Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante, e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2014, n. 5757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5757 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 119
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 25810/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI AR N. IL 22/08/1937;
PI IP N. IL 25/04/1968;
PI AR N. IL 25/04/1968;
avverso la sentenza n. 137/2012 TRIB. SEZ. DIST. di PONTASSIEVE, del 20/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA dei 17/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze sezione distaccata di Pontassieve, pronunciando, a seguito di tempestiva opposizione a decreto penale, nei confronti degli odierni ricorrenti PI AR, PI IP e PI AR con sentenza del 20/7/2012 depositata il 9/10/2012, condannava in data 20.7.2012 gli stessi alla pena di Euro 2000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandoli colpevoli del reato di cui all'art. 242, comma 1, punito dal D.Lgs. 14 aprile 2006, n. 152, art. 257, comma 1, parte seconda ed ulteriori disposizioni di cui al D.L. 16 gennaio 2008, n. 4 per non avere, in qualità di soci titolari della ditta
ER GI, RI e LI Snc, messo in opera nei tempi e modi previsti dalla legge, le procedure di comunicazione e messa in sicurezza di emergenza del suolo in prossimità dell'area di carico e scarico del gasolio da autotrazione, risultato dalle analisi condotte dall'ARPAT su campioni di terreno prelevati, inquinato da idrocarburi, materiale sversato nell'ambito della movimentazione e detenzione dei prodotti petroliferi. Reato accertato in Vicchio via Mattagnano 10 in data 10 aprile 2008.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto un unico ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore, gli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
a. violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) Erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242 per l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 1, seconda parte. Errata applicazione della fattispecie astratta. Deducono i ricorrenti che il Giudice erroneamente avrebbe applicato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242 reato commissivo legato al realizzarsi di un evento, in quanto nel fondo scavo non erano presenti contaminazioni.
Le analisi eseguite rilevavano, infatti, la presenza di tracce di prodotti combustibili, superiori a quelle consentite, non attuali ma storiche, sulla copertura (lo stabilizzato superficiale). Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, si trattava di una superficie solo potenzialmente contaminante, risultata di fatto non contaminata, e non del sito e della matrice ambientale. Nessuna attività di prevenzione erano tenuti a porre in essere gli imputati, a loro avviso, in quanto la previsione normativa sarebbe intervenuta solo in caso di contaminazione del suolo-matrice ambientale. Ritengono, infatti, i ricorrenti che la matrice ambientale debba identificarsi con il suolo naturale e non con la superficie antropica. b. violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. e).
Contraddittorietà della motivazione. Mancanza di fedeltà della decisione alle risultanze probatorie processuali. Manifesta illogicità della motivazione.
I ricorrenti lamentano l'avvenuto travisamento della prova, in quanto gli stessi non avrebbero mai avuto comunicazione dell'esistenza delle contaminazioni, a differenza di quanto recita la sentenza impugnata. La comunicazione del 13/6/08 sarebbe in tal senso generica e non indicava contaminazioni in atto ne' prescriveva attività. Nessun atto successivo veniva poi trasmesso agli imputati. c. violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Assenza, mancanza di adeguata e/o congrua motivazione sul diniego di concessione delle attenuanti generiche.
I ricorrenti chiedono il controllo del ragionamento probatorio e della logicità del discorso argomentativo svolto dal Giudice, il quale ha negato la concessione delle attenuanti sulla scorta del fatto che gli imputati avrebbero completato i lavori di asfaltatura solo dopo molto tempo, senza tenere in alcuna considerazione il reato e la personalità del reo.
Chiedevano, pertanto, l'annullamento totale o parziale della sentenza impugnata, con e senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare infondato e va rigettato.
2. I ricorrenti deducono un'errata applicazione della norma a seguito di un'errata valutazione dei fatti. Gli stessi fanno una distinzione tra "matrice ambientale" e "superficie" del terreno che nel caso di specie a nulla rileva.
È giurisprudenza pacifica di questa Corte, che l'obbligo di comunicazione sussiste a prescindere dall'effettiva avvenuta contaminazione e dall' avvenuto superamento dei limiti della stessa contaminazione. È stato, infatti, costantemente affermato che in tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257, comma 1, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento
è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione (Sez. 3 n. 40191 dell'11.10.2007, Schembri, rv. 238055).
Ancora prevede il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257, comma 1, che chiunque cagiona l'inquinamento del suolo è tenuto a dare la comunicazione di cui all'art. 242, norma che a suo volta dispone dispone che, "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne da immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2", così formulato:
1. Quando un danno ambientate non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, della provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille Euro ne' superiore a tremila Euro per ogni giorno di ritardo.
Ne consegue che la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all'operatore per tali evenienze dal trascritto comma 2 escludono che il predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati. La comunicazione, nella specie omessa, non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.
A nulla rileva il fatto che, nel caso di specie, non ci sia stata poi un'effettiva contaminazione del suolo, ne' i ricorrenti possono considerarsi assolti dal relativo obbligo solamente perché la comunicazione, da loro ricevuta in data 13.6.08, che comunque richiama il verbale, non prescriveva attività ne' indicava le contaminazioni in atto. L'obbligo di comunicazione deriva, infatti, dal semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante. (Sez. 3, 18.11.10 n. 40586, Pigliacelli). È inoltre giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242 e 257), è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi (Sez. 3, n. 40856 del 21.10.2010, Pigliacelli, rv. 248708). La sentenza impugnata appare, sui punti di cui sopra, correttamente motivata e immune da vizi.
3. Quanto alla dedotta illogicità della motivazione e all'assunto travisamento della prova, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza impugnata alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
I ricorrenti non contestano il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.
Il Giudice, nella sentenza impugnata, ha operato una corretta ricostruzione dei fatti, attraverso le risultanze documentali e testimoniali, che attraverso un ragionamento logico e motivato porta alla declaratoria di responsabilità degli imputati. Va ricordato, peraltro, che siamo di fronte ad un reato permanente.
4. In ultimo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la motivazione della sentenza impugnata è corretta e compiuta. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell'incensuratezza degli imputati e delle risultanze processuali del fatto, mentre la sentenza impugnata ha valorizzato, a fondamento del diniego, il comportamento degli imputati.
Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così questa Sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014