Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
00 3 79 /01 Aula B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE In nome del popolo italiano Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. 3000 dal Sig. Sezione Lavoro -- 2. 2001 Comp ra dai Magistrati: il -R.G.N.16797/98 IL CANCELLIERE 753Ravagnani - Presidente -Cron. Dott. Erminio EL Rel.- Consigliere -Rep. " RU Raffaele Foglia -Ud. 10.10.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: " Stefano M. EV - Lavoro CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 12 copia Rilasciata copia legale SEN! al Sig. CONCETTI sul ricorso proposto per diritti L. ✓ || 1.4 FEB 2001... da IL CANCELLIERE ON RU, elett.te dom.to in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti che lo rap- presenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente CA CELLER A
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- notificata del feso, giusta procura speciale in calce alla copia Vricorso, da- gli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 4065 Rilasciata copia legale INPS al Sig. per diritti L. 12 FEB. 2001¯¯¯ IL CANCELLIERE Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frez- za n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n° 362 in data 15/21 ottobre 1997 (R.G. 20743/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. RU EL;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per il rigetto degli altri. 2 Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere la seconda pensione integrata al trattamento minimo nell'im- porto raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cri- stallizzazione), il Tribunale di Modena, con la sentenza in- dicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge finanziaria del 1997). Riteneva infatti il Tribunale la legittimità costituzionale della previsione di estinzione anzidetta e la sua applicabi- lità alla fattispecie al suo esame. Avverso tale sentenza la parte indicata in epigrafe ha pro- posto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando falsa applica- zione dell'art. 1, commi 181-183, L. n. 662 del 1996, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta che il Tribunale con il non si sia pronunciato sul suo appello incidentale, quale era stata denunciata la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una decisione in ordine al capo della doman- da introduttiva concernente la condanna dell'INPS al paga- mento dei ratei arretrati di integrazione al minimo nei li- miti del decennio, avendoli l'Istituto corrisposti soltanto per gli ultimi cinque anni. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dell'art. 3 bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce, in sostanza, che nella specie, concernente la cd. cristallizzazione, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la previsione di estinzione in oggetto, riferendosi questa alle controversie relative ad aspetti meramente esecutivi, relativi cioè al materiale pagamento delle somme maturate in conseguenza del dictum costituzionale, ed essendo invece contestata fra le parti proprio la spettanza del diritto stesso. Sotto tale aspetto, pertanto, la pronuncia di estin- zione darebbe luogo a violazione del principio di corrispon- denza fra chiesto e pronunciato. Con il terzo motivo, parte ricorrente- denunciando, ai sen- si dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 quale ius superve- niens in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost. sostiene l'illegittimità costituzionale delle surri- chiamate norme per i profili seguenti: a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interes- sata della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché il pagamento della prestazione pensionistica senza gli accessori di legge si traduce in una obiettiva ed ingiu- stificata decurtazione delle prestazioni;
c) perché le previste modalità di pagamento in titoli di Stato pluriennali concretano una forzosa rateizzazione di prestazioni di natura alimentare in danno di soggetti già di per sé svantaggiati, come i titolari di trattamento minimo. Il primo motivo è fondato. Invero, con la "Memoria di costi- tuzione con appello incidentale" depositata il 5 novembre 1996, parte appellata, lamentando che "l'INPS aveva a suo tempo corrisposto, in ossequio alla sentenza n. 314/85 della Corte costituzionale, l'integrazione al minimo sulla pensio- ne indiretta a far tempo da una data successiva al decennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda ん di integrazione", e che il pretore aveva omesso di esaminare decidere sulla domanda di retrodatazione dell'integrazione, chiese la condanna dell'Istituto alla corresponsione dei ratei arretrati di integrazione al minimo sulla pensione non integrata nei limiti della prescrizione decennale, e cioè dall'1 febbraio 1973. Orbene, su tale mo- tivo di appello il Tribunale non si è per nulla pronunciato, incorrendo così nella denunciata violazione di legge. Infondati sono invece gli altri due motivi. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza delle esposte censure e dell'eccezione di incostituzionalità, la giurisprudenza del- la Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in rela- zione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè at- tinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi centottantu- centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) nesimo e pendenti alla data del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le par- ti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in con- flitto, una soddisfazione ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica an- che la disposizione sulla compensazione delle spese sul ri- lievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legi- slativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessa- zione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale.” (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque accolto con riguardo al solo primo mo- tivo, mentre va rigettato per gli altri. L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata in relazio- ne al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Bologna, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello Ɑ di Bologna. I T O I Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000. V Ɑ I T N T S I E I bumin- Poragman' L Il Presidente N L D I O O D F A I Il Consigliere estensore V A I V 1 днее Кино Battim ela O S I 1 V E - N 8 O N D - S D 4 O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA N 8 S I C I I S Depositata in Cancelleria V H A N ' I T Ɑ . S 1.2 GEN. 2001 I V 9 V oggi, ' N 8 L O L 8 IL COLLABORATORE I V T ल. 1 S DI CANCELLERIA S O 0 ' V Ɑ I