Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 25678
CASS
Sentenza 12 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove di accusa, in quanto l'art. 631 cod. proc. pen. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 stesso codice, comprese quelle di cui ai commi secondo e terzo, ispirate al canone di garanzia "in dubio pro reo".

Commentario1

  • 1Progressi scientifici e prova nuova nel giudizio di revisione (Cass. 28801/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2019

    L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 25678
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25678
Data del deposito : 12 maggio 2004

Testo completo