Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della esecuzione della speciale perquisizione locale prevista dall'art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, la polizia giudiziaria può legittimamente avvalersi, trattandosi di operazione che richiede specifiche competenze tecniche, di personale dell'Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando che tale amministrazione sia abilitata a costituirsi parte civile nell'eventuale processo penale per i reati accertati. (In motivazione, la Corte ha specificato che la tutela degli interessi civili dell'ente è di competenza di organi distinti dai funzionari ai quali la legge conferisce il potere di accertare e reprimere le violazioni fiscali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 11/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 3408
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 22947/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UC, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 02/04/2014 del Tribunale della libertà di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Pananti Benito, in qualità di sostituto processuale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà di Cuneo ha confermato il decreto di sequestro disposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3 (procedimento iscritto nei confronti di LI UC ed altri) ed operato dalla polizia giudiziaria all'esito dell'esecuzione di apposito decreto di perquisizione.
Nel pervenire a tale conclusione, il Collegio cautelare ha ritenuto che - dal collegamento della disposizione di cui all'art. 57 cod. proc. pen. con quelle di cui alla L. 7 gennaio 1929, n. 4 che prevede l'attribuzione dei poteri di polizia tributaria alle persone e ai funzionari dell'Amministrazione nei casi in cui ciò sia previsto da leggi o regolamenti - anche il personale dipendente dell'Agenzia delle Entrate fosse in possesso non solo della qualifica di ufficiale e agente di polizia tributaria, ma anche della qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.
Il Tribunale ha comunque sottolineato che i funzionari della Agenzia delle Entrate hanno "affiancato" e coadiuvato altri ufficiali ed agenti di PG, pacificamente legittimati ad operare, con la conseguenza che, siccome la delega del PM è stata comunque conferita a soggetti tutti pienamente legittimati a darvi esecuzione, detto profilo esclude che possano essere invalidati il provvedimento del PM e/o gli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, ricorre, tramite il difensore, LI UC affidando il gravame a tre motivi, corredati da motivi nuovi, con i quali deduce:
1) la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Assume che il pubblico ministero aveva delegato esclusivamente la polizia giudiziaria ad eseguire gli atti di perquisizione e sequestro, alla cui esecuzione partecipavano invece anche funzionari dell'Agenzia delle entrate. In tal modo si sarebbero estesi poteri autoritativi del Pubblico Ministero ad una parte processuale, legittimata a costituirsi parte civile, con conseguente violazione del principio del giusto processo e della parità delle parti, derivando da ciò l'illegittimità delle prove acquisite. Infatti, la partecipazione di un soggetto terzo all'iniziativa di acquisizione delle prove a cura della parte pubblica rappresenta una violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa e la partecipazione del P.M. al procedimento ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), da cui consegue l'inutilizzabilità delle prove così acquisite ex art. 191 cod. proc. pen.;
2) la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 191 c.p.p. nonché artt. 55 e 57 c.p., art. 58 c.p., comma 3, artt. 247 e 370 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), essendo stato erroneamente ritenuto che i funzionari dell'Agenzia delle entrate, in quanto agenti di polizia tributaria, rivestissero anche la funzione di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria quando invece nessuna norma attribuisce al personale dell'Agenzia delle Entrate il potere di accertamento di determinati reati che è rimesso effettivamente al Pubblico Ministero e ai soggetti dal medesimo legittimamente delegabili in proposito;
3) la violazione dell'art. 111 Cost., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 191 c.p.p. nonché della L. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 30 e
31 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ovvero apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Prospetta che il riferimento alla L. n. 4 del 1929, artt. 30 e 31 operato alle pagine 5, 6 e 7 del provvedimento impugnato, appare errato e non rilevante, atteso che tali norme non danno alcuna indicazione per stabilire se i funzionari dell'Agenzia delle Entrate possano legittimamente vedersi attribuire la qualifica di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria, dovendo tale questione essere risolta su di un piano diverso da quello delle disposizioni della L. n. 4 del 1929, considerazione che incide anche sul piano dell'effettività e/o coerenza della motivazione sotto il profilo logico.
3. Con i motivi nuovi, presentati ad integrazione dei motivi di gravame, il ricorrente ribadisce che la mancata qualifica giuridica soggettiva (di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria) del personale dell'agenzia delle entrate comporta l'illegittimità delle prove acquisite e dunque l'inutilizzabilità dei risultati conseguiti, come statuito anche dalla Corte edu, contestando nuovamente l'interpretazione che il Collegio cautelare ha fondato sulla L. n. 4 del 1929, omettendo di considerare tutta la legislazione che si è succeduta in materia, così come indicato anche nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I motivi di gravame possono essere congiuntamente esaminati, essendo tra loro strettamente collegati, in quanto strutturati sulla comune censura secondo la quale era vietata la partecipazione - all'esecuzione del decreto di perquisizione, con conseguente illegittimità del disposto sequestro - di persone, come i funzionari dell'Agenzia delle entrate, sprovviste della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Peraltro, il ricorrente sostiene che i predetti funzionari non erano soggetti terzi rispetto all'atto da compiere perché incardinanti in un'amministrazione legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale con riferimento alle presunte violazioni accertate anche in conseguenza dei mezzi di prova alla cui esecuzione essi avevano illegittimamente partecipato.
3. I rilievi sono infondati in radice.
La possibilità che soggetti terzi partecipino ad atti di indagine e di assicurazione delle fonti di prova è espressamente prevista dall'art. 348 c.p.p., comma 4, in base al quale "la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".
A parte detta facoltà (della quale in forme omologhe o diverse può anche avvalersi, così come nel caso di specie si è avvalso, il pubblico ministero), non si può certo dubitare della specifica competenza tecnica del personale dell'Agenzia delle entrate in materia di evasione d'imposte, sicché occorre considerare che la L. n. 4 del 1929, art. 32 disciplina specificamente i casi di collaborazione nell'accertamento dei reati da parte della polizia giudiziaria e di quella tributaria e l'art. 33 faculta la polizia tributaria, della cui qualifica al personale dell'agenzia delle entrate neppure il ricorrente dubita, ad eseguire perquisizioni locali limitatamente al sospetto di violazione di leggi finanziarie costituenti, come nella specie, reato.
Sul punto, questa Corte ha già affermato che la particolare facoltà di perquisizione locale stabilita dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 33 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) - e la cui vigenza è espressamente prevista dall'art. 225 disp. att. cod. proc. pen. - è ammessa, per la sua specialità,
solo nella tassativa ipotesi di violazione a leggi finanziarie. In tali casi, non è necessaria la individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale (Sez. 3, n. 3893 del 14/11/1995, Guglielmi, Rv. 203204). La particolare competenza in materia di violazioni fiscali da parte dei predetti funzionari e la possibilità - salvo successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria (la L. del 1929, come ogni altra norma ordinaria anche precedente all'entrata in vigore della Costituzione, va adeguata alle disposizioni precettive dettate dalla Costituzione in materia di riserva di legge e di riserva di giurisdizione quanto al controllo degli atti compiuti d'iniziativa della polizia giudiziaria ed incidenti sulle libertà personali o reali) - di poter compiere il medesimo atto consentono di ritenere legittima la presenza e la collaborazione prestata per l'esecuzione del decreto di perquisizione, essendo del tutto irrilevante che i soggetti facessero parte di un'amministrazione (l'Agenzia delle entrate è pacificamente un ente pubblico non economico) abilitata a costituirsi parte civile dovendosi scindere le attività dei funzionari, ai quali la legge conferisce espressamente il potere di accertare e reprimere le violazioni finanziarie, dalla tutela degli interessi civili dell'ente nel processo penale che compete ad organi diversi e in particolare a chi abbia la rappresentanza dell'ente pubblico.
È dunque esatto e comunque assorbente il rilievo espresso dal Tribunale cautelare, del quale il ricorrente si è mostrato consapevole (pag. 4 del ricorso) e che non ha specificamente censurato, in base al quale la eventuale partecipazione di soggetti non legittimati non avrebbe, in ogni caso, la potenzialità di invalidare il provvedimento del P.M. e/o gli esiti delle operazioni di perquisizioni o sequestro.
Va anche osservato (pag. 2 dell'ordinanza impugnata) che, "con il decreto di perquisizione (e sequestro) del 1.3.2014, il PM ha delegato la locale Sezione di PG "unitamente alla Agenzia delle Entrate DP di Cuneo" di ricercare presso le abitazioni dell'indagato (per quel che qui interessa, e di numerose altre persone) e di ogni altro luogo nella sua (loro) disponibilità i documenti relativi alle operazioni finanziarie ed agli altri fatti meglio descritti nella imputazione" e che (pag. 4 dell'ordinanza impugnata) "la PG ha immediatamente effettuato copia informatica di tutto il materiale sequestrato all'uopo avvalendosi di esperti nominati ausiliari di PG ed ha disposto la immediata restituzione degli originali agli aventi diritto".
Risultando tali affermazioni dal testo del provvedimento impugnato e in mancanza di una contraria allegazione e asseverazione del ricorrente, va ribadito il principio affermato da questa Corte (in conformità a Sez. U. n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397) che il Collegio condivide, in base al quale una volta restituita la cosa sequestrata, l'indagato e/o l'interessato non è legittimato a proporre la richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame per sopravvenuta mancanza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, ne' è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addonal, Rv. 253251).
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015