Sentenza 28 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MC SAS, in persona del legale rappresentante CE NC domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO CIMMELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA VIETRI ANTICO DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore IU AG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 218/00 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 10/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La MC sas corrente in Giugliano propose tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore di Nocera Inferiore, ad istanza dalla IT La Vetri Antico, per il pagamento del prezzo di pavimenti da quest'ultima forniti all'opponente che deduceva la presenza di vizi della merce. Il Pretore rigettò l'opposizione ritenendo che la MC sas fosse decaduta dalla garanzia per non aver denunciato i vizi entro il termine di otto giorni dalla consegna. La soccombente propose appello che venne rigettato daL Tribunale di Nocera inferiore , con. sentenza del 3-10 maggio 2000, nella quale si osservava che la MC sas non solo non aveva fornito elementi da cui inferire la non riconosciblità dei vizi lamentati ma non aveva neppure dedotto che di vizi siffatti si trattasse, che, anzi, avendo solo esposto che sulle mattonelle, acquistate e poi rivendute a terzi, erano comparse delle macchie a seguito dell'"aggressione di agenti chimici", aveva fornito versioni discordanti circa la causa di tale fenomeno, una volta imputandolo alla porosità delle vernice usata per la produzione ed in altro scritto, alla risalita di umidità, rappresentando che, in ogni caso, le macchie erano sparite;
che il termine per la denunzia dei vizi decorreva dalla scoperta nel solo caso di vizi occulti mentre nel caso di oggettiva riconoscibilità di essi con l'uso della normale diligenza, il termine decorreva dal giorno del consegna, come stabilito all'art. 1511 c.c. per la vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro;
che, quindi, l'acquirente era decaduta dalla garanzia per vizi, il che rendeva superflua ogni ulteriore disamina del merito ed ogni decisione sulla richiesta di prove in appello.
Avverso detta sentenza, notificata il 4 ottobre 2000, ricorre per Cassazione la MC sas con un motivo che si articola in tre censure.
Non svolge attività difensiva la ditta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo la ricorrente, deduce "violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.", e, premesso che le mattonelle acquistate erano state rivendute a terzi, precisa che in data 11.11.1994 aveva ricevuto una contestazione che aveva portato a conoscenza della venditrice in data 17.11.1994 ricevendosi, in risposta l'ingiunzione di pagamento nonostante un sopralluogo effettuato dalla ditta venditrice. Lamenta la ricorrente che nessuno dei giudicanti aveva preso in esame questa circostanza ne' il fatto che le denunzia non poteva essere fatta prima di aver ricevuto la notizia del terzo acquirente;
inoltre, la ingiustizia della condanna alle spese e la mancata ammissione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza dei difetti, ascrivibili alla ditta venditrice. Il ricorso non merita accoglimento.
Le censura di mancato esame di documenti,recanti la denunzia pervenuta alla MC dal secondo acquirente in data 11.11.94 e quella fatta, dalla MC alla, venditrice IT La Vietri Antico, denunzia in vizio revocatorio che non può formare oggetto di cognizione in questa sede.
Il ricorrente, inoltre, non censura neppure il rilievo di ufficio della decadenza dalla garanzia una volta che il Tribunale aveva posto a carico dell'acquirente l'onere di provare che si trattava di vizi riconoscibili.
In ogni caso la decisione impugnata è sorretta anche da altra, ed autonoma, ratio decidendi avendo il giudice di merito ritenuto mancante la prova in ordine alla stessa sussistenza dei vizi ed affermato che l'appellante (attuale ricorrente), formulando lamentele tra loro contraddittorie, non aveva "neanche dedotto che potesse trattarsi di vizi qualificabili come tali".
Questo parte della motivazione, che indubbiamente è idonea a sorreggere adeguatamente ed autonomamente la decisione impugnata, non viene fatta oggetto di alcuna censura nel ricorso.
Nessun provvedimento va dato in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in. questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004