Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
L'assunzione da parte del pubblico ministero delle informazioni rese dal minore vittima di abusi sessuali non deve essere documentata mediante videoregistrazione, in quanto tale formalità è prevista unicamente per le audizioni incidentali, ovvero per l'ipotesi di testimonianza resa dal minorenne in sede di incidente probatorio.
Commentario • 1
- 1. Domande suggestive o assenti nel verbale di SIT, quali conseguenze? (Cass. 11450/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2023
Non è causa di nullità nè di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie informazioni testimoniali l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia giudiziaria, dovendosi evidenziare al riguardo che, se è vero che l'art. 136 c.p.p., prevede che nel verbale debbano essere riprodotte anche le domande, deve tuttavia rilevarsi che la sanzione di nullità è comminata dal successivo art. 142 c.p.p., solo per i casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute. Nessuna nullità o inutilizzabilità può derivare, quindi, in assenza di una specifica previsione, dalla mancata indicazione delle domande, stante il principio di tassatività vigente in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2014, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3552
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 35842/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.L. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 27/05/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. G.L. ha proposto, a mezzo del Difensore, ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Novara di rigetto della richiesta del P.M. di domanda di applicazione di misura cautelare, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.. 2. Con un primo motivo lamenta l'erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
in particolare, premettendo che gli indizi sono stati fondamentalmente tratti dalle dichiarazioni rese dal minore undicenne - persona offesa al P.M., deduce che non è stato rispettato il disposto dell'art. 362 c.p.p., comma 1 bis, avendo l'esperto in psicologia o psichiatria infantile fatto mera comparsa formale durante l'esame, senza declinazione inoltre delle sue generalità e del suo curriculum;
che l'audizione è avvenuta presso gli uffici della Procura, luogo inidoneo a mettere il minore a proprio agio;
che l'audizione è avvenuta alle ore 11 di un giorno settimanale scolastico con indebita sottolineatura del carattere insolito e importante dell'impegno; che non è stata disposta la videoregistrazione dell'atto; che la verbalizzazione è avvenuta con la tecnica redazionale di "a domanda risponde" impedendosi così il controllo su genuinità e attendibilità delle risposte. Tutto ciò si sarebbe riflesso sull'attendibilità delle dichiarazioni, tenuto conto anche delle divergenze tra dichiarazioni rese al padre e dichiarazioni rese al P.M. in ordine a modalità del secondo episodio e delle contraddizioni in ordine alla collocazione temporale dei due episodi.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Lamenta che, a differenza di quanto assunto dal Gip, che aveva negato la misura sul presupposto che l'imputato era stato sospeso dalla scuola di musica e che non vi era prova di contatti con altri minori, il Tribunale ha evidenziato la già avvenuta reiterazione del fatto, tra l'altro con gravità crescente tra primo e secondo episodio, e la possibilità di un contatto casuale con minori. Lamenta, quanto al primo punto, la insussistenza di dati che comprovino i due episodi e, quanto al secondo, il fatto che il ragionamento del Tribunale introduce una presunzione iuris et de iure di una sorta di latente ed invincibile reiterabilità della condotta, del tutto svincolata rispetto alla doverosa analisi delle specifiche circostanze del caso di specie in contrasto con la necessità di una valutazione prognostica fondata sul fatto concreto, tenendo conto anche dei precedenti penali e dell'ambiente di maturazione del fatto. In altri termini, richiamando giurisprudenza, deduce che la necessità dell'accertamento del pericolo non può essere sostituita da elementi congetturali o astratti ma deve rivestire i caratteri della concretezza in base agli elementi oggettivi e soggettivi già menzionati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è sotto alcuni aspetti, generico e, per il resto, manifestamente infondato.
Va infatti subito chiarito che questa Corte ha già affermato che la previsione normativa di cui all'art. 362 c.p.p., comma 1 bis, (introdotta dalla L. n. 172 del 2012) non ricollega, in realtà, alcuna sanzione all'inottemperanza della prescrizione di escussione del minore alla presenza dell'esperto, prescrizione, tra l'altro non indicativa di obbligo alcuno in tal senso, ma unicamente di una cautela rimessa alla valutazione del P.M. (cfr., Sez. 4, n. 16981 del 12/03/2013, F., Rv. 254943). In ogni caso, poi, la mancata declinazione, da parte dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, delle proprie complete generalità e del proprio curriculum non può essere causa di alcuna inutilizzabilità o nullità delle informazioni rese dal minore cui lo stesso esperto abbia assistito;
infatti, come previsto dall'art. 142 c.p.p. cui rimanda l'art. 373 c.p.p., comma 6, il verbale di sommarie informazioni è nullo unicamente ove vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute, circostanza, questa, non solo non addotta neppure dal ricorrente, ma implicitamente esclusa dalle stesse doglianze poste con il motivo, che presuppongono, anzi, chiaramente, come l'esperto sia intervenuto.
Nè il ricorso chiarisce, con riguardo a queste ed anche alle altre circostanze dedotte (l'audizione tenutasi presso gli uffici della Procura alle ore 11 di un giorno settimanale scolastico con la tecnica di verbalizzazione di "a domanda risponde") quale ne sia stata l'incidenza concreta sul piano delle risposte date dal minore e della loro attendibilità, restando dunque, dette censure, come già anticipato, su un piano del tutto generico.
Infine, con riguardo alla omessa videoregistrazione, va osservato che la stessa non è prevista come necessaria in caso di assunzione di informazioni da parte del P.M., essendo la stessa prevista, pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 172 del 2012, unicamente, in caso di reato ex art. 609 bis c.p., per le sole audizioni incidentali, ovvero per l'ipotesi di testimonianza resa dal minore in sede di incidente probatorio (v. art. 398 c.p.p., comma 5 bis).
5. Il secondo motivo è infondato: il Tribunale ha legittimamente valorizzato, ai fini della prognosi del pericolo di reiterazione, la già avvenuta ripetizione del fatto ai danni della medesima persona (essendo lo stesso stato commesso in occasione di due lezioni e, nella seconda, reiterato più volte), con conseguente natura concreta del pericolo stesso. Parimenti l'ordinanza ha correttamente valutato come ininfluente la intervenuta sospensione dall'attività di professore non essendo quest'ultima, evidentemente, strumento necessario per la reiterazione del fatto.
6. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015