Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38391 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38391/2025 Roma, li, 26/11/2025
Composta da
IA OS NN CO
-Presidente -
Sent. n. sez. 1368/2025
IC TO LA AR
IA SI
CC 25/09/2025 R.G.N. 19432/2025
RI ES BE
EN SA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EM nato ad [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale di Vasto
Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2025, la Prima Sezione di questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Vasto che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze n. 296/2022 e n. 284/2022, emesse a carico di IA EM, rilevando un vizio di motivazione. In particolare, il Tribunale aveva fondato il riconoscimento della continuazione sul solo stato di tossicodipendenza del condannato, senza procedere ad un rigoroso vaglio degli ulteriori elementi rivelatori - o meno - dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0533c5d5f63 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2. Con l'ordinanza impugnata, emessa il 24 aprile 2025 in sede di rinvio, il Tribunale di Vasto ha rigettato l'istanza del condannato. Dopo un breve excursus sui principi affermati da questa Corte in materia di continuazione - sottolineando la necessità di non confondere la medesimezza del disegno criminoso, richiesta ai fini dell'unificazione dei reati, con il generico proposito di delinquere o con la scelta di vita improntata al delitto, e ribadendo la non conferenza, di per sé, dello stato di tossicodipendenza e dei correlati problemi psichici - il Tribunale ha concluso che, nel caso di specie, non sussiste alcun indice che il IA abbia commesso tutti i reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ossia avendo deciso sin dal primo reato di commettere anche gli altri. Ha evidenziato, in particolare, che si tratta di reati di specie diversa, lesivi di beni giuridici differenti, e che essi appaiono tra loro disancorati, anche in considerazione dell'arco temporale - comunque non irrilevante - intercorso tra le rispettive commissioni.
3. Avverso tale ordinanza ricorre il condannato, per mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere il giudice del rinvio erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della continuazione. Il ricorrente osserva, innanzitutto, che i reati di cui alla sentenza n. 284/2022 risultano commessi dal 2016 al 24 agosto 2018, con condotta perdurante, sicché la valutazione sull'arco temporale andava effettuata a partire dal 2018 sino alla data di commissione dei reati di cui alla sentenza n. 2882/2023, ossia il 2 marzo 2020. Il giudice dell'esecuzione non ha inoltre considerato che i reati per i quali il IA è stato condannato furono commessi in condizione di forte agitazione e in stato di alterazione psico-fisica determinata dalla tossicodipendenza, come emergente dalla documentazione prodotta dalla difesa. In particolare, l'assunzione di sostanze stupefacenti induceva l'imputato a tenere condotte violente nei confronti della convivente e di altri soggetti. Errata è, dunque, l'affermazione secondo cui l'unico elemento offerto a sostegno dello stato di tossicodipendenza sarebbe un certificato del Sert del 24 settembre 2024, poiché la difesa aveva prodotto documentazione attestante che IA, all'epoca dei fatti, era certamente assuntore abituale di sostanze stupefacenti. Il ricorrente sottolinea, inoltre, che i reati oggetto delle sentenze andavano considerati omogenei, poiché tutti commessi contro la persona e finalizzati alla tutela dell'integrità psicofisica, della libertà e dei rapporti familiari. In particolare, la sentenza n. 284/2022 concerneva, oltre al reato di maltrattamenti, anche 2
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
quello di lesioni, mentre la sentenza n. 2882/2023 riguardava i reati di violazione di domicilio aggravata dall'aver commesso il fatto con violenza alle persone, di violenza privata e di minaccia aggravata (per i quali interveniva remissione di querela con conseguente declaratoria di estinzione), nonché il reato di invasione di terreni ed edifici. Incontrovertibile è, poi, l'identità del contesto spaziale - tutti i reati sono stati commessi nel territorio di Castiglione Messer Marino - e la similarità delle modalità esecutive, essendo stati perpetrati dal IA in condizione di forte agitazione e in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di droga.
4. Con requisitoria del 9 settembre 2025, il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore dr. Alessandro Cimmino, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3
Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Il ricorso è infondato.
1. La sentenza di annullamento di questa Corte aveva indicato i principi cui attenersi nella valutazione del caso in esame. In particolare, la sentenza rescindente aveva fatto espresso riferimento ai seguenti principi di diritto. Aveva, innanzitutto, citato quello secondo cui la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, Sentenza n. 18242 del 04/04/2014, Rv. 259192 01, principio ripreso da diverse pronunce successive di questa Corte). E quello secondo cui in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi;
b) le modalità della condotta;
c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati;
e) il bene protetto;
f) l'omogeneità delle violazioni;
g) le causali;
h) lo stato di tempo
3
e di luogo;
i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (Sez. 2, Sentenza n. 49844 del 03/10/2012, Rv. 253846 -
01).
Aveva, poi, ricordato che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490-01). Indi, aveva concluso questa Corte che "lo stato di tossicodipendenza non è, in buona sostanza, elemento in presenza del quale il vincolo della continuazione possa essere presunto, ma costituisce solo un'ulteriore elemento sintomatico dell'unicità del disegno criminoso, la cui sussistenza deve comunque essere investigata in ragione degli specifici indicatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità riletti alla luce di tale ulteriore dato di fatto". Sulla base di tali principi, la sentenza rescindente aveva rilevato che il giudice dell'esecuzione del provvedimento impugnato non aveva vagliato con rigore tutti gli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, considerando come preponderante lo stato di tossicodipendenza, e non aveva quindi dato il necessario rilievo al fatto che si tratta di reati disomogenei tra loro sotto il profilo della natura del bene giuridico leso, poiché, in un caso, si tratta di reati contro il patrimonio, nell'altro, contro l'assistenza familiare, e neppure aveva evidenziato il notevole lasso temporale intercorso tra i medesimi (posto che i primi fatti di maltrattamento si collocano nel 2016 e il delitto di danneggiamento, di invasione di terreni e di violazione di domicilio nel 2020). Inoltre, aveva evidenziato, la sentenza rescindente, che non emergeva dal provvedimento impugnato che il condannato al momento dei fatti fosse tossicodipendente e ciò in quanto il documento prodotto data la situazione al 24 settembre 2024. Né - evidenziava, ancora, la sentenza di annullamento - il Tribunale aveva enucleato alcuna correlazione tra la commissione dei reati e lo stato di tossicodipendenza, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte riportata. Conclusivamente aveva quindi rilevato, questa Corte, che la motivazione circa la sussistenza del vincolo contenuta nell'impugnato provvedimento era del tutto carente, non essendo sufficiente l'asserito stato di tossicodipendente a fare ritenere in automatico sussistente il vincolo medesimo.
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc63 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2. Il giudice del rinvio, attenendosi, doverosamente, alle indicazioni fornite nella sentenza di annullamento e ai principi in materia di continuazione in essa indicati, ha osservato che, nel caso di specie, "non sussiste alcun indice che il IA abbia commesso tutti i reati indicati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ossia avendo deciso sin dal primo reato di commettere anche gli altri o comunque di avere in mente, quando ne commetteva uno, anche l'ideazione ed esecuzione degli altri, atteso che, in primo luogo, trattasi di reati di specie diversa perché offendono beni giuridici diversi patrimonio, persona, vincolo familiare e che, in secondo luogo, essi appaiono l'uno disancorato dall'altro, tenuto conto del comunque non irrilevante arco temporale di commissione (circa quattro anni, dal 2016 al 2020)".
-
Ha altresì precisato il provvedimento qui impugnato, quanto alla tesi difensiva, già in quella sede prospettata (secondo cui tutti i reati in questione sarebbero tipici dell'assuntore di sostanza stupefacente, sarebbero stati commessi per procurare la sostanza stupefacente per il consumo personale), che essa non possa essere condivisa, "atteso che, al di là del dato meramente 'criminologico' se esistano o meno nel nostro ordinamento i reati propri dell'assuntore di sostanza stupefacente, tale circostanza rileverebbe, al più, come aggravante (reati commessi sotto gli effetti dell'assunzione di sostanza stupefacente) oppure ai fini della dichiarazione di delinquenti abituale, invece che per provare l'identità di disegno criminoso, il quale, giustappunto, postula un'ideazione unitaria dei vari reati e non già (e non solo) che i reati abbiano lo stesso movente o siano maturati nello stesso contesto di disagio personale, psicologico o di dipendenza circostanza quest'ultima, peraltro non sufficientemente comprovata atteso che l'unico elemento offerto dal richiedente è un certificato del Sert risalente al 24 settembre 2024, dunque comunque distante nel tempo rispetto alla commissione dei reati e, in quanto tale, pur potendo in tesi costituire il solo movente di tutti gli illeciti, risulta insufficiente a dimostrare che sia stato proprio lo stato di tossicodipendenza a muovere il reo nell'ideare un unico disegno criminoso ai fini della perpetrazione dei crimini commessi, anche tenuto conto" - si osserva per altro verso nel provvedimento impugnato che l'ordinamento per affrontare la frequente circostanza di cumuli di pene a carico di assuntori di sostanze stupefacenti ha previsto specifici percorsi in sede di esecuzione penale e non già il ricorso all'istituto della continuazione in fase esecutiva che, come più specificamente chiarito innanzi, anche in base alle richiamate coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza che qui devono condividersi - necessita di altri diversi
-
5
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc63 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
presupposti, nel caso di specie insussistenti per tutte le ragioni già esposte" (così testualmente nel provvedimento impugnato). Risulta, dunque, evidente che il provvedimento impugnato abbia fatto buon governo dei principi fissati nella sentenza di annullamento, avendo alla luce di essi, nella sostanza, concluso che lo stato di tossicodipendenza addotto dalla difesa, per come dalla medesima valorizzato, di là della effettiva dimostrazione o meno della risalenza dello stesso al tempo dei reati commessi -, non potesse assumere quella rilevanza idonea ad incidere sull'identità del disegno criminoso, "il quale, giustappunto, postula un'ideazione unitaria dei vari reati e non già (e non solo) che i reati abbiano lo stesso movente o siano maturati nello stesso contesto di disagio personale, psicologico o di dipendenza". Ed invero, attenendosi a quanto aveva rimarcato la sentenza di annullamento, ha affermato che "lo stato di tossicodipendenza non è, in buona sostanza, elemento in presenza del quale il vincolo della continuazione possa essere presunto, ma costituisce solo un'ulteriore elemento sintomatico dell'unicità del disegno criminoso, la cui sussistenza deve comunque essere investigata in ragione degli specifici indicatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità riletti alla luce di tale ulteriore dato di fatto".
-
Si rammenta, per completezza, che tali parametri sono stati efficacemente ribaditi nella pronuncia a Sezioni Unite, citata n. 28659 del 18/05/2017, che ha sottolineato come il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), debba necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni. Per tale va, invero, intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici da parte del soggetto agente, si da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis, Sez. I
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc63
Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862). Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. Ed il provvedimento impugnato risulta improntato proprio a tali principi, avendo escluso, attraverso una valutazione congiunta di tutte le circostanze del caso concreto, la sussistenza di una comune ideazione, tracciata anche solo nelle sue linee generali, cementata dal fine commissivo della pluralità delle condotte previste. Caso concreto, che secondo quanto si evidenzia nel provvedimento impugnato, presenta comunque una certa distanza temporale tra i vari fatti commessi, laddove la mera coincidenza del contesto territoriale non è di per sé rilevante, soprattutto nel caso in cui è il caso di aggiungere - i fatti, come nel caso di specie, presentino anche aspetti di evidente eterogeneità tra loro. Circostanze, tutte, queste, che non sono state evidentemente ritenute superabili alla luce del dato della tossicodipendenza, peraltro rappresentato dalla stessa difesa come fattore che avrebbe indotto IA ad agire "in condizione di forte agitazione ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di droga", più che come fattore che ha inciso sulla comune ideazione criminosa.
3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. In ragione del tema trattato involgente lo stato del ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso il 25/9/2025. Il Consigliere estensore Renata Sessa
Il Presidente
GR OS AN CC
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Firmato Da: EN SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 596014732671ed13- Firmato Da: IA OS NN CO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 22cd0633c5d5fc3 Firmato Da: SABRINA BE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d