Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove di accusa, in quanto l'art. 631 cod. proc. pen. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 stesso codice, comprese quelle di cui ai commi secondo e terzo, ispirate al canone di garanzia "in dubio pro reo".
Commentario • 1
- 1. Progressi scientifici e prova nuova nel giudizio di revisione (Cass. 28801/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2019
L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 25678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25678 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2266
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023053/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA EL N. IL 23/07/1939;
avverso ORDINANZA del 28/01/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- EN HI è stato condannato, con sentenza irrevocabile in data 8.6.1983, dalla Corte d'assise di appello di LO (giudice di rinvio dopo l'annullamento della sentenza assolutoria della Corte d'assise di appello di Firenze, confermativa di quella della Corte d'assise di Siena) alla pena di anni trenta di reclusione per il sequestro e l'uccisione di AR TI risalente al febbraio 1977, sulla base delle dichiarazioni accusatone di EL EA che lo aveva indicato come uno dei partecipi ad una riunione preparatoria e organizzativa del delitto.
La Corte d'assise di Siena, con sentenza del 12.2.1999, ha, a sua volta, dichiarato colpevole dei medesimi delitti ON IN, ricostruendo analiticamente le fasi del sequestro e dell'uccisione dell'TI, avvenuta nonostante il pagamento del riscatto, alla luce della piena confessione dei protagonisti principali, ON e RU IO, e delle dichiarazioni di IS NO, i quali avevano indicato concordemente in IS US il capo dell'impresa criminale, poi ucciso dai primi due per essersi impossessato della parte del riscatto ad essi spettante. Con sentenza irrevocabile del 25.10.1999 la Corte di assise d'appello di Firenze, confermando integralmente l'impianto accusatorio della sentenza di primo grado, ha infine dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione dei medesimi delitti, nei confronti del ON. 2.- La Corte d'appello di Ancona, con ordinanza del 28.1.2003, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal EN sotto il duplice profilo dell'inconciliabilità fra i predetti giudicati e della sopravvenienza di nuove prove, ex art. 630 lett. a) e c) c.p.p., sul rilievo che i fatti posti a fondamento della condanna del EN non si palesavano inconciliabili con quelli stabiliti dalla successiva sentenza riguardante la posizione del ON, mentre le concordi dichiarazioni liberatorie rese da quest'ultimo e dal RU nei confronti di eventuali, ulteriori, concorrenti (essendosi essi assunta l'esclusiva responsabilità, insieme con il IS, dell'organizzazione e dell'esecuzione del sequestro TI) non erano adeguatamente sorrette da altri riscontri.
Da un lato, non poteva escludersi l'esistenza di plurimi livelli all'interno della complessa organizzazione diretta all'esecuzione di un sequestro di persona, con distinzione di ruoli e compiti tra i complici, di cui il RU e il ON potevano non essere affatto a conoscenza;
dall'altro, il momento deliberativo cui sarebbe stato presente il EN, secondo le dichiarazioni accusatorie del EL, non sembrava naturalisticamente incompatibile con le successive fasi del delitto affidate ad altri personaggi, sì che i rispettivi quadri probatori si muovevano su linee parallele. 3.- Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del EN, denunciandone violazione di legge e vizio motivazionale, poiché non appariva pretestuosa ne' manifestamente infondata l'esigenza di un approfondimento dibattimentale e di una valutazione critica, nel contraddittorio fra le parti, dell'attendibilità delle nuove prove addotte mediante la domanda di revisione, siccome dirette ad evidenziare l'inconciliabilità fra i giudicati ed a porre in crisi la credibilità e la forza argomentativa delle contrarie fonti accusatorie. D'altra parte, si duole il ricorrente che la Corte d'appello di Ancona, anziché limitarsi ad una sommaria delibazione circa la congruenza e la non manifesta infondatezza della tesi difensiva, avrebbe operato una penetrante ricostruzione probatoria dei fatti e anticipato indebitamente l'autentico giudizio di merito.
4.- Osserva innanzi tutto il Collegio che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, essendo stata soppressa la precedente dicotomia che ne caratterizzava le cadenze nella vigenza del codice del 1930, è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Di talché, risulta attribuito alla Corte d'appello, nella fase preliminare del giudizio, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento, sotto il profilo dell'affidabilità e della conferenza dei "nova" probatori ovvero della probabilità di successo della prospettata ipotesi di inconciliabilità tra i fatti storici posti a fondamento dei diversi giudicati.
Nella cennata fase introduttiva, l'apprezzamento logico e critico del grado di idoneità dimostrativa degli elementi addotti dal richiedente a ribaltare l'originario costrutto accusatorio -per gli aspetti di congruenza e di non manifesta infondatezza, che condizionano radicalmente la stessa ammissibilità della domanda di revisione e del relativo giudizio ex artt. 631 e 634.1 c.p.p.- s'atteggia, dunque, in funzione del probabile esito positivo della revisione e del conseguente proscioglimento, anche mediante l'introduzione di un "dubbio ragionevole" sulla colpevolezza del condannato.
Ed invero, la funzione che il giudizio di revisione è chiamata ad assolvere nel sistema processuale risulta nel vigente codice di rito notevolmente rafforzata e ampliata, perché l'art. 631 stabilisce -a differenza di quanto prevedevano gli art. 554 n. 3, 555 e 566 comma 2 dell'abrogato codice - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa. In tal senso depone il chiaro tenore letterale della disposizione dell'art. 631 c.p.p., che esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie prefigurate dall'art. 530, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 ispirate al canone di garanzia "in dubio pro reo" (Corte cost., 5 luglio 1991, n. 311; Cass. Sez. 6^, 22 aprile 1992, Marro, rv. 191538; Sez. 1^, 6.10.1998, Bompressi ed altri, Foro it, 1998, 2^, 729).
Costituisce logico corollario dei principi suesposti l'ormai consolidata affermazione giurisprudenziale per la quale la delibazione prognostica, proprio in quanto tale, non può tuttavia tradursi in un'approfondita valutazione probatoria dei fatti e in un'illegittima anticipazione del conclusivo giudizio di merito, che va effettuato con le garanzie del contraddittorio ed alla stregua di una dimostrazione di fondatezza delle ragioni poste a base della domanda secondo la più ampia regola liberatoria stabilita dall'art. 631, in riferimento a tutte le fattispecie assolutorie stabilite dall'art. 530 c.p.p.. 5.- Ciò premesso in linea di diritto, rileva il Collegio come la Corte d'appello di Ancona non solo si è diffusa, in violazione dei principi sopra enunciati, in una penetrante ed approfondita analisi degli elementi e delle circostanze fattuali posti a base delle due sentenze irrevocabili riguardanti la posizione del EN e, rispettivamente, quella del ON e del gruppo facente capo alla figura del IS, ma altresì, dopo avere escluso ogni interferenza diretta fra i distinti quadri probatori, ha contraddittoriamente riconosciuto che gli elementi probatori sopravvenuti, nell'indicare altre persone come colpevoli del delitto, avevano sostanzialmente indebolito l'unico e preesistente dato accusatorio a carico del EN costituito dalla chiamata in reità del OR. "... Si deve senz'auto convenire si legge infatti nell'ordinanza impugnata che l'affermazione di responsabilità del ON con la simultanea precisazione dei ruoli di OM e IS nella fase esecutiva del sequestro di certo non rafforza la costruzione della responsabilità del EN che riposa solo sulla partecipazione alla riunione riferita da EL. Quella riunione era solo deliberativa e non esecutiva, ma sicuramente l'emersione di esecutori materiali non partecipanti a quella riunione e in essa non evocati non esalta la forza delle dichiarazioni del OR ...". E però, con un evidente salto logico, la medesima ordinanza conclude nel senso che "... Se è vero che oggi si ha la certezza giudiziale dell'identità di almeno tre degli esecutori materiali, è altrettanto vero che non esiste alcuna appagante certezza in ordine all'esclusività della responsabilità del trio ON-RU-IS ...", essendo tuttora possibile ipotizzare la presenza di altri complici addetti a singoli segmenti dell'esecuzione del crimine.
Il percorso argomentativo della decisione impugnata, oltre a palesarsi inosservante dei limiti del giudizio preliminare di ragionevole previsione di incongruenza e manifesta infondatezza della prospettazione difensiva (che deve risultare evidente, chiaramente non controvertibile e immediatamente percepibile, senza che siano necessari particolari approfondimenti, com'è proprio di una delibazione preliminare), si snoda, dunque, attraverso una serie di passaggi motivazionali connotati da incoerenza e manifesta illogicità, quanto alla valutazione di inconsistenza dei dati probatori offerti dal ricorrente e perciò di inidoneità delle prospettate "nuove" prove a ribaltare l'originario costrutto accusatorio.
Ritiene in definitiva il Collegio che i motivi di gravame siano fondati, in quanto le prove indicate come "nuove" nella domanda di revisione, dirette a sostenere un'alternativa ipotesi ricostruttiva del fatto, si palesano potenzialmente idonee ad inficiare quella ritenuta invece valida dalla sentenza di condanna del ricorrente, mentre la prospettata inconciliabilità dei fatti storici, sui quali si fondano le distinte sentenze irrevocabili pronunziate nei confronti del EN e del ON, appare, a sua volta, ancorata a serie e specifiche circostanze, sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e di ingiustizia della prima condanna. Poiché la censurata conclusione negativa è risultata viziata sotto il profilo logico e giuridico, anche in conseguenza della violazione dei principi di diritto ora enunciati, s'impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio -ex art. 634.2 c.p.p., sost. dall'art.
1.1 L. n. 405 del 1998 - alla Corte d'appello dell'Aquila per nuovo giudizio sull'ammissibilità dell'istanza di revisione. Il giudice di rinvio è chiamato a rivalutare la vicenda processuale, verificando l'idoneità degli assunti difensivi ad incidere sull'efficacia del pregresso giudicato di condanna, anche nella prospettiva di un proscioglimento dell'imputato per insufficienza, incertezza o contraddittorietà dell'originario quadro accusatorio secondo la regola di giudizio dell'"oltre il ragionevole dubbio".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello dell'Aquila per il giudizio di revisione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004