Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10019 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
P 1 00 19/ 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLN IT. LA CORTE S PR I I Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 22185/99 Cron.27288 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 1985 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 12/02/02 CC 67218 Consigliere - Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sol sul ricorso proposto da: per diritti € 155 i) 11/07/02 AS RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE PARIGI 11, presso l'avvocato FELICE PATRIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO D'ALBORA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATÓ, che 10 077 £ 1500 rappresenta e difende ope legis;
ANCELLERIA 2002 controricorrente contro379 -1- H397514 PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
- intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di SALERNO, depositata il 22/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Crisci, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per la cassazione senza rinvio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 13.11.1998 e notificato al Ministero di Grazia e Giustizia ed alla Procura della Repubblica di Salerno il Rag. Renato Castaldo proponeva opposizione ai sensi dell'art. 11 della Legge 319/80 avanti al Tribunale civile di Salerno avverso il provvedimento con cui la Procura della Repubblica di Salerno gli aveva liquidato la somma di £ 25.154.000 per onorario quella di £ 4.500.000 a titolo di spese per l'attività di Consulente Tecnico di cui era stato incaricato nell'ambito di un procedimento penale al fine di verificare la regolarità sotto il profilo contabile di una pratica di finanziamento, avviata ai sensi della Legge 64/86 e relativa ai macchinari industriali elencati nella domanda, con riferimento ai tempi di acquisto, alle delibere degli organi sociali ed al riscontro degli acquisti nei bilanci di ciascun esercizio sociale. Si costituivano, tramite l'Avvocatura dellaDistrettuale dello Stato, sia la Procura Repubblica di Salerno che il Ministero di Grazia e Giustizia. All'esito il Tribunale civile adito con sentenza del 13-22.7.1999 rigettava l'opposizione, 3 انکرا compensando totalmente le spese processuali. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Rag. Renato Castaldo, deducendo un unico articolato motivo di censura illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso il Ministero di Grazia e Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudiziale all'esame del motivo di ricorso questione volta ad accertare se ilsi pone la civile possa decideregiudice sull'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso e delle spese emesso a favore del perito o del consulente tecnico in sede penale dal Pubblico Ministero о dal giudice oppure se su tale opposizione debba decidere il Tribunale o la Corte d'Appello in sede penale cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o presso cui esercita le sue funzioni il Pubblico Ministero. Sul punto sono intervenute recentemente le Sezioni Unite Civili (434/00) che, decidendo in conformità alle Sezioni Unite Penali (6.12.1999 n.25), hanno ritenuto che, configurando la disciplina prevista dall'art. 11 della Legge 8.7.1980 n.319 per la liquidazione e la conseguente на opposizione "un subprocedimento collaterale e secondario rispetto allo sviluppo de l rapporto processuale fondamentale.. .", sussista un legame non meramente territoriale ma organico e funzionale fra la liquidazione ed il conseguente giudizio di riesame, con la conseguenza che, qualora il decreto di liquidazione sia stato emesso in sede penale (P.M. о giudice), il riesame deve proporsi ed essere deciso avanti al Tribunale penale od alla Corte d'Appello penale. Inoltre, dalla considerazione che non è configurabile una questione di competenza allorchè l'alternativa si ponga fra il giudice civile e quello penale, ma di proponibilità dell'opposizione per violazione del limite della "potestas iudicandi" del giudice, ne è stata dedotta la rilevabilità anche d'ufficio da parte di questa Corte. A fronte di tale decisione che ha composto il contrasto sorto nell'ambito di questa stessa Corte, il ricorrente, nel contestarne con la memoria la fondatezza, non ha dedotto però alcun nuovo argomento, essendosi limitato sostanzialmente ad affermare la operabilità del principio solo in presenza di un "provvedimento emesso da un organo 5 della giurisdizione penale connotato da specifica indipendenza funzionale o addirittura da specialità in senso stretto" (magistrato e Tribunale di sorveglianza, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Militare) e comunque la riconducibilità del competenza, con la problema nell'ambito della conseguente impossibilità di rilevarla oltre la prima udienza di trattazione. Ma sul primo punto le stesse Sezioni Unite Civili hanno richiamato tale passo, tratto dalla sentenza n.25/99 delle Sezioni Unite Penali, proprio per sottolineare in modo più incisivo il legame di natura organica e funzionale che deve sussistere fra giudice di prime cure о P.M. giudice del riesame, da desumersi in ogni caso dalla nozione di appartenenza contenuta nell'art. 11 comma 5 della Legge 319/80, mentre sul secondo si è già evidenziato come le Sezioni Unite se ne siano fatto carico, escludendo che trattasi di questione di competenza sul rilievo che questa è ravvisabile solo qualora si tratti di identificare il giudice cui spetti la cognizione della controversia fra i vari organi della giurisdizione civile o fra quelli della giurisdizione penale e non già allorchè si disputi se la cognizione spetti 6 Hi al giudice civile od a quello penale. Anche la questione, riproposta in questa sede, relativa al richiamo dell'art. 29 della Legge 794/42 disposto dall'art. 11 comma 6 della Legge in esame n.319/80, è stata affrontata dalle Sezioni Unite le quali hanno ritenuto che con tale rinvio si è inteso disciplinare unicamente il rito е non già incidere sulla identificazione (civile penale) del giudice. Condividendo il Collegio tale recente indirizzo ed essendo stata nell'ipotesi in esame decisa avanti al Tribunale civile l'opposizione avversO il decreto del P.M. di liquidazione del compenso a favore del C.T. nominato nell'ambito di un procedimento penale, senza che ne sia stata rilevata d'ufficio l'improponibilità, deve essere in questa sede rilevata tale improponibilità e dichiarata la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 382 comma 3 C.P.C. in quanto il processo, così come promosso, non poteva essere proseguito. Tenuto conto dell'anteriorità del ricorso (notificato in data 25.11.1999) rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, si ritiene di compensare interamente fra le parti le spese 7 انکرا RG 77/485/991 compensare interamente fra parti spesa dell'intero procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cassa senza rinvio Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 12.2.2002 Il Consigliere est.gliore Il) Presidente, Mg.Riccard CORTE SUPPENDIC AZIONE Pre I CANOELLIERE Depos Andre anchi 2002 il IL CANCELLIERE 109T129.11 456T 20,66 TOT. 149.77 0 8 0