Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, è legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
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- 1. Assenza dell’interprete e forza maggiore: resta l’obbligo di interrogatorio entro cinque giorni, pena l’inefficacia della custodia cautelare (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 agosto 2025
La sentenza in commento affronta una rilevante questione in materia di misure cautelari personali: l'incidenza di una causa di forza maggiore – nella specie, l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete per un imputato non italofono – sull'adempimento dell'obbligo di interrogatorio di garanzia. La Corte di cassazione, pur riconoscendo che la “forza maggiore” può legittimare lo svolgimento dell'udienza di convalida senza l'esame dell'arrestato, riafferma con nettezza che tale circostanza non sospende né elide l'obbligo di procedere all'interrogatorio entro il termine perentorio di cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. Il caso Il …
Leggi di più… - 2. Convalida senza interprete, nessun problema? (Cass. 31431/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2023
E' legittima la convalida dell'arresto dello straniero alloglotta anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l'impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (data ud. 15/06/2023) 19/07/2023, n. 31431 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VILLONI Orlando - Presidente - Dott. CALVANESE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2015, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
ACR# 4 64 9 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2015 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.86/2015 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Presidente REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 30718/2014 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA nei confronti di: BA AA, nata il [...] YO CHIMGEE, nata il [...] avverso l'ordinanza n. 6062/2014 TRIBUNALE di NOLA, del 23/06/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. PIERO GAETA il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia, in accoglimento del ricorso proposto, annullare l'ordinanza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Nola all'udienza del 23 giugno 2014, adottando i conseguenti provvedimenti». RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'udienza del 23/6/2014 il Tribunale di Nola, davanti al quale erano state presentate per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo le cittadine cinesi AT AZ e OL EE, ha omesso la convalida poiché non era stato possibile ottenere la presenza di un interprete di lingua mongola, unica lingua che le arrestate erano risultate in grado di comprendere ed ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per i provvedimenti di sua competenza. 1 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, deducendo l'abnormità del provvedimento nonché la sua illogicità manifesta. Rileva che la impossibilità di procedere all'interrogatorio dell'arrestato che asserisca di non comprendere la lingua italiana, per irreperibilità di un interprete, non costituisce motivo ostativo alla adozione del provvedimento di convalida, trattandosi eventualmente di un caso di forza maggiore che non esonera il giudice dall'obbligo di decidere sulla legittimità dell'arresto, in via assorbente e primaria, anche nel caso in cui l'indagato sia stato posto in libertà. Altrettanto illogicamente poi - secondo il ricorrente - il giudice ha valorizzato il contegno delle arrestate al fine di ritenere che le stesse non comprendessero la lingua francese, a fronte di emergenze che inducevano a ritenere il contrario (quali la residenza francese e la data di ingresso in Francia delle stesse, per una di esse risalente al 26/6/2011).
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il ricorso è fondato. Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte la mancata presenza dell'interprete, pur se non imputabile all'arrestato, configura ipotesi di forza maggiore che non impedisce la convalida dell'arresto, di cui il giudice deve valutare la regolarità formale indipendentemente dall'interrogatorio non possibile (v. Sez. 1, n. 41934 del 14/10/2009, Elessi, Rv. 245063; Sez. 1, n. 20297 del 08/05/2008, Pasor, Rv. 239997; Sez. 4, n. 26468 del 17/05/2007, Beben, Rv. 236995; Sez. 4, n. 3633 del 15/12/1998, dep. 1999, Allamani, Rv. 212477; Sez. 5, n. 10517 del 08/02/2007, Touama, Rv. 235990). Ritiene il collegio che tale orientamento meriti di essere confermato anche dopo le modifiche introdotte agli artt. 143 e 104 cod. proc. pen. dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 18 marzo 2014, n. 64), che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, configurando tra l'altro - con la previsione di un'apposita categoria di esperti di interpretariato e traduzione nell'albo dei periti (art. 67 disp. att. cod. proc. pen.) - un onere specifico e più stringente a carico dell'ufficio giudiziario di assicurare la tutela del diritto all'assistenza linguistica, anche predisponendo adeguati turni di reperibilità degli interpreti. Tali più penetranti oneri incidono invero più propriamente sul piano organizzativo ma non possono riverberarsi anche sul piano processuale nel quale resta pur sempre possibile (e anzi doveroso, nel bilanciamento degli interessi sottesi alla disciplina della convalida dell'arresto) apprezzare il mancato rinvenimento dell'interprete come causa di forza maggiore che si frappone all'assistenza cui ha diritto l'indagato alloglotta che non comprende la lingua italiana ma che non può impedire, tenuto conto in modo particolare delle ristrettezza dei termini imposti per il giudizio di convalida, che, anche nel suo stesso interesse, a tale giudizio si dia corso. Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida dell'arresto è, infatti, quella di verificare la legalità dell'operato della polizia giudiziaria che ha effettuato l'arresto dell'indagato, anche quando - come detto. la misura precautelare sia venuta meno. Funzione che, alla luce della sentenza 2/4/1999, n. 109, della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto a un'equa riparazione anche per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, secondo gli stessi presupposti ed entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare), incide anche sul diritto dell'arrestato ad un'equa riparazione per il tempo durante il quale è rimasto detenuto, nel caso in cui sia accertata l'insussistenza (per ragioni attinenti alla accusa di reato mossagli) delle condizioni per la convalida del suo arresto. Per tal motivo, l'ordinamento processuale richiede che il giudice decida sulla legittimità dell'arresto in via pregiudiziale e assorbente anche nel caso in cui l'arrestato sia stato già posto in libertà dallo stesso P.M. (come si evince dall'art. 121 disp. att. cod. proc. pen.) ovvero non possa essere interrogato per forza maggiore o per altro motivo (come deve implicitamente desumersi dal disposto dell'art. 391 comma 3, cod. proc. pen.). Per analoghe ragioni si deve (continuare a) ritenere che anche il mancato interrogatorio dell'arrestato per la sua ignoranza della lingua italiana e la rilevata impossibilità di reperire un interprete nel breve termine di legge deve essere assimilato, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte nei citati precedenti, a un caso di forza maggiore, che non ostacola la decisione sulla legittimità o meno dell'arresto compiuto dalla p.g. (v. da ultimo in tal senso, successivamente alla citata novella, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Sadu, non massimata).
5. Nel caso di specie, il giudice monocratico ha omesso la convalida dell'arresto, per la ritenuta «nullità di ogni conseguente atto processuale svolto 3 in assenza di interprete», pur dando atto degli sforzi compiuti per il reperimento di un interprete della lingua mongola, con esito negativo, onde procedere all'interrogatorio di garanzia delle arrestate. Alla stregua del ricordato consolidato indirizzo, il provvedimento impugnato è però da ritenersi erroneo e contraddittorio, atteso che, nel chiaramente evidenziato contesto di impossibilità di reperire un interprete, il giudice avrebbe dovuto comunque valutare la regolarità dell'arresto e quindi provvedere sulla richiesta di convalida, anche senza dare corso all'interrogatorio di garanzia, se non possibile. Le esposte considerazioni al riguardo sono da considerarsi tanto più avvalorate proprio dal caso qui in esame, alla luce di quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata nella quale si dà atto che «il Consolato, l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, le varie agenzie private rintracciate personalmente per telefono le cooperative italo cinesi e gli insegnanti di ***lingue orientali, non sono stati in grado di fornire alcun nominativo utile al fine della nomina di un interprete di lingua mongola, nè informazioni utili per rintracciare un interprete di lingua mongola, avendo tutti evidenziato la mancanza degli stessi in Italia e l'assoluta differenza tra la lingua mongola e la lingua cinese». Per l'effetto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Nola per la decisione sul merito della richiesta di convalida dell'arresto di AT AZ e OL EE avanzata dal locale pubblico ministero. È appena il caso di precisare che tale esito non confligge con i principi generali fissati dall'art. 13 della Costituzione in tema di libertà personale e della sua peculiare espressione definita come libertà dagli arresti, in particolare (non confligge) con quello dettato dal terzo comma (art. 13, terzo comma, Cost.) secondo cui le privazioni di libertà di un individuo compiute dalle autorità di polizia per ragioni di necessità e urgenza nei tassativi casi previsti dalla legge (come l'arresto di p.g. in flagranza di reato), ove non siano convalidate dall'autorità giudiziaria nei termini di legge, «si intendono revocate e restano prive di ogni effetto». Il disposto annullamento con rinvio, infatti, si inscrive proprio nel solco degli indicati principi costituzionali e risponde (solo) alla esigenza che ad ogni arresto segua un rituale controllo del giudice anche nel caso in cui l'arrestato abbia riacquistato la libertà (art. 391, comma 6, cod. proc. pen.; art. 121, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.). È evidente, infatti, che la già intervenuta rimessione in libertà dell'arrestato, disposta dal giudice della convalida per qualsiasi ragione (procedurale o relativa 4 al merito del fatto contestato), ha consumato il connesso potere statuale coercitivo provvisorio, esaurendone ogni effetto sullo status libertatis dell'arrestato. In nessun caso il postumo giudizio di convalida potrebbe dar luogo alla riattivazione dello stato detentivo del soggetto a seguito di eventuale posteriore convalida di un arresto ormai perento. In tali casi (e quindi anche nel presente) il giudizio incidentale svolgentesi nei confronti dell'arrestato restituito alla libertà è, pertanto, da ritenersi logicamente circoscritto al puro controllo di legalità dell'avvenuto arresto (per quanto ne siano già cessati gli effetti restrittivi della libertà dell'indagato), in ordine al quale il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni giustificanti l'arresto (estremi della flagranza;
attinenza a un reato che consenta o renda obbligatorio l'arresto in flagranza;
osservanza dei termini di legge).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Nola per nuovo esame. Così deciso il 15/1/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente (Carlo Giuseppe Brusco) (Emilio Iannello) Стан им GIUDIZIARI C ELL n: RU FUNZIONARIO iogu *CORTE ott G IL D S P M U R E 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI Dott Giovanni RUELLA 5