Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
La parte che intenda rilevare l'incompetenza del giudice monocratico, a cui erano stati trasmessi gli atti da quello collegiale, deve sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 33 quinques cod. proc. pen., non essendo sufficiente, per evitare la preclusione, l'impugnazione con l'atto di appello dell'ordinanza trasmissiva degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2012, n. 7090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7090 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 17/01/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 36
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 14128/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE PE, N. IL 30/01/1941;
avverso la sentenza n. 1511/2003 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. Passalacqua Giovanni, in sostituzione dell'avv. Maritreo SE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 13/4/10 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 13/11/02 del Tribunale di Palmi che con le attenuanti generiche condannava NZ SE (quale amministratore della srl "Supermercato Idea Sud") alla pena di anni 2 di reclusione per il reato ex art. 440 c.p. (in Gioia Tauro, il 16/1/97) di adulterazione di sostanze alimentari (carne macinata, cui erano aggiunti solfiti).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione per essere stato celebrato in primo grado il processo da giudice incompetente, competente essendo stato il Tribunale in composizione collegiale (nè rilevando in proposito la preclusione temporale dell'art. 33 quinquies c.p.p., fatta valere per la relativa eccezione dal giudice monocratico, una volta che era stato proprio il giudice collegiale competente a trasmettere gli atti in corso di causa a quello incompetente, con ordinanza, pertanto, impugnabile solo con la sentenza;
ne' il giudice monocratico si era valso dell'autonomo potere previsto dall'art. 33 septies c.p.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa considerazione che si era trattato di un episodio isolato, eventualmente colposo;
3) violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione nella individuazione del responsabile nell'amministratore unico della società (laddove vi era anche un amministratore commerciale, assolto in primo grado, ed un responsabile, neppure imputato, del settore macelleria). Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la difesa presente per il suo accoglimento.
Il ricorso, infondato in tutti i suoi motivi, va respinto. Infondato il preliminare motivo di rito. Come ripetutamente rilevato nel corso del giudizio di merito (e conforme in proposito il parere del PG concludente in questa sede di legittimità), l'eccezione di incompetenza sollevata dall'imputato solo dopo la sentenza del giudice monocratico da lui ritenuto incompetente (dopo che gli atti erano stati a questo trasmessi dal giudice collegiale da lui, invece, ritenuto competente) non salva l'eccezione stessa dalla preclusione dell'art. 33 quinquies c.p.p. (con il richiamo in esso contenuto all'art. 491 c.p.p., comma 1, espressione di un principio generale):
essa andava immediatamente sollevata davanti al giudice monocratico (e non solo dopo l'espletamento dell'attività istruttoria) e non averlo fatto fa decadere l'interessato dalla relativa facoltà (nonostante l'impugnazione, con l'atto d'appello, dell'ordinanza del tribunale collegiale trasmissiva degli atti a quello monocratico). Quanto al rilievo sulla mancata attivazione dei poteri ex officio del giudice monocratico, si osserva che il disposto dell'art. 33 septies c.p., comma 2 fa espressamente salvi i casi previsti dal comma 1, tra i quali ricade appunto quello in esame.
Di puro merito il secondo motivo (e per ciò solo inammissibile in sede di legittimità), che propone una diversa (ipotetica e generica) valutazione di fatti già correttamente e congruamente vagliati dai giudici di merito. In ogni caso è di immediata evidenza che l'eventuale episodicità del fatto non ne esclude la rilevanza penale, mentre la pretesa assenza di dolo è esclusa dalle concrete modalità dell'illecito.
Manifestamente infondato, infine, ed ancora una volta di merito il terzo motivo, che propone una quaestio facti come l'individuazione del responsabile dell'illecito (al di là della posizione di altri soggetti, eventuali concorrenti, assolti o non imputati) nella persona dell'amministratore unico della società: questione già risolta dal decidente, che, in modo congruo e corretto, ha sottolineato in concreto la posizione decisionale dell'imputato nel contesto aziendale.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p.; la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012