Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
Nel corso delle indagini preliminari, in sede di riesame non sono proponibili questioni in ordine alla competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, non potendo trovare applicazione, per difetto dei relativi presupposti, le disposizioni generali dettate, in materia di incompetenza per territorio, dagli artt. 21, comma secondo, e 24 cod. proc. pen. e non rientrando, d'altra parte, nei poteri del tribunale del riesame pronunciare l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione delle regole sulla competenza territoriale, attesa l'assenza di norme, generali o specifiche, che prevedano siffatta violazione come causa di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/1998, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 29.5.1998
1.Dott. Giovanni BADIA Consigliere SENTENZA
2. " Franco MARRONE " N. 3375
3. " QU PERONE " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro OCCHIONERO " N. 8751/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso, avverso l'ordinanza 24.11.1997 del Tribunale del riesame di Roma, proposti:
1) da AS GE
e DI RO NC
2) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di DI RO NC, AS GE, UR RM e NI MB;
sentita la relazione del Consigliere dott. Badia sentite le conclusioni del P.G. Dr. Veneziani Giuseppe con le quali chiede il rigetto del ricorso del PM e RC C.; l'annullamento con rinvio per LA e Di RO;
rigetto nel resto.
Fatto
Con ordinanza. 24.11.1997 il Tribunale di Roma, provvedendo sulle richieste d i riesame dell'ordinanza del 7.11. precedente - con la quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura della detenzione in carcere a AS GE, DI RO NC, NI ER e UR RM, indagati per i delitti di associazione a delinquere e per gli altri reati di cui al capi di imputazione - dichiarava, nei confronti dei primi tre indagati, l'incompetenza per territorio del G.I.P. del Tribunale di Roma, che aveva emesso l'ordinanza custodiale, statuendo la competenza: del G.I.P. del Tribunale di Viterbo in relazione alla posizione del ON, del G.I.P. del Tribunale di Macerata per la posizione del LA, del G.I.P. del Tribunale di Velletri per la posizione del Di RO.
Con riferimento al RC, il Tribunale di Roma confermava l'ordinanza coercitiva, limitatamente al delitto di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indefinito di rapine a mano armata all'interno di istituti di credito e di uffici postali, così qualificato il fatto storico di cui al capo 35 della rubrica, e annullava l'ordinanza custodiale limitatamente ai reati di cui in dispositivo, ordinando, in relazione a tali reati, l'immediata liberazione del RC se non detenuto per altra causa.
Con ricorso a questa Corte il Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Roma ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la restituzione degli atti al Tribunale del riesame di Roma per le opportune conseguenti nuove determinazioni. Con unico atto hanno proposto ricorso avverso la suindicata ordinanza anche il LA e il Di RO chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza, nonché la rimessione in libertà di essi ricorrenti.
Diritto
Con il 1^ motivo di ricorso il P.M. del Tribunale di Roma denunzia la carenza di legittimazione in punto di declaratoria di incompetenza per territorio del G.I.P. di Roma in relazione ai reati commessi da LA, ON e Di RO.
Nonostante la quasi unanime giurisprudenza contraria, anteriore e successiva alla sentenza 25.10.1994 delle Sezioni unite della Cassazione (relativa al caso De ZO) circa il rilievo d'ufficio, da parte del Giudice dell'impugnazione, dell'incompetenza per territorio nell'ambito del procedimento incidentale avente ad oggetto l'applicazione di una misura cautelare, il Tribunale di Roma aveva ritenuto di aderire alla detta pronuncia, sottolineando quanto nella stessa prospettato sulla rilevanza processuale della competenza del Giudice in qualsiasi provvedimento da lui adottato. Il suindicato motivo di ricorso è fondato.
Alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, in sede di riesame non sono prospettabili questioni in ordine alla competenza territoriale del Giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, "non potendo trovare applicazione, per difetto dei relativi presupposti, le disposizioni generali dettate, in materia di incompetenza per territorio, dagli artt. 21, 2^ co., e 24 c.p.p., e non rientrando, d'altra parte, nei poteri del Tribunale del riesame pronunciare l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione delle regole sulla competenza territoriale, attesa l'assenza di norme, generali o specifiche, che prevedano siffatta violazione come causa di nullità".
Si è, tra l'altro, pure considerato che non esiste una competenza in senso tecnico nel corso delle indagini preliminari - poiché la competenza ha sempre riferimento ad un definito procedimento e non già ad una fase caratterizzata dalla fluidità, quale appunto quella delle indagini preliminari - e che, comunque, la competenza attribuita al Tribunale della Libertà in tema di appello o di riesame di provvedimenti sulle misure cautelari personali è di ordine funzionale ed è esclusiva, essendo, tra l'altro, legata alla necessità di decisioni tempestive su ogni gravame concernente la libertà personale.
Esula, dunque, dai compiti del Tribunale il riesame di ogni questione non attinente alla misura cautelare applicata, come quella della competenza per territorio.
L'ordinanza impugnata, che ha statuito sulla competenza territoriale in relazione alle posizioni di ON MB, LA GE e Di RO NC, va, pertanto, annullata senza rinvio, nei confronti dei detti indagati, e va ordinata la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Il 2^ motivo del ricorso del P.M. resta, ovviamente, assorbito. Con il 3^ motivo di ricorso il P.M. ricorrente nel merito, denunzia la carenza e illogicità della valutazione del quadro indiziario sui delitti commessi dal RC e precisati nel dispositivo dell'impugnata ordinanza, in relazione ai quali quest'ultima era stata annullata.
In particolare, il P.M, rileva che le valutazioni del Tribunale del riesame circa la rilevanza dei depositi bancari effettuati dagli indagati, prescindevano, senza giustificazioni valide, dalla globalità dei movimenti del conto correnti esaminati. Si presentava, così, contraddittoria la valutazione che aveva escluso rilievo per i reati-fine ai depositi bancari, giudicati, invece, di rilievo per il delitto associativo.
Secondo il Tribunale, non vi erano indizi di tale serietà da rilevarsi univoci circa l'esistenza del concorso nelle singole rapine.
Del pari illogicamente e senza dedurre alcuna ragione era stato considerato riscontro estrinseco oggettivo solo per il delitto associativo, e non per i reati fine, il disegno dell'ariete, fatto a mano rinvenuto nel cassetto della scrivania della officina di fabbro del RC, che riproduceva quello utilizzato come mezzo operativo in ciascuna delle sei rapine realizzate dalla banda. Il Tribunale non aveva, poi, indicato i motivi per i quali non aveva dato alcun rilievo, con riferimento alla posizione del RC, alle dichiarazioni rese da RI GA, designante in reità verso il detto indagato, di tipo indiretto (de relato), cioè per conoscenza altrui (di Carlo NA).
Questo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale di Roma ha valutato attentamente anche le risultanze processuali integranti, secondo il P.M., seri indizi di colpevolezza a carico del RC per le rapine oggetto della pronuncia di annullamento dell'ordinanza, ed è pervenuto alla conclusione che "la lettura degli atti processuali e della stessa ordinanza custodiale" porta ad escludere l'esistenza di "un compendio indiziario" tale da dimostrare, "con ragionevole e univoca significazione", il concorso dell'indagato nelle suindicate rapine. In particolare, i Giudici di merito hanno rilevato:
che l'appartenenza all'associazione criminale non comporta, di per se, la responsabilità concorsuale per i singoli reati-fine oggetto del programma dell'associazione;
che la partecipazione del prevenuto con lo specifico ruolo operativo collegato all'attività lavorativa da lui svolta (fabbro)non può implicare la sua partecipazione quale concorrente materiale nelle rapine in esame;
che la necessità, in una rapina, di apprestare un "ariete" più lungo rispetto a quello utilizzato per altre rapine non importa il coinvolgimento diretto del RC come partecipe materiale all'esecuzione di quella rapina;
che i dati estrinseci valorizzati dal G.I.P come riscontri alla parola del GA, "parola derivata, a suo dire, dal NA", sono di evidente genericità, inidonei a fissare un serio e credibile collegamento tra fatto criminoso e RC come partecipe materiale alla sua esecuzione, e, relativamente ad altra rapina, che "è del tutto generica e indeterminata" la designazione di tipo indiretto propalata dal GA all'indirizzo del RC sulla base dei resoconti che il NA gli avrebbe fatto, designazione che, peraltro, avrebbe avuto bisogno di riscontri più consistenti di quelli richiesti per le popolazioni del designante in correità;
che il versamento di importi sul suo c/c, da parte dell'indagato; nei giorni successivi ad una rapina - "unico elemento", secondo il Tribunale, "meritevole di attenzione valutativa" - può essere giustificato in modo ragionevole e alternativo, "attesa la provata attività lavorativa" del RC ovvero come ripartizione di utili all'interno dell'associazione,...."senza che ciò significasse il concorso del RC nell'esecuzione operativa della rapina"; si trattava, quindi, di "traccia"....non ....dotata di quella univocità, necessaria per approvare la chiamata in reita de relato proveniente dal GA" circa la partecipazione del RC ad ogni rapina.
Doveva, perciò, escludersi, ad avviso del Tribunale, che le risultanze processuali relative al RC fossero sufficienti ad integrare un grave quadro indiziario di colpevolezza, a suo carico, per i reati ipotizzati.
I Giudici di merito hanno ritenuto che tali risultanze debbano essere lette nel modo precisato nel provvedimento ed hanno dato ragione del loro convincimento con congrua motivazione, priva di vizi logici o errori giuridici.
Con il ricorso non sono stati dedotti elementi o fatti tali da inficiare la conclusione accolta su tale punto con l'ordinanza impugnata.
Le motivate valutazioni discrezionali dei Giudici di merito non sono, pertanto, sindacabili in questa sede di legittimità. Non sussistono, dunque, i dedotti vizi dell'ordinanza in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle risultanze processuali e non vi sono ragioni per dubitare della correttezza della conclusione accolta dal Tribunale di Roma.
Passando al ricorso del Di RO e dei LA, si osserva che i due indagati, con il 1^ motivo di ricorso, deducono che il Tribunale, che avrebbe dovuto annullare l'ordinanza almeno limitatamente alla imputazione di associazione per delinquere, non si era nemmeno pronunciato sulle loro richieste di revoca e, per il LA, di sostituzione della misura cautelare, in considerazione del fatto che aveva già espiato un anno di custodia cautelare.
Secondo il 2^ motivo di ricorso i due indagati denunziano la violazione di legge perché nei termini previsti era stato depositato soltanto il dispositivo, e non la motivazione.
L'ordinanza aveva, quindi, perduto ogni efficacia e i ricorrenti dovevano essere scarcerati.
Anche i motivi di questo ricorso sono infondati.
In relazione al 1^ dei due motivi suindicati, giova rilevare che la declaratoria di incompetenza pronunciata con riferimento anche alle posizioni dei ricorrenti ha, ovviamente, comportato il mancato esame, da parte del Tribunale di Roma, dei punti oggetto del gravame proposto dai due indagati.
Si deve, poi, escludere la fondatezza dell'altro motivo di ricorso, in quanto la situazione dedotta nella specie non ha realizzato alcuna violazione di legge.
Come ha recentemente ritenuto questa Corte (sent. Sez.Un.C.C.25 marzo 1998 n. 11, ric. Manno e altro), "Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in Cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, comprendente anche la motivazione". Non sono state, quindi, commesse le violazioni denunziate. Il ricorso del P.G. nei confronti di RC e i ricorsi di LA e di Di RO vanno pertanto, rigettati
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di ON MB, LA GE e Di RO NC e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso;
rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di RC ed i ricorsi di LA e di Di RO.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 disp. att. c.p.p. Così deciso a Roma, in Camera di consiglia, il 29 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998