Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 1
Il notaio il quale, nel ricevere un atto di concessione di ipoteca incorra in errore nella indicazione dei dati catastali dell'immobile, non assume la veste di garante nei confronti dei creditori ed in ordine al soddisfacimento del credito, ma risponde del suo inadempimento secondo i principi generali e cioè se ed in quanto il creditore a cui favore è stata invalidamente costituita l'ipoteca dimostri di avere subito un danno da tale inadempimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
IN N0 0398 /02 M REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NOTA! Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILIT(2) Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 16198/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 18059/99 - Rel. Consigliere Cron.875 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Rep. 124 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud. 14/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE- SENTENZA Richiesta copia studio Sole 24 dal Sig. sul ricorso proposto da: 16 GEN. 2002 per diritti UNICRED ITAL SPA, in persona dei legali rappresentanti IL CANCELLIERE NI EM, DA DR, elettivamente domiciliati in ROMA PLE DELLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che li difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GAETANO DE SIMONE, giusta unitamente all'avvocato Richiesta copia studio ☑ dal Sig. delega in atti;
155 per diritt w ww - 16 GEEL 2007
- ricorrenti -
it
contro
D'AN MARIA LUISA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimata Richiesta copia studio dal Sig. GE 2001 e sul 2° ricorso n° 18059/99 proposto da: 55 10 GETT 2002 perdiriki 1515 D'AN MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE -1- VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato TOMMASOCLAUDIO LUCISANO, difesa dall'avvocato ESPOSITO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
UNICRED ITAL SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1691/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato AMBROSIO SE per delega dell'avvocato LA GIOIA Franco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso il rigetto del ricorso principale assorbito l'incidentale. - -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 27 aprile 1994 la s.p.a. Credito Italiano conveniva davanti al Tribunale di Napoli il notaio IS D'Anna ed esponeva: -che con atto in data 20 maggio 1987 aveva concesSO a VA SI e ER OT un'apertura di credito per lire 73.000.000, garantita da ipoteca concessa dalla stessa ER OT, SE OTnonché da IS OT, e RO OT;
-che a fronte dell'inad e pimento dei debitori aveva ottenuto dal Presidente del Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo per lire 83.016.377, oltre interessi al 18% dal 1° ottobre 1988; -che, iniziata la procedura immobiliare nei confronti dei datori di ipoteca e trascritto il pignoramento, era risultato che i dati catastali dell'immobile concesso in ipoteca erano errati;
sulla base di tali premesse il Credito Italiano s.p.a. chiedeva la condanna del notaio IS D'Anna al risarcimento dei danni. convenuta, costituitasi, contestava ilLa fondamento della domanda. Con sentenza in data 23 maggio 1997 il Tribunale di Napoli affermava la (teorica) responsabilità del 3 17 notaio IS D'Anna, ma rigettava la domanda di risarcimento dei danni, perché non provata. Contro tale decisione proponevano appello principale il Credito Italiano s.p.a. ed appello incidentale il notaio IS D'Anna. Con sentenza in data 15 luglio 1998 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, ossservando, per quanto riguardava l'appello principale, che il Credito Italiano s.p.a. in tanto avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni in quanto fosse risultato che a seguito dell'errore о in parte, del notaio non aveva potuto, in tutto realizzare il proprio credito. Sotto tale profilo si doveva tenere conto che, sulla base dello stesso titolo, sarebbe stato possibile procedere a pignoramento della quota di proprietà di ER OT, la cui inidoneità a soddisfare il credito in questione, oltre ad un credito della Banca Commerciale Italiana, che nel frattempo aveva notificato un altro pignoramento, era stata solo affermata, ma non provata. In ordine all'appello incidentale i giudici di secondo grado rilevavano che, contrariamente а quanto affermato dal notaio IS D'Anna, non risultava che le parti l'avessero dispensata dalla 4 effettuazione delle visure catastali. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, l'Unicredito Italiano s.p.a. (già Credito Italiano s.p.a., che ha anche depositato memoria. Resiste con controricorso il notaio IS D'Anna, che ha anche proposto ricorso incidentale con un unico motivo. Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminato per primo il ricorso incidentale, pur essendo 10 stesso condizionato, in quanto investe la questione pregiudiziale dei limiti della responsabilità del notaio. In proposito si deduce testuamente: Ovviamente, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale con rinvio ad altra corte di merito, dovrà essere disposto anche l'esame dell'efficienza causale della colpa e dell'entità della stessa alla luce degli artt. 1125 e 1127 C.C., esame mancato del tutto nelle fasi di merito in conseguenza del totale rigetto della domanda attorea per la mancata dimostrazione e documentazione dell'esistenza in concreto del danno e della sua entità. Il motivo è inammissibile, in quanto la 5 prevedibilità del danno e l'eventuale concorso di colpa risultano estranei al giudizio di merito. Con il primo motivo del ricorso principale 1'Unicredito Italiano s.p.a. propone due censure. Con la prima, sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe affermato che sarebbe stato possibile procedere ad un nuovo pignoramento sulla base dei dati catastali esatti (conservando la prelazione ipotecaria), deduce che i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto che per la correzione di una iscrizione ipotecaria è necessario il consenso di tutte le parti. La doglianza è infondata. La Corte di appello di Napoli ha, infatti, intes affermare che il Credito Italiano s.p.a. avrebbe comunque potuto procedere al pignoramento della quota di proprietà di ER RO sull'immobile ipotecato in baſai data catastali esatti. L'Unicredito Italiano s.p.a. deduce, poi, che la Corte di appello di Napoli non avrebbe spiegato essa banca ricorrente avrebbe potutocome soddisfare il suo credito sulla quota di proprietà di ER RO. Anche tale doglianza è infondata. Come correttamente sostenuto della sentenza 6 impugnata, spettava, infatti, al Credito Italiano s.p.a. provare che, essendo invalida l'ipoteca, la quota di proprietà di ER RO sull'immobile concessi in garanzia non era sufficiente al soddisfacimento del suo credito. Con il secondo motivo l'Unicredito Italiano s.p.a., sulla premessa che l'obbligazione del notaio era di risultato, consistendo nel far sì che il credito, in caso di inadempimento, potesse soddisfarsi rapidamente, agevolmente ed in via privilegiata sull'immobile concesso in ipoteca, ne ricava la conclusione che ciò era sufficiente a consentirgli la possibilità di agire senz'altro nei confronti del notaio in via surrogatoria. Il motivo è infondato. A prescindere dalla esattezza о meno della premessa, va Osservato che il notaio il quale riceve un atto di concessione di ipoteca non assume la veste di garante nei confronti dei creditori in ordine al soddisfacimento del credito, ma risponde del suo inadempimento secondo i principi generali e cioè se ed in quanto il creditore a cui favore è invalidamente costituita l'ipoteca dimostrastata di avere subito un danno da tale inadempimento. Con il terzo motivo del ricorso principale 7 l'Unicredito Italiano s.p.a. deduce testualmente: L'errore di diritto nel quale sono incorsi i Giudici di merito è stato anche quello di non dare alcuna valenza alla relazione notarile definitiva del 25/5/87 (affidavit) sottoscritta dal notaio D'Anna, con la quale indipendentemente dagli obblighi derivanti dalla funzione notarile dichiara "assumendone la piena responsabilità, che in base ai documenti e registri i beni sopra indicati (cioè quelli da ipotecare risultano di proprietà di OT ER, IS, SE e RO". Consegue che "l'errore dei dati catastali nell'iscrizione d'ipoteca" costituisce un 11inadempimento "contrattuale e "diretto" rispetto al quale non può esserci alcuna esimente. Inoltre detto inadempimento produce anche un "danno" cosidetto "giuridico", essendo i concedenti la garanzia "teti datori d'ipoteca" e su tale punto non vi è nè dubbio né contestazione, risultando ciò dalla lettura del contratto di apertura di credito. Vale a dire che la Banca ha perduto la possibilità di agire per far valere il proprio diritto sia di credito che di garanzia. I Giudici di merito, quantomeno, avrebbero dovuto, 8 ex art. 1226 C.C., liquidare il danno con valutazione equitativa, anche se l'ammontare dello stesso risulta, dagli atti esibiti, documentato. L'intera costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata è chiaramente priva di qualsiasi attendibilità, sia per difetto di motivazione, sia per la disapplicazione di norme di diritto;
la illogicità della decisione è principalmente costituita dalla circostanza che non è dato al giudice accertare "la resporfabilità" (nel caso negoziale e professionale del notaio) e poi assolvere la parte che è "responsabile", assumendo ingiustificati "pretesti" e contraddittorie "argomentazioni" sulla prova del danno, la quale è in "re ipsa", senza neppure ricorrere alla liquidazione equitativa. Le doglianze sono infondate. La questione della responsabilità del notaio IS D'Anna in base alla relazione in data 25 maggio 1987 risulta nuova e comunque nella specie non è in discussione la teorica responsabilità del notaio, ma la prova di un danno ricollegabile a tale teorica responsabilità. Sotto tale profilo la difesa dell'Unicredito Italiano s.p.a. continua a non voler comprendere 9 che l'accertamento di un inadempimento contrattuale non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, sia pure in via equitativa, se non si fornisce la prova che un danno effettivamente vi è stato;
nella specie il Credito Italiano s.p.a., come già detto, di fronte alla 109T129,11 invalidità dell'ipoteca, ha senz'altro preteso dal notaio IS D'Anna l'importo 456T 30,99 del credito prova della TOT. 160,10 garantito, senza fornire la 806T 12,00 impossibilità (o anche della maggiore difficoltà) 0 1 , di 7 ottenerne comunqu e il soddisfacimento dai 7 1 debitori. In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
compensa AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 le spese del giudizio di cassazione. Registrato in GE Serie A al n.
9. vorsale € 172,10 2397 Roma, 14 novembre 2001 (OUTO CENCASEITANCADME/N p. il Cirigente Arca Servizi (Dott.ssa Maria Graza DI FILIPPO) #Responsabile Ser Giudiziar (Dr. M. R ICHINI) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERIA 16 GEN. 2002 DEPOSITATO IL CANCELLIERE CI Roma 10