Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
04705 /01 REPUBBLICA ITALIANA + IN NOME I I POPOLO LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMENT COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 2486/00 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron: 10122 Rep. 1634 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 29/01/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E N TENZA CANCELLERIA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: DISTRIBUZIONE ASSOCIATA EDIZIONI SCIENTIFICHE ------- liquidazione in persona del D.A.E.S. a r.l.in liquidatore LOMBARDO FRANCESCO, elettivamente 14, presso lo domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che lo difende, giusta delega in atti;
Richtens copic studio IL SOLE 24 ORE - ricorrente por dirit 3000 contro 30 MAR. 2001 PICCIN NUOVA LIBRARIA S.p.A. in persona dell'Amm.re Dott. PICCIN MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato2001 174 EZIO SPAZIANI TESTA, che lo difende unitamente -1- all'avvocato GUSTAVO ARMELLINI, giusta delega in atti;
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE resistente UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 26561/99 del Tribunale di ROMA, Rilasciata copia legale aLSig. BAROME. per diritti L.12.000423 depositata il 10/12/99; 080 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di IL CANCELLIERE consiglio il 29/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
LIRE 2000 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, BE14397) accolga il ricorso e dichiari la competenza del [LIRE 10000 CANCELLERIA Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge. AT381055 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 13000 Richiesta copia studio dal Sig. LANA €13 CANCELLERIA per diritti L. 60 8 6 ot IL CANCELLIERE 00687041 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 29 ottobre 1990 la Distribuzione associata edizioni scientifiche D.a.e.s. s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Piccin Nuova Libraria ed esponeva: -che con contratto in data 3 gennaio 1983 la società convenuta le aveva affidato in qualità di grossista fer a distribuzione in esclusiva delle edizioni nella zona di Roma e provincia;
-che la società convenuta aveva violato il patto di esclusiva;
-che essa società attrice, al di fuori degli obblighi contrattualmente assunti, aveva, inoltre, svolto una intensa opera di propaganda in favore della società convenuta;
sulla base di tali premesse la società attrice chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ed al pagamento un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. per la attività svolta in favore della stessa. La SOC. Piccin Nuova Libraria, costituitasi, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Padova, ivi avendo la 3 sede essa società convenuta ed ivi essendo stato concluso e dovendo eseguirsi il contratto di esclusiva, atteso che l'unica obbligazione dhe doveva eseguirsi in Roma era quella di costituire un deposito di libri ed in ordine a tale obbligazione non vi erano contestazioni. Con sentenza in data 10 dicembre 1999 il Tribunale riteneva fondata tale eccezione e di Roma dichiarava competente il Tribunale di Padova, osservando che in ordine alla domanda di risarcimento dei danni tale competenza sussisteva anche con riferimento al luogo dove si era consumato l'inadempimento contrattuale e che in ordine alla domanda ex art. 2041 cod. civ., non essendo il credito fatto valere né determinato nè determinabile in base a semplici calcoli aritmetici, trovava applicazione dell'art. 1182, ultimo comma, cod. civ. Contro tale decisione ha proposto ricorso per regolamento di competenza la D.a.e.s. s.r.l. Resiste con "scrittura difensiva" la s.p.a. Piccin Nuova Libraria. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma. 4 Motivi della decisione La soc. D.a.e.s. deduce innanzitutto che la soc. Piccin Nuova Libraria aveva contestato la competenza per territorio del Tribunale di Roma solo con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e non anche a quella di indebito arricchimento, il che era sufficiente ad affermare la competenza del giudice adito. La doglianza è fondata. Come è stato anche di recente affermato da questa qualora siano state proposte due (o più)S.C., distinte domande, la contestazione della solamente per quantocompetenza per territorio riguarda una di esse non vale ad escludere la competenza del giudice adito (sent. 26 novembre 1998 n. 11980). Poiché nella specie non è contestato che la SOC. Piccin Nuova Libraria non ha eccepito di Roma con 1'incompetenza del Tribunale riferimento alla domanda ex art. 2041 cod. civ., ne consegue che erroneamente è stato dichiarato competente il Tribunale di Padova. Tali considerazioni rendono superfluo l'esame delle altre censure svolte nel ricorso, con le 5 quali si contesta che in Padova si doveva individuare anche il forum destinatae solutionis ed il luogo ove si era consumata la violazione del diritto di esclusiva. Va, pertanto, laaffermata competenza del Tribunale di Roma. considerazione particolarità della delle In controversia, ritiene il collegio di compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma;
compensa le spese. Roma, 29 gennaio 2001 Tube копти Pace IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania hoooo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 290000 30 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 01 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dal MAG. 2001serie 4 21770 versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Arca Servizi udiziari (D.ssa Maria Grazia (PPO) Il Responsabile Sergi (Dr. M. BA D 10