimento - come nel caso in cui da una certa formula assolutoria possano, o meno, conseguire preclusioni alla confisca ovvero al diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione ovvero al giudizio disciplinare (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, Panarese, Rv. 278669; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, CELSI, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24.06.2010, Rv. 247971). Nel caso in esame, peraltro, il ricorso non rappresenta la sussistenza di alcuna situazione giuridica collegata alla decisione di merito, ma si limita a censurare la pronuncia di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della correttezza giuridica, rappresentando che la Corte di appello, invece, avrebbe dovuto, a seconda del giudizio nel merito rispetto al quale il Procuratore ricorrente assume posizione "neutrale", o confermare l'assoluzione ovvero riformarla dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 16 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18208 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 gennaio 2020 il Tribunale di Cuneo ha assolto SS NE dal reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 12 settembre 2017, perché il fatto non sussiste. Con sentenza in data 8 luglio 2022 la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per assenza di interesse "essendo maturato il termine di prescrizione". In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che dall'ultimo atto interruttivo, individuato nel decreto di citazione per il giudizio di primo grado emesso in data 23 novembre 2017, e tenuto conto del periodo, pari a mesi 5 e giorni 29, di sospensione del decorso della prescrizione, il termine ordinario di prescrizione era decorso alla data del 22 maggio 2022, prima dell'emissione della citazione per il giudizio di appello. E' stato, quindi, ritenuto che l'impugnazione proposta dal pubblico ministero fosse inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo, per il decorso del termine di prescrizione, determinare l'eliminaziore della pronuncia assolutoria. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in quanto, ricorrendo la causa estintiva, doveva essere riformata la sentenza di primo grado, e a tale pronuncia, che assicurava l'applicazione della legge, aveva interesse il pubblico ministero appellante. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse. 1. A fronte di sentenza di appello che ha dichiarato l'impugnazione del pubblico ministero, avverso sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del sopravvenuto maturare della prescrizione del reato, il Procuratore generale popone ricorso per cassazione sostenendo che il pubblico ministero aveva avuto interesse a proporre appello al fine di ottenere, nel giudizio di appello, la condanna dell'imputato e che il giudice di appello avrebbe dovuto, nel caso di decorso della 2 prescrizione, dichiarare l'estinzione del reato ovvero confermare la pronuncia assolutoria. Ora, in giurisprudenza è costante e consolidata (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido,Rv. 202018;Sez. U, n. 10372 del 27/09 /1995, Serafino,Rv. 202269;Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693) l'affermazione del principio secondo il quale "L'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente". Con riguardo alla parte Pubblico ministero, si è precisato che, in ragione della fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'ordinamento giudiziario, è titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. Dunque, la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Infine, si è precisato che l'interesse all'impugnazione dev'essere anche attuale, e dunque deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. In questo senso è riconosciuta la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", che valorizza, se del caso, la mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante, vuoi perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, vuoi perché ha perso ogni rilevanza. Anche di recente è stato ribadito "il principio stabilito secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una sentenza del giudice di appello di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" quando, successivamente a tale pronuncia, il reato si estingue per decorso del 3 termine di prescrizione, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (da ultimo v. Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651; Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940; Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Re Mario, Rv. 260121) " (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, MARCIS Rv. 276285, pagina 18). 2. Nel caso in esame, dato atto che la sentenza di appello ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, stante il decorso del termine di prescrizione dopo la presentazione dell'impugnazione, si deve rilevare che il ricorso per cassazione proposto dal ProcLratore generale è inammissibile per mancanza originaria di interesse all'impugnazione. Il pubblico ministero ricorrente, infatti, non contesta il fatto che, nel merito, il giudizio di appello doveva essere definito con sentenza di proscioglimento - vuoi per estinzione del reato per prescrizione vuoi con conferma della sentenza assolutoria del primo giudice -, ma censura il giudizio secondo il quale, in ragione della maturata prescrizione, l'impugnazione del pubblico ministero non sarebbe più sorretta da interesse. Si tratta, evidentemente, di impugnazione limitata alla correttezza della formula con la quale il giudizio di appello è stato definito, senza alcun riferimento al giudizio di merito sull'imputazione. La giurisprudenza ha riconosciuto che l'interesse all'impugnazione possa essere ravvisato anche in ragione di situazioni giuridiche esterr e al processo, ma connesse alle ragioni della decisione di proscioglimento - come nel caso in cui da una certa formula assolutoria possano, o meno, conseguire preclusioni alla confisca ovvero al diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione ovvero al giudizio disciplinare (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, Panarese, Rv. 278669; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, CELSI, Rv. 274844; Sez. 5, n. 30939 del 24.06.2010, Rv. 247971). Nel caso in esame, peraltro, il ricorso non rappresenta la sussistenza di alcuna situazione giuridica collegata alla decisione di merito, ma si limita a censurare la pronuncia di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della correttezza giuridica, rappresentando che la Corte di appello, invece, avrebbe dovuto, a seconda del giudizio nel merito rispetto al quale il Procuratore ricorrente assume posizione "neutrale", o confermare l'assoluzione ovvero riformarla dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 16 marzo 2023.