Sentenza 14 marzo 2003
Massime • 2
In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla Corte Suprema di Cassazione il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.
In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ai fini di accertare la portata della sentenza della cui esecuzione si tratta il giudice dell'esecuzione può avvalersi anche di atti del processo diversi dalla sentenza, come la relazione del consulente tecnico cui sia stato dal giudice (della cognizione) affidato il compito di compiere le indagini poste a base dell'accertamento dei fatti e del comando formulato nella decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MALORNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO NC, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FIAMMETTA FIAMMERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 600/99 del Tribunale di VITERBO, emessa il 09/08/99 e depositata il 07/09/99 (R.G. 109/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Leonardo MALORNI;
udito l'Avvocato Fiammetta FIAMMERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è sorta in un processo di esecuzione forzata di obblighi di fare promosso da RO RI
contro
AN OS. 2. - Il pretore, con ordinanza del 20.11.1998, ha determinato le modalità per l'esecuzione della sentenza 9.6.1997 del tribunale di Viterbo fatta valere come titolo esecutivo. RO RI ha proposto appello avverso tale ordinanza sostenendo che le opere di cui era stata ordinata l'esecuzione avrebbero dato luogo ad una situazione di fatto diversa da quella che la sentenza di condanna aveva stabilito dovesse essere realizzata. Il tribunale di Viterbo, con sentenza 7.9.1999, ha rigettato l'appello.
3. - RO RI ha chiesto la cassazione della sentenza. OS AN ha resistito con controricorso ed ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
Tutti riguardano il medesimo capo della sentenza.
2. - Il giudice di appello riferisce che il tribunale, nella sua prima sentenza, aveva condannato il convenuto ad arretrare uno scavo sino a rispettare una distanza dal confine pari alla sua altezza. Aggiunge che a questa statuizione, contenuta nel dispositivo della sentenza, non si accompagnava nella motivazione alcuna descrizione della situazione di fatto ne' delle ragioni della pronuncia e riporta invece la descrizione dello stato dei luoghi fatta dal consulente tecnico incaricato delle indagini in quel primo giudizio e delle alternative soluzioni prospettate per ovviare alla situazione rappresentata da uno scavo praticato per realizzare un muro di sostegno a confine tra i due fondi, muro realizzato in modo tecnicamente inadeguato.
Il giudice di appello ha concluso che, siccome la sentenza di condanna non aveva esattamente individuato la prestazione dovuta in funzione della situazione finale da realizzare, il pretore non aveva modificato il comando contenuto nel titolo esecutivo, quando, come modalità per eseguirlo, aveva scelto, tra le due soluzioni consigliate dal consulente da lui nominato, quella che si presentava come la più idonea tecnicamente avuto riguardo allo stato dei luoghi.
Le due soluzioni, come si apprende da questa seconda relazione di consulenza, cui fanno riferimento sia la sentenza sia il ricorso, sono le seguenti.
La prima, quella scartata: - "ricostituire lo scavo all'interno della proprietà OS AN per una larghezza e profondità pari a quella dello scavo esistente, ad una distanza di tre metri dall'orlo dello scavo attuale, con riporto di una quantità di materiale tale da ripristinare la quota pressoché originale del terreno, con conseguente copertura ed eliminazione dell'attuale rampa che garantisce l'accesso ai locali interrati situati nella proprietà del sig. AN".
La seconda, quella accolta: - "demolizione del muro esistente;
ricostruzione di un muro avente caratteristiche tecniche e strutturali tali da sopportare le sollecitazioni cui è chiamato a rispondere;
riempimento dello scavo esistente, ad esempio, con blocchetti in tufo assestati a mano e riporto di terreno vegetale nell'ultimo strato per una profondità di circa 50 cm". 2.1. - Il ricorrente, nei tre motivi, lamenta vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 612 dello stesso codice) e di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Lamenta, in sostanza, che il comando di arretrare lo scavo non richiedeva alcuna ulteriore specificazione ed integrazione e che il consulente nominato dal pretore aveva anche indicato il preciso modo in cui poteva ricevere attuazione.
2.2. - I tre motivi non sono fondati.
2.3. - Richiesto di determinare le modalità di esecuzione di una obbligazione di fare, il giudice dell'esecuzione non può decampare dalla regolazione giuridica che del rapporto ha dato il giudice della cognizione, ma, interpretando il titolo, deve individuarla e, nei limiti in cui lo stesso titolo non disponga diversamente, deve stabilire come operare per ricondurre la situazione di fatto a quella di diritto stabilita dal giudice della cognizione. Se spetta alla parte istante indicare nel precetto (art. 480, primo comma, cod. proc. civ.) alla parte obbligata il risultato atteso,
quando l'obbligato non lo realizzi spontaneamente passa al giudice dell'esecuzione il compito di verificare se il risultato atteso è quello prescritto nel titolo esecutivo.
Una volta che questa operazione di interpretazione del titolo, che è nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione, è compiuta ed il giudice vi adegua la determinazione delle opere necessarie a realizzarlo, se essa non soddisfa l'una o l'altra delle parti, esse vi possono reagire.
Il meccanismo di reazione, secondo la giurisprudenza che si è venuta nel tempo consolidando, consiste nella possibilità di impugnare il provvedimento con l'appello (tra le più recenti decisioni in questo senso, Cass., Sez. 3^, 1 febbraio 2000 n. 1071). Ciò, almeno, quando le parti intendono sostenere che il giudice dell'esecuzione ha dato dell'accertamento e del comando del giudice della cognizione una interpretazione che va al di là o resta al di qua di quanto stabilito nel titolo da eseguire: il provvedimento del giudice dell'esecuzione non costituirebbe più manifestazione dei suoi poteri e non si presterebbe più ad essere impugnato nei modi propri degli atti esecutivi.
Ed allora, il ricorso con cui si chiede la cassazione della sentenza di appello, se investe tale questione, sottopone al sindacato della Corte l'interpretazione che il giudice di merito ha dato circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta. Questo dovere di sindacato, come in ogni caso in cui si tratta di verificare la legittimità della interpretazione di un atto estraneo al processo, non attribuisce alla Corte il potere di valutare direttamente il contenuto della sentenza della cui esecuzione si tratta - il che nel caso sarebbe anche impossibile a farsi perché la sentenza non è stata depositata;
comporta invece che la Corte debba stabilire se l'interpretazione della sentenza è stata condotta nel rispetto dei principi che regolano tale giudizio ed in funzione della concreta attuazione del comando che nella sentenza è contenuto (Cass., Sez. 3^, 21 novembre 2001 n. 14727). 2.3.1. - Orbene, la Corte non ritiene che la sentenza impugnata presenti sotto gli aspetti indicati alcun vizio.
L'accertamento contenuto in' una sentenza ed il comando che ne scaturisce si prestano ad essere ricostruiti attraverso gli atti del processo in cui è stata pronunciata, in particolare attraverso la relazione del consulente al quale il giudice ha affidato il compito di compiere le indagini poste a base dell'accertamento dei fatti e del comando formulato nella decisione (per la possibilità di valorizzare elementi desumibili da atti diversi dalla sentenza, si veda la giurisprudenza in tema di integrazione del significato della sentenza alla stregua delle domande delle parti: Cass., Sez. Lav., 26 luglio 1996 n. 6751; 10 giugno 1995 n. 6559). Quindi, il giudice dell'esecuzione non ha ecceduto dalle sue attribuzioni ne' ha violato principi sulla interpretazione della sentenza quando, per individuare la portata del comando del giudice della cognizione, si è avvalso della relazione del consulente che quel giudice aveva nominato.
Quella portata egli l'ha colta non nella necessità di spostare dall'altra parte del muro e nel fondo del convenuto il medesimo scavo che questi aveva praticato nel fondo dell'attore, ma nella necessità di colmare lo scavo fatto nel fondo dell'attore ed assicurare in altro modo la stabilità del muro.
Questa interpretazione si presenta in sè affatto logica e congruente con il contenuto dell'ordine dato.
3. - Il ricorso è rigettato.
4. Il ricorrente è condannato a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi 87,35 Euro, tremila dei quali per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2003