Sentenza 26 giugno 2013
Massime • 1
La mancata sottoscrizione del dispositivo, pubblicato in udienza mediante lettura dal presidente del collegio, non dà luogo a nessuna nullità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come la sottoscrizione assume rilievo per i soli atti non pronunciati in udienza in quanto per questi ultimi non vi è alcuna esigenza di rendere certa la provenienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2013, n. 38355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38355 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 26/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1933
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 2066/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ER N. IL 21/07/1946;
avverso la sentenza n. 245/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore Avv. IMPANATO Dario, in sostituzione dell'Avv. MASCIA Stefano.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 3 luglio 2012, la Corte d'appello di Genova, nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, sez. 4^, del 6 dicembre 2011, ha confermato la condanna dell'imputato pronunciata in primo grado dal Tribunale di i Chiavari, con sentenza del 12 novembre 2008, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., comma 2, contestatogli perché, per colpa consistita nell'imperizia nell'esecuzione di un intervento chirurgico di mucoprolassectomia, cagionava ad una donna affetta da emorroidi prolassanti e per tale ragione sottoposta al citato intervento chirurgico, lesioni personali gravi consistenti in complicanze di tipo emorragico, con conseguente necessità di effettuare altri tre successivi interventi riparatori e indebolimento permanente dell'apparato intestinale. Il Tribunale condannava l'imputato, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, con fissazione di una provvisionale immediatamente esecutive. La Corte d'appello, con sentenza del 15 dicembre 2010, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;
la Corte di cassazione, con la richiamata sentenza del 6 dicembre 2011, annullava la sentenza d'appello, evidenziando i seguenti profili di manifesta illogicità:
1) avere tralasciato l'ipotesi dell'errato confezionamento della "borsa di tabacco" per la sutura;
errato confezionamento che non potrebbe essere ricondotto se non a un comportamento colposo del imputato;
2) avere valorizzato, considerandolo quale decisivo elemento di insuperabile dubbio, il malfunzionamento della suturatrice, escludendo ogni caso che il chirurgo fosse tenuto a percepirne l'eventuale inadeguatezza.
Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello è giunta - per quanto qui rileva -alla conferma della sentenza di primo grado, sul rilievo che vi era stata colpa dell'imputato nel confezionamento della "borsa del tabacco" ed errata utilizzazione della suturatrice. 2. - Avverso tale ultima pronuncia l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Si denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 598 c.p.p., art. 544 c.p.p., comma 1, art. 545 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 3, perché il dispositivo del 3 luglio 2012 risulta privo di sottoscrizione da parte del presidente del collegio: prevalendo esso sul dispositivo contenuto nella sentenza, renderebbe nulla la sentenza stessa.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si denuncia la violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, per inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio. Afferma il ricorrente che con quest'ultima si era stabilito che si dovesse procedere, nel giudizio rescissorio, ad un approfondito vaglio della condotta dell'imputato, tenendo conto di tutto quanto argomentato dal primo giudice, nonché di tutte le ulteriori risultanze acquisite nel corso del giudizio di secondo grado in conseguenza della perizia che era stata disposta dalla Corte d'appello. Tale principio - secondo la prospettazione difensiva- non lasciava spazio ad ulteriori accertamenti probatori, mentre la Corte distrettuale, all'udienza dell'11 aprile 2012, aveva emesso un'ordinanza con la quale si era disposto di procedere a perizia per la traduzione di un documento della lingua inglese, nonché a nuova perizia medico-legale sull'intervento chirurgico. Non si sarebbe considerato, inoltre, che le conclusioni della prima perizia circa il funzionamento della suturatrice erano state tratte indipendentemente dalla valenza di detto documento inglese e che la stessa suturatrice avrebbe potuto essere difettosa al momento del suo uso anche se non al momento del controllo ulteriore effettuato dalla casa produttrice.
2.3. - Si lamenta, in terzo luogo, che la nuova decisione è stata assunta unicamente sulla base della nuova perizia su reperti il cui stato di conservazione risulta dubbio, a distanza di 7 anni dal fatto, e in mancanza di contraddittorio con i consulenti tecnici della difesa, che, pur presenti alle operazioni peritali, non sono stati informati della decisione di eseguire gli esami, ne' hanno potuto assistervi.
2.4. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa ha ribadito quanto già affermato con il ricorso e ha prospettato la rilevanza, nella fattispecie in esame del D.L. n. 158 del 2012, art.3, convertito dalla L. n. 189 del 2012, il quale prevede che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa nella. A ciò dovrebbe conseguire, secondo la difesa, un nuovo giudizio di merito, per consentire ulteriori accertamenti circa la misurazione delle fibre muscolari presenti nell'anello di resezione (ossia nel brandello di viscere asportato durante l'intervento chirurgico) e circa la tipologia del tessuto resecato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Deve essere dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 3.1. - Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".
L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6^, 1 dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511). 3.2. - I presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferimento agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata.
3.2.1. - Il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la nullità della sentenza, perché il Presidente non avrebbe sottoscritto il dispositivo letto in udienza, ma la sola sentenza recante dispositivo e motivazione - è infondato.
Come ricordato dal ricorrente, questa Corte ha di recente affermato che la sentenza d'appello, in mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e firmata dal solo giudice estensore, risulta affetta da una nullità relativa, che comporta l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria mediante nuova redazione della sentenza-documento (sez. un., 20 dicembre 2012, n. 14978/2013, rv. 254671). Ha altresì affermato che il dispositivo letto in udienza prevale, in caso di contrasto, sul dispositivo della sentenza che non sia redatta contestualmente alla deliberazione (ex multis, sez. 6^, 20 dicembre 2010, n. 44642, rv. 249090; sez. 3^, 22 giugno 2011, n. 34776, rv. 251245).
Nessuno di tali due principi si attaglia, però, al caso in esame. Quanto affermato dalle sezioni unite con la richiamata sentenza n. 14978/2013 si riferisce, in particolare, alla mancanza di sottoscrizione della sentenza recante motivazione e dispositivo e non alla mancanza di sottoscrizione del dispositivo letto in udienza. Quanto poi affermato circa la prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto al dispositivo della sentenza non redatta contestualmente vale solo con riferimento al contenuto della deliberazione e non alla forma della stessa.
La sottoscrizione del giudice assume, infatti, rilievo per i soli atti non pronunciati in udienza, perché risponde all'esigenza di rendere certa la provenienza di tali atti dalla persona fisica del giudice stesso, come si evince dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g) e comma 3, i quali si riferiscono alla sentenza recante motivazione e dispositivo e non al solo dispositivo letto in udienza. Per i provvedimenti pronunciati in udienza, una tale esigenza non sussiste, essendo certa e palese alle parti e ai difensori l'identità fisica del giudice. In altri termini, per attestare la provenienza del dispositivo della sentenza dal collegio giudicante, è sufficiente che lo stesso sia pubblicato dal presidente o da un giudice del collegio in udienza mediante lettura, ai sensi dell'art.545 c.p.p., comma 1.
Nessuna nullità della sentenza si è, dunque, verificata nel caso di specie, in cui la lettura del dispositivo è regolarmente avvenuta in udienza da parte del presidente e la sentenza recante motivazione e dispositivo è stata regolarmente sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
3.2.2. - Il secondo motivo di ricorso - relativo a pretese violazioni, da parte del giudice del rinvio, del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione - è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di cassazione non ha posto, in negativo, alcun limite alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, avendo semplicemente affermato, in positivo, che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere "ad un approfondito vaglio della condotta del dottor ZO, tenendo conto di tutto quanto argomentato dal primo giudice, nonché di tutte le ulteriori risultanze acquisite nel corso del giudizio di secondo grado in conseguenza della perizia che era stata disposta dalla Corte d'appello".
Nessuna limitazione era stata, dunque, posta ad eventuali rinnovazioni dell'istruttoria dibattimentale, la quale è stata legittimamente disposta attraverso il conferimento di due incarichi peritali: uno avente ad oggetto la traduzione in italiano di documenti scientifici, e l'altro avente ad oggetto l'accertamento delle modalità esecutive dell'intervento e la causa delle lesioni. Gli elementi di giudizio indicati dalla Corte di cassazione sono stati, comunque, ampiamente valutati, laddove se ne è argomentatamente evidenziata l'insufficienza ai fini della decisione. 3.2.3. - Del tutto generici risultano, infine, i rilievi proposti con il ricorso sopra riportati sub 2.3. e 2A.
Con il primo di essi, si asserisce, infatti, senza alcun puntuale riferimento agli atti di causa che consenta a questa Corte una adeguata valutazione, che la nuova perizia sarebbe stata effettuata su reperti non genuini e in mancanza di contraddittorio, pur affermandosi - da parte della stessa difesa - che i consulenti di parte erano stati "presenti alle operazioni peritali". E ciò, a prescindere dall'ampia e circostanziata motivazione resa dalla Corte d'appello sul punto con l'ordinanza del 3 luglio 2012, riportata dallo stesso ricorrente, con la quale si esclude ogni lesione del contraddittorio.
Con il secondo di essi si rammenta, invece, l'entrata in vigore del D.L. n. 158 del 2012, art. 3, convertito dalla L. n. 189 del 2012 - il quale esclude la responsabilità penale per il medico che si attenga a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica - senza chiarire se e in che misura tale disposizione possa essere applicabile nel caso di specie. E ciò, a fronte di una motivazione adeguatamente circostanziata proprio in relazione all'accertata violazione di linee guida e buone pratiche scientifiche da parte dell'imputato.
3.3. - Quanto alla prescrizione del reato (commesso il 12 novembre 2004), al relativo termine complessivo di anni 7 e mesi 6, che sarebbe andato a scadere alla data del 12 maggio 2012, devono aggiungersi 60 giorni di sospensione, giungendosi così al termine finale dell'11 luglio 2012, successivo alla pronuncia della sentenza impugnata ma precedente alla pronuncia della presente sentenza. 4. - La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, fermo restando l'accertamento della responsabilità dell'imputato ai fini civili, con conseguente conferma delle relative statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2013