Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
L'impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine di lucro ed il conseguente ingiusto profitto tratto dalla citata condizione di illegalità sanzionato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943, come trasfuso nell'art. 12, quinto comma, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, atteso che in tal modo si favorisce la permanenza dell'immigrato extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 16064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16064 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 08/03/2001
1. Dott. ALDO RIPPO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 892
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 27808/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DU LI TAO n. a ZHETIANG (Cina) il 20 luglio avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 17 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Geraci che ha concluso per richiesta di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Du Li Tao ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, emessa in data 17 marzo 2000, con la quale veniva condannato per il reato di favoreggiamento della permanenza di immigrati clandestini al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, deducendo quale motivo l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art.12 cpv l. n. 943 del 1986, poiché si trattava di assunzione di lavoratori senza autorizzazione al lavoro e la violazione degli artt.62 bis e 163 c.p. e l'omessa motivazione al riguardo in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
I motivi addotti, al limite dell'inammissibilità, non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, il ricorrente confonde l'ipotesi accusatoria da cui è stato assolto (art. 12 primo comma d.lvo n. 286 del 1998, che riproduce l'art. 3 ottavo comma seconda parte della legge n. 39 del 1990), relativa al compimento di "attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" con quella (art. 12 primo comma l. n.943 del 1986 in parte trasfusa nell'art.12 quinto comma d.lvo, n. 286 del 1998) di impiego di lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento ed intende, poi, applicabile altra fattispecie, ora depenalizzata (Cass. sez. 3^ 29 marzo 2000, P. G. in proc. Perazzi fra tante), relativa all'assunzione di manodopera extracomunitaria senza la prescritta autorizzazione al lavoro.
Orbene, la Corte meneghina con motivazione ineccepibile ha ritenuto trasfusa nella norma di chiusura di cui all'art. 10 quinto comma l. n.40 del 1,998, la precedente disposizione di cui al primo comma dell'art.12 l. art. 943 del 1986, seguendo costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 3^ 24 ottobre 1998 n. 4233, Durante ed altri rv.21600 con motivazione non condivisibile nella sua interezza e soprattutto Cass. sez. 3^ 7 ottobre 1999 n. 11420. Piccinelli non massimata nonostante la novità dell'impostazione ripresa da altre pronunce).
Infatti è possibile configurare il reato di cui all'art.10 quinto comma l. n. 40 del 1998, che costituisce una norma di chiusura,
qualora venga dimostrata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dello stesso cioè ove detta assunzione possa essere considerata quale indizio di un'attività tesa a favorire la permanenza dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello stesso.
Il giudice di appello con motivazione in fatto esente da vizi logici e giuridici e conforme alla su riferita giurisprudenza di quello di legittimità ha evidenziato che si trattava di un numero considerevole di lavoratori cinesi entrati clandestinamente in Italia, alloggiati in una stanza, suddivisa con pannelli, dal ricorrente e sfruttati dallo stesso nella sua attigua stanza ove aveva impiantato un laboratorio tessile., traendo da dette acquisizioni fattuali l'esatta conseguenza che il ricorrente "operò non già per soccorrere occasionalmente qualche compaesano in difficoltà, bensì predispose una struttura per avvalersi di manodopera a costo 'zero'", sfruttando la situazione di illegalità e soggezione di quelle persone "senza identità nel territorio italiano".
La vicenda su descritta, perciò, ben si inquadra nella fattispecie penale ritenuta in sentenza ed in quella contestata, giacché la condotta posta in essere favorisce la permanenza dell'immigrato extracomunitario nel territorio dello Stato ed è compiuta al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, sostanziandosi in ciò anche la finalità di favorire lo sfruttamento del lavoratore extracomunitario, impiegato in condizioni di illegalità, di cui alla pregressa disposizione.
Del resto, secondo quanto evidenziato nella sentenza citata (Cass. Sez. 3^ 7 ottobre 1999, Piccinelli) ed in altre (Cass. sez. 3^ c.c. 9 luglio 1999, Santoro Blonda non massimata e Yu Xutong c.c. 23 ottobre 2000), il comportamento incriminato nella sua genericità, delimitata soltanto dal richiamo alle violazioni della legge n. 40 del 1998, si configura come una fattispecie residuale ("fuori dei casi previsti dai precedenti commi") e sussidiaria ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") caratterizzata da un ampio dolo specifico e consente di includere, nello schema tipico del reato a consumazione anticipata e di agevolazione, una serie di attività o di atti diretti ad agevolare la permanenza dello straniero in Italia soggettivamente orientati allo scopo di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ed alla combinata protezione dei plurimi interessi protetti da questa legislazione (cfr. amplius Cass. 7 ottobre 1999 cit.). La caratteristica dell'anticipazione della tutela insita in detto reato comporta l'ampliamento dei fatti sussumibili e la rilevanza della direzione soggettiva della condotta verso l'obiettivo illecito con l'ulteriore arretramento della soglia di rilevanza del possibile concorso di persone e con la connotazione dell'onnicomprensività di questo delitto, attese la sua natura residuale e la tecnica di redazione legislativa, che circoscrive l'attività agevolativa della condotta, a parte il dolo specifico, alle violazioni della presente normativa (cfr. di recente in termini Cass. sez. 1^ 25 ottobre 2000, P.M. in proc. Mao, in cui si evidenzia come la semplice assunzione del lavoratore non possa integrare il reato in esame, ma occorre l'imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario e di retribuzione o l'impiego in attività illecite). Pertanto, la corresponsione di retribuzioni minime connota il fine di lucro e, quindi, l'ingiusto profitto, tratto dalla condizione di illegalità degli stranieri e finalizzato ad un'illecita locupletazione, determinata dal favorire la permanenza degli extracomunitari attraverso la detenzione dei documenti, sicché esattamente la Corte meneghina ha proceduto alla, riqualificazione del fatto ed all'inquadramento della fattispecie criminosa nel fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, procedendo, nonostante il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, a ritenere più favorevole la nuova disciplina, poiché non contiene un minimo edittale ed in relazione alla pena applicata in concreto (anni uno di reclusione e L 18.000.000 di multa). Per quel che concerne le altre censure, il giudice di merito motiva in maniera congrua ed esente da vizi logici e giuridici sul diniego delle attenuanti generiche in considerazione della sistematicità e della programmazione "con le quali l'imputato risulta essersi dedicato all'illecita attività.. tenendo conto del numero degli stranieri oggetto della condotta illecita" e trae da questa "professionalità" ed "organizzazione" nel commettere il delitto in esame la prognosi sfavorevole circa una futura astensione dell'imputato dalla commissione di analoghi reati. Nè la concessione delle attenuanti generiche può essere basata su singoli indici della capacità a delinquere alcuni, a volte, collegati a ritardi burocratici (precedenti penali), altri con valore ancipite lo svolgimento di un'attività lavorativa, che, nella fattispecie, attese le modalità dei fatti, potrebbe costituire una copertura per più gravi attività illecite) ed altri ancora incerti e non sempre qualificanti (vita anteatta e condotta contemporanea o susseguente al delitto) dinanzi ad un dolo imponente, ad una enorme gravità del fatto ed alla violazione di diritti fondamentali dell'individuo e da ogni altra modalità dell'azione, evidenziata dalla Corte meneghina.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001