CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36221 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ND AB nato a [...] in data [...] avverso l'ordinanza emessa in data 27/01/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da ND FA TT e ha accolto quella avanzata, in via subordinata, di detenzione domiciliare, in relazione all'espiazione della pena residua di anni uno, mesi uno e giorni ventinove di reclusione, irrogata per plurimi reati di usura ed estorsione, di cui al SIEP n. 412/2016 della Procura generale presso la Corte di appello di Roma. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36221 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 27/06/2023 Si rileva che esistono precedenti per abuso edilizio, violazione della normativa in materia di diritto d'autore, omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Si rimarca l'esistenza di carichi pendenti per violazione della normativa Iva e bancarotta fraudolenta. Si dà atto del contenuto delle informazioni dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Sora, la prima del 16 agosto 2021, la seconda del 23 gennaio 2023, dalle quali risultano plurime denunce, nel 2013, per false dichiarazioni di imposta, omesse dichiarazioni di elementi positivi del reddito, omessa presentazione di dichiarazione dei redditi, tutti reati connessi al ruolo di amministratore di fatto svolto in diverse società. Si sottolinea che la dichiarazione di disponibilità nell'attività di volontariato presso la Caritas diocesana di Cassino ha natura strumentale, onde sostenere l'istanza di affidamento in prova, attività già prospettata nella richiesta originaria del 2016 ma mai svolta onde poterne apprezzare la valenza rieducativa per il condannato. Si rimarca la gravità del reato pur risalente nel tempo e la mancata documentazione di attività di risarcimento in favore delle persone offese dai reati. Si tratta di personalità non rassicurante secondo il Tribunale, anche tenuto conto dell'età avanzata del condannato, la quale, invero, non garantisce un reale contributo alla causa, tanto da non consentire l'applicazione della più ampia misura richiesta. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite della difesa, avv. M. Biffa, il quale con motivo unico di ricorso, sebbene fondato su molteplici argomentazioni, denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 13 e 47 Ord. pen., 125 cod. proc. pen. La decisione impugnata ha rigettato l'istanza di affidamento in prova sul presupposto che il condannato ha riportato la pena in esecuzione per fatti gravi, avrebbe alcune pendenze, sarebbe di età avanzata e non avrebbe ristorato il danno delle vittime dei reati. La difesa evidenzia che la gravità del reato e l'esistenza di procedimenti pendenti non sono elementi valutabili ai fini del diniego della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, richiamando precedente di legittimità in termini (n. 16541 del 10 dicembre 2018). I reati oggetto della sentenza in esecuzione risalgono agli anni '96 e '97 e anche l'ultima condotta illecita, quanto ai reati tributari e a uno fallimentare, è stata commessa 12 anni fa mentre, nel frattempo, TT non ha commesso alcun illecito. 2 Ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova non può essere valutata negativamente la mancata ammissione degli addebiti, né, a parere della difesa, possono essere rimarcati soltanto fattori negativi relativi ad illeciti commessi nei vent'anni precedenti. Sotto altro profilo si rimarca che viene negata la misura alternativa per mancato ristoro delle vittime dei reati oggetto della sentenza di condanna in esecuzione. Tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso (n. 12324 del 20 dicembre 2019 e n. 22822 del 23 maggio 2019) la mancata attuazione di condotte riparatorie non può costituire discrimine ai fini della valutazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Le condotte riparatorie possono essere pretese solo nella fase successiva all'ammissione del condannato alla misura alternativa. La misura alternativa può essere accompagnata dalle indicazioni di prescrizioni che calibrano la misura stessa in relazione alla concreta capacità economica del condannato, come si ricava dalla stessa previsione normativa di cui all'articolo 47 comma 7 dell'Ord. pen. Viene, infine, denunciata violazione di legge con riferimento alla attribuita natura strumentale dell'attività di volontariato documentata. L'istanza è stata depositata il 14 luglio 2016 mentre la decisione di questa è avvenuta soltanto nel 2023. La scansione temporale dimostra non la strumentalità della richiesta quanto la totale inefficienza del Tribunale di sorveglianza,che soltanto alla prima udienza del 13 ottobre 2022 ha deciso la richiesta di misura alternativa delegando accertamenti sui carichi pendenti e sul domicilio con rinvio al 27 gennaio 2023. La difesa in data 20 gennaio 2023 ha depositato copia della documentazione relativa alla disponibilità della Caritas diocesana, del 12 dicembre 2022, disponibilità reperita in ragione della sopravvenuta indisponibilità della Fondazione Exodus, essendo trascorsi sei anni dall'originaria istanza. Le informazioni svolte dai Carabinieri di Cassino hanno riguardato soltanto l'idoneità del domicilio ma non quelle sollecitate circa la disponibilità della Caritas. Da ultimo si sottolinea che è inaccettabile la considerazione del Tribunale circa la età del condannato e quindi la sua inidoneità a svolgere attività di volontariato presso la Caritas di Cassino. Si tratta di impostazione contraria al dettato normativo perché la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere concessa anche in assenza di attività lavorativa atteso che, in sede di interpretazione dell'articolo 47 Ord. pen., la disponibilità di un'attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione della misura. 3 Questo è, infatti, elemento che non costituisce da solo condizioni ostativa all'applicazione della misura alternativa. Meritevole di censura viene considerata l'argomentazione addotta dalla decisione impugnata circa l'età di TT che non consentirebbe un apporto utile alla società e quindi precluderebbe L'accesso di per sé alla misura alternativa richiesta. Si richiama giurisprudenza (Sez. 1, n. 1023 del 30 ottobre 2018 ricorrente Fusillo) e si deduce che /se l'impossibilità di prestare attività lavorativa in modo stabile non costituisce circostanza ostativa alla concessione della misura alternativa, al contrario la disponibilità dell'anziano a svolgere attività benefiche deve costituire elemento da valutare effettivamente, apprezzabile, quindi, nell'ottica della revisione critica delle sue condotte Il Tribunale, invece, ha ragionato in modo esattamente contrario rispetto alla documentazione prodotta in ordine agli accertamenti svolti in base alla delega di indagine che è stata conferita. 3.11 Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.In primo luogo va rilevato che la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924). Si impone, invece, l'esame, da una parte, del reato commesso, dei precedenti penali e delle pendenze processuali, ma, dall'altra, anche degli esiti delle informazioni di polizia, sulla condotta carceraria e dei risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere il buon esito dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al 4 contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 1.2.In secondo luogo, si rimarca che la giurisprudenza di legittimità valorizza, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova, quale dato negativo, il mancato ristoro delle vittime. Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire le vittime, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto. Su tale punto, deve essere precisato che, quanto alla fase successiva alla concessione dell'affidamento in prova, si è affermata l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza, nel concedere la misura alternativa, prescriva al condannato l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche del condannato, subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro, Rv. 275171; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226). 1.3.Ancora, con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa, questa Corte ha avuto modo di affermare che, ai fini della concessione dell' affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un' attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). 2.Alla stregua degli esposti principi si deve rilevare che il provvedimento impugnato si sostanzia in una prevalente valutazione del passato deviante del condannato, più che soffermarsi sulla verifica della sua condizione all'attualità. Risulta, poi, contraria all'indicato indirizzo di legittimità la motivazione nella parte in cui reputa strumentale la produzione della dichiarazione di disponibilità da parte della Caritas, nonché quando assume che, per ragioni di età, sarebbe impossibile per il condannato (che ha 82 anni) essere utile alla causa dell'ente. Peraltro, detta impossibilità è affermata dal Tribunale in modo apodittico, senza specificarne le ragioni specificamente, in relazione alle condizioni personali di TT. Tanto, a fronte di fatti giudicati risalenti, come dedotto, così come risalenti appaiono le condotte ancora sub iudice. Dunque, non può essere l'elemento del mancato risarcimento del danno l'unico dato significativo atto a giustificare il pronunciato rigetto. Risulta, infine, del tutto trascurato l'esame, sulla base dell'osservazione inframuraria, del percorso trattamentale in itinere. La motivazione resa, in definitiva, non appare in linea con la costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404) secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. Anche la parte della motivazione che evoca il mancato risarcimento del danno, in sostanza;
è soltanto accennata e non parametrata alla concreta entità dei danni da risarcire e alle risorse economiche del condannato. 3.Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente per nuovo esame, in ossequio agli indicati principi e in piena autonomia di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da ND FA TT e ha accolto quella avanzata, in via subordinata, di detenzione domiciliare, in relazione all'espiazione della pena residua di anni uno, mesi uno e giorni ventinove di reclusione, irrogata per plurimi reati di usura ed estorsione, di cui al SIEP n. 412/2016 della Procura generale presso la Corte di appello di Roma. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36221 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 27/06/2023 Si rileva che esistono precedenti per abuso edilizio, violazione della normativa in materia di diritto d'autore, omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Si rimarca l'esistenza di carichi pendenti per violazione della normativa Iva e bancarotta fraudolenta. Si dà atto del contenuto delle informazioni dei Carabinieri e della Guardia di finanza di Sora, la prima del 16 agosto 2021, la seconda del 23 gennaio 2023, dalle quali risultano plurime denunce, nel 2013, per false dichiarazioni di imposta, omesse dichiarazioni di elementi positivi del reddito, omessa presentazione di dichiarazione dei redditi, tutti reati connessi al ruolo di amministratore di fatto svolto in diverse società. Si sottolinea che la dichiarazione di disponibilità nell'attività di volontariato presso la Caritas diocesana di Cassino ha natura strumentale, onde sostenere l'istanza di affidamento in prova, attività già prospettata nella richiesta originaria del 2016 ma mai svolta onde poterne apprezzare la valenza rieducativa per il condannato. Si rimarca la gravità del reato pur risalente nel tempo e la mancata documentazione di attività di risarcimento in favore delle persone offese dai reati. Si tratta di personalità non rassicurante secondo il Tribunale, anche tenuto conto dell'età avanzata del condannato, la quale, invero, non garantisce un reale contributo alla causa, tanto da non consentire l'applicazione della più ampia misura richiesta. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite della difesa, avv. M. Biffa, il quale con motivo unico di ricorso, sebbene fondato su molteplici argomentazioni, denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 13 e 47 Ord. pen., 125 cod. proc. pen. La decisione impugnata ha rigettato l'istanza di affidamento in prova sul presupposto che il condannato ha riportato la pena in esecuzione per fatti gravi, avrebbe alcune pendenze, sarebbe di età avanzata e non avrebbe ristorato il danno delle vittime dei reati. La difesa evidenzia che la gravità del reato e l'esistenza di procedimenti pendenti non sono elementi valutabili ai fini del diniego della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, richiamando precedente di legittimità in termini (n. 16541 del 10 dicembre 2018). I reati oggetto della sentenza in esecuzione risalgono agli anni '96 e '97 e anche l'ultima condotta illecita, quanto ai reati tributari e a uno fallimentare, è stata commessa 12 anni fa mentre, nel frattempo, TT non ha commesso alcun illecito. 2 Ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova non può essere valutata negativamente la mancata ammissione degli addebiti, né, a parere della difesa, possono essere rimarcati soltanto fattori negativi relativi ad illeciti commessi nei vent'anni precedenti. Sotto altro profilo si rimarca che viene negata la misura alternativa per mancato ristoro delle vittime dei reati oggetto della sentenza di condanna in esecuzione. Tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso (n. 12324 del 20 dicembre 2019 e n. 22822 del 23 maggio 2019) la mancata attuazione di condotte riparatorie non può costituire discrimine ai fini della valutazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Le condotte riparatorie possono essere pretese solo nella fase successiva all'ammissione del condannato alla misura alternativa. La misura alternativa può essere accompagnata dalle indicazioni di prescrizioni che calibrano la misura stessa in relazione alla concreta capacità economica del condannato, come si ricava dalla stessa previsione normativa di cui all'articolo 47 comma 7 dell'Ord. pen. Viene, infine, denunciata violazione di legge con riferimento alla attribuita natura strumentale dell'attività di volontariato documentata. L'istanza è stata depositata il 14 luglio 2016 mentre la decisione di questa è avvenuta soltanto nel 2023. La scansione temporale dimostra non la strumentalità della richiesta quanto la totale inefficienza del Tribunale di sorveglianza,che soltanto alla prima udienza del 13 ottobre 2022 ha deciso la richiesta di misura alternativa delegando accertamenti sui carichi pendenti e sul domicilio con rinvio al 27 gennaio 2023. La difesa in data 20 gennaio 2023 ha depositato copia della documentazione relativa alla disponibilità della Caritas diocesana, del 12 dicembre 2022, disponibilità reperita in ragione della sopravvenuta indisponibilità della Fondazione Exodus, essendo trascorsi sei anni dall'originaria istanza. Le informazioni svolte dai Carabinieri di Cassino hanno riguardato soltanto l'idoneità del domicilio ma non quelle sollecitate circa la disponibilità della Caritas. Da ultimo si sottolinea che è inaccettabile la considerazione del Tribunale circa la età del condannato e quindi la sua inidoneità a svolgere attività di volontariato presso la Caritas di Cassino. Si tratta di impostazione contraria al dettato normativo perché la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere concessa anche in assenza di attività lavorativa atteso che, in sede di interpretazione dell'articolo 47 Ord. pen., la disponibilità di un'attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione della misura. 3 Questo è, infatti, elemento che non costituisce da solo condizioni ostativa all'applicazione della misura alternativa. Meritevole di censura viene considerata l'argomentazione addotta dalla decisione impugnata circa l'età di TT che non consentirebbe un apporto utile alla società e quindi precluderebbe L'accesso di per sé alla misura alternativa richiesta. Si richiama giurisprudenza (Sez. 1, n. 1023 del 30 ottobre 2018 ricorrente Fusillo) e si deduce che /se l'impossibilità di prestare attività lavorativa in modo stabile non costituisce circostanza ostativa alla concessione della misura alternativa, al contrario la disponibilità dell'anziano a svolgere attività benefiche deve costituire elemento da valutare effettivamente, apprezzabile, quindi, nell'ottica della revisione critica delle sue condotte Il Tribunale, invece, ha ragionato in modo esattamente contrario rispetto alla documentazione prodotta in ordine agli accertamenti svolti in base alla delega di indagine che è stata conferita. 3.11 Sostituto Procuratore generale, A. Cocomello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1.In primo luogo va rilevato che la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924). Si impone, invece, l'esame, da una parte, del reato commesso, dei precedenti penali e delle pendenze processuali, ma, dall'altra, anche degli esiti delle informazioni di polizia, sulla condotta carceraria e dei risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere il buon esito dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al 4 contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 1.2.In secondo luogo, si rimarca che la giurisprudenza di legittimità valorizza, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova, quale dato negativo, il mancato ristoro delle vittime. Ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire le vittime, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto. Su tale punto, deve essere precisato che, quanto alla fase successiva alla concessione dell'affidamento in prova, si è affermata l'illegittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza, nel concedere la misura alternativa, prescriva al condannato l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche del condannato, subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, Nicastro, Rv. 275171; Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226). 1.3.Ancora, con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa, questa Corte ha avuto modo di affermare che, ai fini della concessione dell' affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un' attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). 2.Alla stregua degli esposti principi si deve rilevare che il provvedimento impugnato si sostanzia in una prevalente valutazione del passato deviante del condannato, più che soffermarsi sulla verifica della sua condizione all'attualità. Risulta, poi, contraria all'indicato indirizzo di legittimità la motivazione nella parte in cui reputa strumentale la produzione della dichiarazione di disponibilità da parte della Caritas, nonché quando assume che, per ragioni di età, sarebbe impossibile per il condannato (che ha 82 anni) essere utile alla causa dell'ente. Peraltro, detta impossibilità è affermata dal Tribunale in modo apodittico, senza specificarne le ragioni specificamente, in relazione alle condizioni personali di TT. Tanto, a fronte di fatti giudicati risalenti, come dedotto, così come risalenti appaiono le condotte ancora sub iudice. Dunque, non può essere l'elemento del mancato risarcimento del danno l'unico dato significativo atto a giustificare il pronunciato rigetto. Risulta, infine, del tutto trascurato l'esame, sulla base dell'osservazione inframuraria, del percorso trattamentale in itinere. La motivazione resa, in definitiva, non appare in linea con la costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404) secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. Anche la parte della motivazione che evoca il mancato risarcimento del danno, in sostanza;
è soltanto accennata e non parametrata alla concreta entità dei danni da risarcire e alle risorse economiche del condannato. 3.Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente per nuovo esame, in ossequio agli indicati principi e in piena autonomia di giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente