Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
# 5075 /01 r.g. n. 6504/00 ud. pubbl. 15.01.2001 oggetto : opposizione a liquidazione perizia Слои лоб39 REPUBBLICA ITALIANA Ref. 1795 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera ui consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Vito GIUSTINIANI Presidente;
B ' dott. Paolo VITTORIA ' Consigliere;
dott. Francesco SABATINI relatore "I ' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE "dott. Michele VARRONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dott. Alberto TALEVI " N. SOLE 24 ORE ' dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti L.3000 2221 SENTENZA LERNCELLERE sul ricorso proposto da elett. dom. in Roma via LIRE 3000 PELLEGRINO dott. Pisto ' CANCELLERIA Capo d'Istria n. 18 presso lo studio dell'avv. Serena Miceli e rappresentato e difeso dall'avv. ' Carlo Pancamo in virtù di procura in calce al CG508984 ricorso ricorrente
contro
LIRE 10000 CANCELLER PARCAMO 1 46 3053 CANCELLIBRE AX226015 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma via dei Portoghesi n. 12 ' controricorrente nonché TRIBUNALE CIVILE Di AGRIGENTO E P.M. PRESSO LO STESSO TRIBUNALE intimati avverso l'ordinanza in data 29 ottobre 6 novembre 1998 del Tribunale civile di Agrigento . Udita nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . in persona del sost.Sentito il P.M. ' procuratore generale dott. Massimo Fedeli che ha ' chiesto la cassatione senza rinvio del provvedimento impugnato . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel corso di un procedimento penale fu ' conferito al dott. Pietro IN l'incarico peritale di procedere alla trascrizione delle telefonate registrate ed alla decodificazione degli impulsi relativi ad ognuna di esse;
espletato و ل 2 ' con decreto del 17 aprile 1997 il l'incarico giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento liquidò il compenso e le spese . Il dott. IN lamentando l'inadeguatezza ' della somma liquidata ai sensi dell'art. 11 legge opposizione in parziale n. 319/80 propose ' della quale con l'ordinanza accoglimento ora ' impugnata l'adito Tribunale civile di Agrigento ' ha elevato a lire 10.611.000 la somma ritenuta dovuta di cui lire 3.612.000 per onorari e lire ' 6.999.000 per spese ed indennità . Per la cassazione di tale provvedimento lo stesso IN ha proposto ricorso affidato ad otto motivi cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia . Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 11 comma quinto legge 8 luglio 1980 n. 319 dispone che avverso il decreto di liquidazione del compenso il perito il consulente tecnico ' l'interprete il traduttore il p.m. e le parti ' ' private possono proporre ricorso davanti al tribunale od alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue я funzioni il p.m. che ha emesso il decreto 3 Con sentenza del 14 giugno 2000 n. 434 S.U. le sezioni unite civili di questa C.S. ponendo fine al contrasto interpretativo al riguardo insorto . hanno statuito che avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato ai sensi del primo comma del citato art. 11 dal giudice penale che lo ha nominato è proponibile ' opposizione con le forme di cui all'art. 29 legge ' 13 giugno 1942 n. 794 innanzi al tribunale od ' alla corte di appello penali alla quale appartiene il giudice o presso cụi esercita le sue funzioni il p.m. che ha emesso il decreto ' attesa la natura alincidentale di tale procedimento rispetto e che processo penale dal quale esso deriva , contro la relativa ordinanza è proponibile ricorso ' ai sensi alla Corte di cassazione penale dell'art. 111 secondo comma cost. ' nelle forme e nel termini previsti dal codice di rito penale . Nella specie , pertanto l'opposizione avrebbe ' dovuto esser proposta innanzi al tribunale penale di Agrigento con la duplice conseguenza che il tribunale civile ' erratamente adito avrebbe ' dovuto d'ufficio dichiarare improponibile e che il mancato rilievo di ciò l'opposizione 4 comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso ' ai sensi dell'art. 382 secondo comma giacché il processo c.p.c. non poteva essere proseguito . In tal senso deve dunque provvedersi . Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di opposizione e di cassazione
p.q.m.
La Corte pronunciando sul ricorso cassa ' senza rinvio l'ordinanza impugnata e compensa le spese dei giudizi di opposizione e di cassazione Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 15 gennaio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Fra sub-tic- Concetta Ammendola Dapcattato in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Cappelleria 5 APR 2001 OGGI, IL COLLABORAYONG CANCELLERIA (ConcealAmmendola) 11OFFICIO DEL LUG 2001) 4 Serie Registrats in data 290.000 31371. versato S. DUECENTONOVANTAMILÀ alm b. il Dirigente Area Serviz 05 an 290000 (D.ssa Maria Grazia D Responsabile Servizio N O R I D