Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
In materia di stupefacenti, la disciplina relativa alla confisca dei beni dettata dall'art. 100 d.P.R. n. 309 del 1990 non deroga rispetto ai principi generali di cui all'art. 240 cod. pen.: ne consegue che, anche nell'ipotesi di automobile usata per commettere il reato di cui all'art. 73 citato d.P.R., ma di proprietà di soggetto terzo ed estraneo, a quest'ultimo è garantita la possibilità di interloquire sulla destinazione del bene.
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/1999, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 9/6/1999
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " UL AMBROSINI " N. 2090
3. " NI SS " REGISTRO GENERALE
4. " IC MI " N. 610/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TE AL
avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata in data 9/12/98 che, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza 18/11/88 del G.I.P. del citato Tribunale, disponeva il sequestro preventivo dell'autovettura tg. A.P. 160 AD (Daewoo Nexia) intestata a TE AN
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e Diritto
Il difensore di TE AL, imputato del reato di cui all'art.73 DPR n. 309/90, ricorre avverso il provvedimento indicato in premessa, di cui deduce la illegittimità sia perché in contrasto con l'art. 240 c.p. che esclude la confisca facoltativa di un bene allorché lo stesso appartenga - come nella specie - ad un terzo, sia in relazione all'art. 100 2^ comma L. stup. in quanto tale norma, a suo avviso, non aveva affatto esteso i casi di confiscabilità di beni, per cui per addivenire a tanto occorreva comunque dimostrare che il proprietario del veicolo in esame, TE AN, era soltanto un intestatario fittizio della citata autovettura. Il ricorso è fondato.
Ed invero, premesso che la richiesta del P.M. è stata fondata sul lato che il veicolo in argomento fosse sottoposto a confisca, in quanto strumento del reato, va rilevato che, come correttamente evidenziato dal Gip, il comma 4^ dell'art. 100 L. stup., nel far riferimento al provvedimento definitivo di confisca, nulla aggiunge che autorizzi l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto derogare alla comune disciplina dettata in proposito, in modo tale da vanificare addirittura la posizione giuridica del terzo estraneo al reato, ma per contro, tende proprio a garantire la posizione di quest'ultimo nel procedimento di assegnazione del bene, dandogli la possibilità di interloquire sulla sua destinazione. E allora, vertendosi comunque in ipotesi di confisca, devesi rilevare che nel caso trattasi di confisca facoltativa, ex 240/1^ comma del citato articolo, se la cosa appartenga a persona estranea al reato. Ora, nel caso è pacifico che l'auto in questione, come risulta dagli accertamenti effettuati dai verbalizzanti, era intestata a TE AN, terzo estraneo al reato (di cui risulta indagato il fratello AL), nei cui confronti, quindi, per quanto sopra esposto non era certo applicabile la confisca, a meno che non risultassero precisi elementi di fatto che consentissero di ritenere che l'intestazione fosse del tutto fittizia e che in realtà fosse l'autore materiale dell'illecito ad avere la materiale disponibilità del bene.
Sul punto, però, la decisione del tribunale è piuttosto carente, per cui l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Macerata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. cpp., annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Macerata.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999