Sentenza 11 febbraio 2016
Massime • 1
L'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., può essere sollecitata, in sede di merito o di legittimità, dal difensore dell'imputato munito di un ordinario mandato "ad litem" e non anche di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2016, n. 12541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12541 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2016 |
Testo completo
12 54 1/ 1 6 41 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.181 Giovanni Conti UP - 11/02/2016 Andrea Tronci R.G.N. 14829/2014 Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese - Relatore - Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NI IZ UL ER, nato a [...] il [...] 2. OR AO, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2013 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore di NI, avv. Marcello Melandri, in sostituzione dell'avv. IZ Mascia, che si riporta al motivi di ricorso che chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 ottobre 2013, la Corte di appello di Genova riformava, sull'appello del P.M., limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova del 23 G maggio 2012, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato IZ UL ER NI e AO OR responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 356 cod. pen., condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Ai predetti era stato contestato di aver commesso, in concorso tra loro, frode nell'esecuzione di una pubblica fornitura, e segnatamente in relazione al contratto stipulato dalla società «Laboratorio analisi chimiche Valle Scrivia>> - della quale il NI era socio amministratore e legale rappresentante e la OR era direttrice tecnica con l'Asl n. 3 Genovese, avente ad oggetto - prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. In sede di merito era stato accertato che presso il laboratorio in questione erano stato rinvenuti dai Nas, a seguito di due controlli effettuati il 2 e il 9 marzo 2010, numerose specialità scadute di validità, custodite nel frigorifero e alcune di esse inserite in apparecchi in funzione (segnatamente due flaconi di reagenti nelle macchine conta-globuli, scaduti rispettivamente nel luglio e nell'ottobre 2009). Il laboratorio operava in regime di accreditamento con la Asl, per il quale il NI aveva garantito, con la relativa domanda, la «corretta conservazione, gestione ed utilizzo dei dispositivi medici utilizzati nell'ambito delle attività ambulatoriali», nonché la «rispondenza funzionale al fabbisogno di assistenza definito per la materia sanitaria e socio-sanitaria dalla programmazione regionale in quanto le prestazioni erogate dal presidio interessato sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al d.P.C.M. del 29 novembre 2001; la adozione, da parte del presidio, di sistemi di miglioramento continuo e la accettazione di sottoporre a verifica la qualità dell'attività svolta e i risultati raggiunti». k Quanto ai prodotti scaduti rinvenuti il 9 marzo 2010, era stato accertato che il NI, richiesto di esibire la documentazione relativa agli acquisiti, si rifiutava di ottemperare;
che i macchinari sui quali erano in uso i reagenti prevedevano la registrazione della data di scadenza, in modo da consentirne il continuo monitoraggio da parte dell'operatore (peraltro, tale modalità non risultava predisposta e la OR aveva dichiarato di non essere stata istruita sul relativo utilizzo); che non era stata predisposta alcuna procedura per controllare la scadenza dei reagenti. In primo grado, il Giudice aveva ritenuto provata la responsabilità degli imputati in considerazione della macroscopica inadempienza alla prestazione pattuita con l'ASL che denotava una evidente dolosa violazione delle norme contrattuali, che contemplavano tra l'altro l'obbligo del laboratorio di assicurare il monitoraggio degli accordi, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e qualità dell'assistenza prestata. 2 En G Tra i doveri pattuiti vi era infatti l'obbligo della struttura di rispettare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal d.P.R. del 14 gennaio 1997 e dalla legge regionale n. 20 del 1999, e gli ulteriori requisiti previsti dal «Manuale dell'accreditamento» del 2008, che stabiliva requisiti specifici organizzativi in merito alla gestione dei farmaci e dei materiali sanitari. In particolare, il manuale prevedeva un'apposita procedura per il controllo della scadenza dei reagenti da effettuarsi con appositi fogli elettronici. Il primo Giudice rilevava che era nella natura dell'impegno assunto con la richiesta di accreditamento che il NI, quale amministratore del laboratorio, doveva essere responsabile dell'attività di vigilanza (il manuale definiva l'amministratore come il «direttore», attribuendogli il dovere di personale controllo della competenza del personale, dell'efficacia del sistema di gestione e lo indicava come direttamente responsabile del corretto svolgimento e del controllo degli aspetti sanitari e dell'assicurazione di qualità delle prestazioni offerte, fornendo le risorse necessarie) La OR, a sua volta, aveva il compito di svolgere le analisi nel rispetto degli standard nazionali ed internazionali, verificando le scadenze dei reagenti impiegati. In sede di appello, gli imputati avevano sostenuto in particolare il difetto di dolo: NI aveva ribadito di aver affidato nel 2008 alla OR, soggetto competente, il compito di controllare la conservazione dei reagenti;
la OR, a sua volta, dichiarava di non aver ricevuto istruzioni in ordine all'uso di reagenti scaduti e di non rivestire in ogni caso la qualifica soggettiva richiesta dalla norma penale. La Corte di appello riteneva che la circostanza del rinvenimento nel secondo accesso dei medicinali scaduti in uso sui macchinari in funzione dimostrasse l'infondatezza della tesi difensiva della OR, in quanto l'imputata, laureata in biologia, non poteva ignorare l'inutilizzabilità di prodotti e reagenti scaduti, soprattutto all'esito del primo controllo che aveva rivelato la presenza nei frigoriferi di farmaci scaduti, dopo il quale non si era attivata minimamente, dimostrando non solo gravi carenze organizzative nell'esecuzione del contratto, ma, in considerazione delle dimensioni così rilevanti delle stesse, la dolosa violazione delle previsioni contrattuali, frutto di una strategia aziendale riferibile all'amministratore NI, interessato al risultato economico di risparmiare», utilizzando prodotti scaduti. Invero, la gestione del laboratorio non prevedeva affatto la gestione dei prodotti scaduti, dimostrando la attuazione di un preciso piano aziendale, al яя 3 G quale aveva prestato convinta adesione la OR, come dimostrava la condotta tenuta dalla imputata nell'intervallo tra i due accessi.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati con atti distinti. Per NI, con atto presentato dal suo difensore, sono denunciati due motivi di annullamento e segnatamente: la erronea applicazione degli artt. 42, secondo comma, e 43, primo comma, cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo: la sentenza impugnata avrebbe, con motivazione illogica, ravvisato il dolo dell'imputato, sostenendo la tesi del gioco delle parti» e non differenziando la posizione di questi da quella della OR, che aveva la qualifica e la capacità tecnica per effettuare il dovuto controllo sulla corretta conduzione delle attività di laboratorio, alla stessa attribuita dal NI in via esclusiva con contratto;
la sentenza avrebbe inoltre trascurato elementi dimostrativi della buona fede dell'imputato (ordini di prodotti per la utilizzazione in laboratorio;
lettera di richiamo del 10 marzo 2010), contrastanti con la tesi di una «politica di impresa» (nella specie di minima incidenza economica) volta ad evitare sprechi;
- la violazione della normativa contenuta nel d.P.C.M. 10 febbraio 1984 e la mancanza di motivazione sul punto;
la omessa considerazione della distinzione delle mansioni degli imputati: la sentenza impugnata erroneamente non avrebbe preso in considerazione quanto stabilito nella normativa predetta in merito alle diverse responsabilità affidate al responsabile tecnico e al titolare del laboratorio. Con memoria depositata l'8 febbraio 2016, il difensore dell'imputato, nel ribadire i motivi di ricorso, invoca, in subordine, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Per OR, il difensore ricorre per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi: -- la violazione dell'art. 356 cod. pen. e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione: l'imputata non può essere considerata soggetto attivo del reato, essendo semplice dipendente;
la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla prova dell'accordo criminoso ed il reato contestato non può essere configurabile in caso di condotta omissiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono da ritenersi infondati. 4 G rr 2. Entrambi gli imputati si riportano alle tesi sostenute in appello, che peraltro sono state ampiamente disattese dalla Corte territoriale con argomenti non censurabili sotto l'aspetto logico e giuridico. La sentenza impugnata invero ha ben evidenziato che le carenze riscontrate dai controlli dei Nas non erano certo l'espressione di mere colpose omissioni organizzative, quanto piuttosto il frutto di una precisa strategia aziendale attuata concordemente dai due imputati. E ciò in considerazione delle loro macroscopiche dimensioni e dell'indubbio dolo dimostrato dagli imputati da quanto emerso nel secondo accesso degli ispettori. A fronte dell'accertato modello organizzativo adottato da entrambi gli imputati, questi ultimi hanno replicato anche in questa sede le loro tesi difensive.
3. In particolare, NI ha ribadito la valenza scriminante del d.P.C.M. 10 febbraio 1984 e pertanto l'estraneità alla gestione del laboratorio, affidato alla OR che aveva specifici obblighi di controllo sui reagenti scaduti, come dimostrava tra l'altro la lettera inviata alla stessa dopo i controlli;
nonché la modestia del risparmio ottenuto con i reagenti scaduti e comunque la presenza di regolari reagenti al momento del controllo. La sentenza impugnata ha fornito risposta del tutto logica alle suddette obiezioni. Quanto all'imputazione degli obblighi di controllo, i Giudici di merito hanno evidenziato la più pertinente normativa regionale che, in tema di accreditamento delle strutture private ai servizi sanitari, prevede pregnanti obblighi del responsabile del c.d. «centro di responsabilità» ovvero dell'unità aziendale che deve offrire il servizio, al quale sono attribuiti responsabilità economiche e gestionali, inerenti determinati livelli quantitativi e qualitativi di attività da porre in essere e di risorse da impiegare. Obiettivo della normativa regionale in materia di accreditamento di strutture private è garantire la gestione del rischio clinico, secondo le indicazioni del decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ovvero di creare un sistema finalizzato a gestire l'errore e ridurre il rischio di eventi avversi che possano intervenire nel corso dell'assistenza sanitaria, attraverso una sistematica identificazione dei processi che potrebbero comportare un rischio per il paziente ed una valutazione, revisione e ricerca dei mezzi per prevenire gli errori e i danni da eventi avversi. Il sistema di accreditamento è appunto la garanzia che in una data azienda e/o presidio siano presenti quei livelli organizzativi che consentono di erogare con sicurezza e qualità i servizi sanitari. rr G 5 Quanto alla lettera inviata il 10 marzo 2010 dal NI alla OR, in cui le contestava carenze organizzative, la conclusione sulla strumentalità della stessa appare coerente con la tardività del suo invio, effettuato dall'imputato solo al fine di provare la sua estraneità ai fatti. Né risultano censurabili le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla strategia difensiva attuata dagli imputati, posto che è un dato di fatto processuale il tentativo assunto da entrambi di chiamarsi fuori dalla commissione dei fatti addossandone all'altro la relativa responsabilità. Quanto al travisamento di prove, le deduzioni difensive non appaiono evidenziare circostanze in grado di disarticolare il ragionamento probatorio dei giudici di merito. Così, l'entità del risparmio nell'uso dei reagenti è rilievo del tutto poco pertinente se rapportato alla mancanza in toto di un sistema di verifica dei prodotti scaduti. Così, la presenza di reagenti non scaduti non appare per nulla dirimente, stante la prospettata politica volta al risparmio con l'uso di quelli scaduti.
4. Non può essere accolta la richiesta dell'imputato NI di applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Sotto l'aspetto formale, deve ribadirsi che l'applicazione di questa causa di esclusione della punibilità può essere sollecitata dalla difesa dell'imputato, in sede di merito o di legittimità, anche quando il difensore agisca sulla base di un ordinario mandato ad litem e non in forza di procura speciale (Sez. 3, n. 47256 del 24/04/2015, Crudo, Rv. 265441). Va anche riaffermato il principio secondo cui la Corte di cassazione può rilevare di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'istituto, avendo lo stesso natura sostanziale ed essendo pertanto applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596). Attesa la natura del giudizio di legittimità, la Corte è chiamata ad un giudizio sull'astratta non incompatibilità della fattispecie concreta, come ricostruibile dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 41742 cit.). In adesione agli indicati principi, nella specie va esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità risultando il fatto, come delineato dalla sentenza impugnata, non connotato, secondo il convergente apprezzamento del giudice di merito, da particolare tenuità. In base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., i giudici di merito hanno evidenziato che la gravità della condotta di entrambi gli imputati emergeva dal яя G numero rilevante dei prodotti scaduti, dalla notevole durata del periodo di maturata scadenza, dalla protervia manifestata dal continuare ad impiegare reagenti scaduti nonostante la verifica del 2 marzo 2010, considerato che le prestazioni oggetto di frode, riguardando prestazioni sanitarie diagnostiche, rivestivano particolare delicatezza e profili di pubblica rilevanza non trascurabili, con evidenti ripercussioni soggettive negative per gli utenti finali in caso di erronea diagnosi.
5. Parimenti infondate sono le deduzioni difensive dell'imputata OR. Le critiche non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, finendo in alcuni casi per lambire l'inammissibilità. La sentenza impugnata ha infatti correttamente rilevato che il reato proprio contestato agli imputati ben può essere commesso come nel caso in esame - - dall'extraneus in concorso con chi riveste la qualifica soggettiva prevista dalla norma penale (tra le tante, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, Sez. 6, n. 2140 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201841). Non sono fondate le censure in relazione alla prova dell'accordo criminoso. Come si è già detto, il ragionamento sviluppato dai Giudici di merito appare adeguato e convincente in ordine alla prova dell'attuazione concordata da parte degli imputati di un modello organizzativo caratterizzato dalla totale mancanza di ogni presidio a garanzia del controllo sulla validità dei prodotti utilizzati (mancanza del previsto registro o di altra qualsiasi forma di analoga cautela, mancata installazione della modalità prevista per i macchinari per segnalare la scadenza del reagente in uso, persistenza nel non voler attuare alcuna variazione di rotta nonostante il subito controllo). La condotta contestata non è di certo di tipo omissivo, come sostiene la ricorrente, essendo gli imputati chiamati a rispondere di una fornitura convenzionata con la Asl diversa, per qualità, da quella pattuita (tra tante, Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, Rv. 262538).
6. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Er کا 7
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/02/2016 Il Consignere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti Donk DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 24 MAR 2016 IL M C A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. E R P 20 Dott.ssa Silvana DIRUCTIO 0 08