Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002 (prima delle modifiche introdotte con L. n. 125 del 2008) non sussiste in caso di totale assenza di limiti o pregiudizi per l'esercizio del diritto di difesa. (La Corte ha precisato che nessun pregiudizio per la difesa si realizza quando l'imputato è comunque assistito dal difensore di fiducia, il cui impegno professionale non può essere compromesso dall'alea riguardante il pagamento del compenso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2009, n. 15284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15284 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/03/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 877
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 036343/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES SAMUELE, N. IL 30/10/1981;
avverso SENTENZA del 15/06/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES Samuele, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 15.6.2006 della Corte di Appello di Milano, con la quale era stata confermata, pur escludendosi l'aggravante della minorata difesa, la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il delitto di furto aggravato di Euro 2.800,00 e altri oggetti, sottratti da un bar di Pavia (art. 624 c.p., art. 625 c.p., commi 1 e 2, art. 61 c.p., n.6 e art. 99 cod. pen.). Con unico motivo di gravame il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1, e dell'art. 179 c.p.p., comma 2. È infatti pacifico che il giudice di primo grado, e cioè il GUP del Tribunale di Pavia ha deciso sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta nel corso dell'udienza preliminare il giorno successivo alla presentazione dell'istanza, e non immediatamente come prescritto a pena di nullità assoluta dal citato art. 96. Ciò malgrado, il G.U.P. ha pronunciato sentenza a seguito di giudizio abbreviato il giorno stesso della proposizione dell'istanza e quindi prima di decidere sulla ammissibilità della stessa.
La Corte territoriale, citando giurisprudenza a sostegno, ha ritenuto non configurarsi nullità in quanto non vi è stata nessuna effettiva e concreta violazione del diritto di difesa, avendo il difensore di fiducia partecipato all'udienza del giudizio abbreviato. Il ricorrente, citando a sua volta giurisprudenza contraria rispetto a quella richiamata nella sentenza impugnata, ha assunto che la nullità sussiste a prescindere dalla effettiva lesione del diritto di difesa. Inoltre, il ricorrente ha rilevato che tale orientamento è confortato dalla sentenza n. 304/2003 della Corte Costituzionale, secondo la quale 'la previsione di nullita' è finalizzata alla garanzia di effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. La giurisprudenza di legittimità - come si evince peraltro dalle sentenze indicate dal giudice di merito e dal ricorrente - non ha un orientamento univoco, essendovi decisioni, seppure minoritarie, le quali hanno ritenuto che la sanzione di nullità per la omessa decisione nel termine imposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1, sussiste indipendentemente dal verificarsi di specifici pregiudizi, in quanto la norma intende garantire l'esercizio della difesa anche sotto il profilo potenziale (Cass. Sez. 1, 29.5.2008 n. 26324 riv. 240870;
Cass. Sez. 1, 20.4.2006 n. 18066 riv. 234443). Altro orientamento di legittimità ritiene che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 per omessa osservanza del termine non opera qualora la omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa (Cass. Sez. 4, 13.12.2007 n. 5762 riv. 239033; Cass. Sez. 6, 10.5.2006 n. 24346 riv. 234725; Cass. Sez. 2, 22.112005 n. 1528 riv. 232987).
Ritiene questo Collegio che non vi è dubbio che la sanzione di nullità, così chiaramente prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art.96, non possa ravvisarsi nel caso di assenza totale di limitazioni o pregiudizi all'esercizio del diritto di difesa, il che non sì verifica nel caso in cui l'imputato, come nella specie, sia comunque difeso dal difensore di fiducia, non potendosi ritenere che l'alea riguardante il pagamento del compenso possa compromettere l'impegno professionale.
Più che assenza di nullità è quindi carenza di interesse all'impugnazione, essendo stato il ricorrente comunque difeso in modo professionale dal difensore da lui scelto, per cui non può eccepire alcuna limitazione al diritto di difesa, al quale è preordinata la prevista nullità.
Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009