Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1999, n. 1331
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Sentenza 17 febbraio 1999

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Poiché gli obblighi che l'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono , nella fase dinamica dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l'imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che non aveva motivato sull'incidenza, nella causazione dell'infortunio, del comportamento del lavoratore addetto al carico e scarico dei materiali ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion , aveva inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il manovratore fermasse il mezzo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1999, n. 1331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1331
    Data del deposito : 17 febbraio 1999

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