Sentenza 5 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9763 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTES0 29 7-6 3/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 11689/99 Cron.26521 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. : Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Ud.12/03/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E N T EN ZA _JL SOLE 24 ORE dal Sig. 155 per diritti € sul ricorso proposto da: 5 LUG. 2002 DE SENSI FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SBISA' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALIA SPA, in persona del legale TELECOM rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DEL TEATRO DEL VALLE 6, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ERCOLE STEFANO, giusta procura 2002 speciale atto notar IGNAZIO DE FRANCHIS di ROMA dell'8 1055 giugno 1999, Rep. N. 57241; -1- - resistente con procura avverso la sentenza n. 173/98 del Tribunale di -GORIZIA, depositata il 18/06/98 R.G.N. 20/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato SBISA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Monfalcone, con sentenza depositata il 25 maggio 1995, accoglieva parzialmente la domanda proposta dal sig. Fulvio De Sensi di condanna della Sip-Telecom s.p.a., sua datrice di lavoro, al risarcimento dei danni psico-somatici subiti in dipendenza di un infortunio sul lavoro. Avverso la decisione di primo grado il lavoratore proponeva appello al Tribunale di Gorizia per ottenere il riconoscimento del residuo danno biologico e morale. Il Tribunale di Gorizia accoglieva parzialmente l'appello riconoscendo il pregiudizio conseguente all'impotentia erigendi mentre rigettava la domanda relativa al danno morale ritenendo che, in presenza di condanna in base a colpa legalmente presunta, non vi fosse la possibilità di riconoscere il diritto al ristoro del danno morale ex art.2059. Cataldi Per la cassazione della sentenza del Tribunale il lavoratore propone ricorso fondandolo su un unico motivo illustrato da successiva memoria. La Telecom Italia s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2095 C.C. e 185 C.P. (art.360, comma I, n.3 c.p.c) e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, comma I, n.5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto determinante, ai fini dell'esclusione del risarcimento del danno morale, la considerazione che la responsabilità civile della società convenuta era stata affermata sulla scorta di norme (artt.2051 0 2053 c.c.) che pongono una presunzione legale di colpa. Il ricorrente deduce che fine della norma di cui all'art. 185 c.p. è quello di consentire alla persona danneggiata dal reato di portare la sua pretesa 1 risarcitoria non solo contro il colpevole del reato, bensì pure contro tutti coloro che, pur non essendo ritenuti penalmente colpevoli, debbono tuttavia rispondere alle conseguenze dannose del fatto-reato. Osserva il ricorrente che i giudici di merito avevano tutti gli elementi per assumere, in via incidentale, una decisione sul fatto-reato e accertare, anche in base ad indizi, chi ne fosse responsabile (anche se il procedimento penale si era chiuso senza individuare i responsabili e senza eseguire alcuna indagine): infatti, pur trascurando l'ipotesi, esclusa dal Tribunale, che la caduta del cancello fosse stata causata dalla mancanza di manutenzione periodica del manufatto, gli elementi Catabili indiziariari erano più che sufficienti per condurre all'affermazione di penale responsabilità del defunto titolare della impresa che aveva costruito il cancello. Una volta accertata la responsabilità penale del costruttore, e quella civile (presunta ai sensi dell'art.2053 c.c.) della società convenuta, proprietaria del manufatto, tale responsabilità civile non poteva non ricomprendere anche l'obbligo di ristorare i danni morali derivanti dal fatto-reato commesso dall'altro soggetto. Sebbene alcune delle considerazioni svolte dal ricorrente siano da condividere - con conseguente correzione della motivazione della sentenza impugnata - il motivo di ricorso è infondato. L'art. 185, comma 2, c.p. dispone che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto altrui. Quando la disposizione citata parla delle persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto dell'imputato, ha voluto unicamente precisare che la responsabilità civile per il reato si estende oltre la persona del 2 colpevole penalmente, investendo anche coloro che siano civilmente responsabili. Il fine della norma è quello di consentire alla persona danneggiata dal reato di portare la sua pretesa risarcitoria non solo contro "il colpevole" del reato, bensì pure contro tutti coloro che, non essendo ritenuti penalmente colpevoli, debbono tuttavia rispondere delle conseguenze dannose del fatto-reato (Cass. 5 novembre 1984 n. 9583). . La obbligazione risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del fatto reato e, pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile, come tale suscettibile di essere azionata verso ogni soggetto che dell'evento è tenuto a rispondere (Cass.3 marzo 2000 n. 2367), anche, quindi, a titolo di responsabilità presunta. lels Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, a norma dell'art.2059 Cata cod.civ., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento "incidenter tantum" da parte del giudice civile dell'esistenza del reato, nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, individuandone l'autore e procedendo al relativo accertamento nel rispetto dei canoni della legge penale (cfr: Cass.9 ottobre 2000 n. 13425; 14 febbraio 2000 n. 1643). Nel caso in esame il Tribunale si è posto il problema della individuazione delle cause di cedimento del cancello e di conseguenza della persona persona cui era addebitabile la rovina del manufatto che ha provocato le gravissime lesioni subite dal lavoratore,ed ha concluso che non solo in sede di indagini penali, cui era seguita l'archiviazione del procedimento, ma neppure nel presente processo era rimasto provato, con ragionevole certezza, se il cancello avesse ceduto per difetto di manutenzione ovvero di costruzione od installazione e, 3 con motivazione congrua e scevra da vizi di illogicità, ha indicato le ragioni del suo convincimento. Si tratta, dunque di un accertamento che riguarda la ricostruzione stessa del fatto e non solo l'autore del reato, cui il ricorrente contrappone il proprio convincimento basato su indizi che egli, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, ritiene sufficienti: si tratta dunque di una censura di fatto non consentita in sede di legittimità e, quindi inammissibile. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità- Così deciso in Roma il 12 marzo 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ОплакаOctabili Uincur Miles I D , Privil O sella O A S 0 1 D 8 1 9 2 M 5 1 1 4 9 8 3 7 V 8 7 - 0 2 IL CANCELLIERE A T S Depositato in Cancelleria O - 5 LUG. 2802 M oggi, A D IL CANCELLIERE , E O O T R Choic T N S E I S G E E D R O A