Sentenza 6 aprile 1998
Massime • 1
Atteso il fondamentale principio secondo cui non può darsi pronuncia di sentenza se non quando vi sia stato esercizio dell'azione penale in una delle forme previste dalla legge,deve qualificarsi come abnorme il provvedimento adottato in forma di sentenza dal giudice per le indagini preliminari con il quale detto giudice, a fronte di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero,dichiari,ai sensi dell'art.22,comma 3,c.p.p.,la propria incompetenza e disponga la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente.L'eventuale situazione di stallo che potrebbe determinarsi qualora,dichiarata invece ritualmente l'incompetenza con ordinanza,ai sensi del comma 1 del citato art.22 c.p.p.,e disposta la restituzione degli atti allo stesso pubblico ministero richiedente,questi,dissentendo da detta ordinanza,rinnovasse la richiesta di archiviazione,appare facilmente superabile mediante ricorso,da parte del giudice per le indagini preliminari,al meccanismo dell'imputazione coatta previsto dall'art.409,comma 5,c.p.p..Questo,infatti,dando luogo ad una forma di esercizio dell'azione penale,ben può consentire una successiva dichiarazione di incompetenza in forma di sentenza,quale prevista dall'art.22,comma 3,c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/1998, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 06/04/1998
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 1981
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 44631/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso
TRIBUNALE di MACERATAavverso sentenza del 23.09.1997 G.I.P. TRIBUNALE di MACERATA in procedimento relativo ad esposto a carico di amministratori della STEA s.r.l.
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
OSSERVA LA CORTE
IN FATTO
Con l'impugnato provvedimento in forma di sentenza, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata, decidendo su richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in procedimento iscritto a mod. 21 come "atti relativi ad esposto circa inadempimenti amministratore società Stea s.r.l.", ritenendo nella specie configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen., di competenza della pretura, dichiarò la propria incompetenza per materia e dispose la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso la pretura di Macerata.
Avverso detto provvedimento, definendolo abnorme, ha proposto ricorso per cassazione la procura della repubblica di Macerata, sostenendo che esso violerebbe l'art. 22, comma 3, c.p.p. (il quale prevede la forma della sentenza per la dichiarazione di incompetenza solo "dopo la chiusura delle indagini preliminari" e, quindi - si afferma - dopo l'esercizio dell'azione penale), e si porrebbe inoltre in contraddizione con il fondamentale principio secondo cui una sentenza, in quanto tale, non potrebbe essere pronunciata se non nei confronti di soggetti nominativamente indicati e non, quindi, nell'ambito di un procedimento definito come "atti relativi". IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per la prima, ed assorbente, delle ragioni addotte.
Pur dovendosi dare atto al giudice per le indagini preliminari dell'encomiabile impegno profuso nell'ampia motivazione del provvedimento impugnato, non può non convenirsi con il ricorrente ufficio circa il carattere abnorme del provvedimento medesimo. Diversamente da quanto affermato dal detto giudice, infatti, la "sentenza", per sua natura presuppone l'esercizio dell'azione e quindi, in materia penale, l'esercizio dell'azione penale, da realizzarsi in uno dei modi previsti dalla legge (tra i quali certo non rientra, nella vigente disciplina, la richiesta di archiviazione).
Illuminante, al riguardo, appare proprio l'"iter" formativo dell'attuale art. 22 c.p.p., invocato nell'impugnato provvedimento a sostegno della opposta tesi. Il fatto che, come segnalato dal G.I.P., nel corso di detto "iter", alla originaria indicazione della "sentenza" come forma della dichiarazione di incompetenza "nelle indagini preliminari" sia stata sostituita quella dell'ordinanza, riservandosi la forma della sentenza solo al caso dell'incompetenza dichiarata "dopo la chiusura" di dette indagini, appare chiaramente significativo, infatti, della preoccupazione del legislatore di ricollegare la pronuncia di una qualsivoglia "sentenza", ancorché di contenuto meramente processuale, come quella appunto sulla competenza, all'avvenuto esercizio dell'azione penale, il cui presupposto è costituito dalla chiusura delle indagini preliminari (anche se non è vera la reciproca, dal momento che vi sono ipotesi, come quelle costituite dal mancato accoglimento della richiesta di giudizio immediato o di decreto penale previste, rispettivamente, dagli artt. 455 e 459, comma 3, c.p.p., in cui, pur essendovi stato esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari può, con semplice ordinanza, nel respingere la suddetta richiesta, disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente). Nè sembra potersi in contrario attribuire significativa valenza al passo della relazione ministeriale al progetto definitivo del codice di procedura penale in cui, a proposito dell'art. 22, secondo quanto segnalato nell'impugnata ordinanza, si indica come ragione delle introdotte modifiche al testo originario quella costituita dall'avvertita necessità di ricollegare la forma dell'ordinanza alla "limitata cognizione" degli atti che il giudice per le indagini preliminari può avere nel corso delle indagini stesse (con conseguente limitazione della efficacia della pronuncia al solo provvedimento richiesto), riservando invece la forma della sentenza al caso in cui il giudice, a conclusione delle indagini, riceve la richiesta finale del pubblico ministero, accompagnata dalla trasmissione del fascicolo contenente tutti gli atti d'indagine. Ciò appare, infatti, soltanto dimostrativo del fatto che, nell'ottica del legislatore delegato, la completa cognizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari costituiva condizione necessaria per la pronuncia di una sentenza, ma non che essa fosse anche, di per sè, condizione sufficiente, sì che ogni richiesta del pubblico ministero cui dovesse accompagnarsi l'integrale trasmissione degli atti d'indagine dovesse necessariamente dar luogo, in caso di mancato accoglimento, alla pronuncia di sentenza. Che tale, non fosse, del resto, la "ratio legis" trova conferma, ad avviso della Corte, proprio nella disciplina prevista per le già ricordata ipotesi di rigetto della richiesta di giudizio immediato o di decreto penale in cui, pur accompagnandosi l'una e l'altra di tali richieste con la trasmissione del fascicolo degli atti d'indagine, il rigetto assume la forma non della sentenza ma dell'ordinanza.
Vi e ' poi anche da rilevare che non giova alla tesi affermata dal giudice per le indagini preliminari nell'impugnato provvedimento il richiamo, in esso contenuto, al precedente costituito dalla sentenza di questa Corte, sez. I, c.c. 27 aprile 1993, m. 194271, con la quale e' stato escluso il carattere abnorme della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari a fronte di una richiesta di archiviazione. Dalla lettura di detta sentenza nella sua interezza risulta, infatti, che in quel caso il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza era stato adottato con la forma dell'ordinanza ed era stato oggetto di ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero proprio sull'assunto che esso, trattandosi di provvedimento emesso a chiusura ormai avvenuta delle indagini preliminari, dovesse invece assumere, ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p., la forma della sentenza;
assunto, questo, disatteso dalla Corte, sulla base essenzialmente del rilievo che "la richiesta di archiviazione non costituisce di per sè stessa e in ogni caso chiusura delle indagini preliminari", dal momento che il mancato accoglimento di detta richiesta può comportare (ved., in particolare, art. 409, comma 4, c.p.p.), il compimento di ulteriori indagini. Tale argomentazione, può, di per sè, non essere, in verità considerata esaustiva e come tale, infatti, risulta oggetto di critica nell'impugnato provvedimento, pur senza farla risalire al citato precedente giurisprudenziale. Quel che è certo, però, è che quest'ultimo, comunque, non può certo essere richiamato a conforto della tesi sostenuta in detto provvedimento, apparendo esso piuttosto di conforto alla tesi contraria.
L'affermare, tuttavia, il carattere abnorme della sentenza di incompetenza emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per l'essenziale ragione che essa, come accennato all'inizio, non è preceduta dall'esercizio dell'azione penale, non significa lasciare privo di soluzione il problema pratico, effettivamente esistente, al quale, con la tesi prospettata nell'impugnato provvedimento si è inteso ovviare;
il problema, cioè, costituito dalla situazione di stallo che potrebbe verificarsi nel caso in cui, dichiarata l'incompetenza con ordinanza, ai sensi dell'art. 22, comma 1, c.p.p., e restituiti quindi gli atti al pubblico ministero, questi non condividesse il contenuto decisorio di detta ordinanza e rinnovasse, quindi, la richiesta di archiviazione (essendogli preclusa, giusta costante orientamento di questa Corte, la possibilità di denunciare conflitto, sia pure sotto il profilo del c.d. "caso analogo" di cui all'art. 28 comma 2 c.p.p.). Ritiene infatti la Corte che, verificandosi siffatta ipotesi e postulandosi comunque la completezza delle indagini, anche per quanto riguarda l'accertamento degli elementi incidenti sulla determinazione della competenza (sia per materia che per territorio), ben potrebbe il giudice per le indagini preliminari ordinare, ai sensi dell'art. 409,. Comma 5, c.p.p., la formulazione dell'imputazione, alla quale farà seguito la fissazione dell'udienza preliminare. E poiché detta formulazione dell'imputazione non può che essere considerata una forma di esercizio, sia pure coatto dell'azione penale, ne deriva che, in sede di udienza preliminare, nulla impedirebbe al giudice di dichiarare, con sentenza, in piena ed incontestabile osservanza dell'art. 22, comma 3, c.p.p., la propria ritenuta incompetenza.
Conclusivamente, riconosciuto, per le ragioni anzidette, il carattere abnorme dell'impugnato provvedimento e, quindi, l'ammissibilità (secondo i principi costantemente affermati da questa Corte), dell'interposto ricorso per cassazione, il detto provvedimento va annullato senza rinvio, con trasmissione egli atti all'ufficio giudiziario che lo ha adottato per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato;
dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 6 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 1998