Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/1999, n. 1559
CASS
Sentenza 23 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In base all'art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (al primo comma) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende sanitarie locali (a.s.l.) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle u.s.l., dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio - è stata realizzata una sorta di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse u.s.l., con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la regione non ha interesse a proporre impugnazione ove la sentenza impugnata, resa nei confronti sia della regione che dell'u.s.l., sia già passata in giudicato nei confronti di quest'ultima, il cui debito - definitivamente accertato - non sia quindi più controvertibile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/1999, n. 1559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1559
    Data del deposito : 23 febbraio 1999

    Testo completo