Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
In base all'art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (al primo comma) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende sanitarie locali (a.s.l.) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle u.s.l., dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio - è stata realizzata una sorta di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse u.s.l., con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la regione non ha interesse a proporre impugnazione ove la sentenza impugnata, resa nei confronti sia della regione che dell'u.s.l., sia già passata in giudicato nei confronti di quest'ultima, il cui debito - definitivamente accertato - non sia quindi più controvertibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/1999, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO BUCCARELLI - Presidente -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONA LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO n^. 7, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE CHIAPPETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO IACCARINO, giusta delega in atti, e all'avvocato AL RIVELA, giusta procura speciale atto notar MICHELE DE FACENDIS di Roma in data 25/11/96 rep. n. 82734;
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA/A GIÀ USL/2 ROMA, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO n^. 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICA POSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO ALICANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AN AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI n. 13, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TANGARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12016/95 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/09/95, R.G.N. 42805/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Achille CHIAPPETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 9 marzo 1989 il Pretore del lavoro di Roma condannava la Regione Lazio, in solido con la Unità sanitaria locale (USL) RM/2, al pagamento, in favore del medico generico convenzionato dottor Aldo AN, della somma di L. 22.381.970, aumentata degli accessori di legge, a titolo di restituzione delle ritenute operate sui compensi versatigli dal mese di giugno 1983 "a titolo provvisorio suscettibile di conguaglio".
La Regione soccombente interponeva gravame, cui resistevano il AN e la USL.
Il Tribunale di Roma rigettava l'appello, osservando quanto segue. Anzitutto, sussiste la legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni, parti del presente giudizio, posto che il rapporto della USL col sanitario convenzionato si instaura direttamente tra tali ultime parti e che la Regione è l'ente tenuto in via definitiva al pagamento per la USL delle somme dovute per l'assistenza medico generica, ai sensi dell'art. 34 L. R. Lazio 8 settembre 1983 n. 58. Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova relativa alla spettanza dei compensi dovuti al sanitario, commisurati al numero dei cittadino dei cittadini risultanti a suo carico per effetto delle scelte da essi effettuate, deve ritenersi che, in base alla normativa disciplinante la materia, di cui ai DPR del 1981 e del 1987, non spetti al medico che richieda un maggiore compenso dimostrare il numero dei cittadini da lui assistibili, non essendo egli materialmente in grado di conoscerlo e non avendo la USL mai provveduto, nonostante l'obbligo impostole al riguardo, a comunicargli l'elenco nominativo delle scelte. Può invero configurarsi stipulata in materia negli accordi collettivi, a carico delle amministrazioni, una inversione dell'onere probatorio, ma di questo non è riscontrabile l'osservanza da parte sia della USL sia della Regione, le quali, oltre a tutto, si trovano, di fatto, nell'impossibilità di contestare i dati forniti dal medico a mezzo delle autodichiarazioni contenenti le originarie scelte, non depurate delle successive revoche o decessi o trasferimenti degli assistibili. Avverso questa sentenza la regione Lazio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un articolato motivo di censura. Le controparti hanno presentato rispettivi controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 48 legge n. 883 del 1983; 3/6, 11, 15/20 e 31 DPR del 1981, 14/18 DPR n. 289 del 1986; 34 legge regionale del Lazio n. 58 del 1983; 1705, 2030 e 2698 cod. civ.," nonché vizi di motivazione,
assume che la disciplina in materia concerne attività della Regione che non valgono a modificare la titolarità sostanziale del rapporto che si instaura tra medico e USL, sicché il Tribunale avrebbe errato nell'affermare sussistente la legittimazione passiva della Regione. Assume poi che l'eccezione di difetto di prova sia stata sollevata non in ordine al numero degli assistiti, ma in ordine all'essersi verificata, oppure no, la condizione del completamento degli accertamenti del numero delle scelte, fino al quale completamento era pacifico tra le parti che si era convenuto che il pagamento delle spettanze sarebbe avvenuto salvo conguaglio. Lamenta infine che sul diritto all'indennità di concorso e di avviamento e sul riconoscimento degli accessori sulle somme dovute il Tribunale abbia omesso di pronunciare.
L'esame delle esposte deduzioni è precluso dalla inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse della Regione Lazio ricorrente. Devesi invero rilevare che la sentenza del Tribunale di Roma, come, d'altra parte, già la sentenza di primo grado, entrambe di condanna della Regione in solido con la USL, è stata impugnata soltanto dalla prima e non anche dalla seconda, la quale, in particolare, con il controricorso ha concluso chiedendo addirittura la conferma della sentenza di appello.
Appare quindi evidente che questa sentenza, come, e d'altra parte ancor prima, quella di primo grado, sia passata in giudicato nei confronti della USL, essendosi dichiarata la solidarietà e quindi accertata la sussistenza di rapporti scindibili tra i due enti da un lato e, rispettivamente, il medico convenzionato dall'altro, con la conseguente configurabilità in astratto della legittimazione della sola Regione all'impugnazione.
Peraltro, occorre tener presente che, come hanno affermato di recente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sent. 6 marzo 1997 n. 1989), a seguito della soppressione delle USL e dell'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, non si è verificata una successione in universum jus tra questi enti - giacché la legge ha previsto una procedura di liquidazione affidata ad una gestione-stralcio (legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 6, primo comma), successivamente trasformata in gestione liquidatoria (legge 28 dicembre 1995 n. 549), le cui funzioni sono svolte nell'interesse e per conto delle Regioni - ma è stata realizzata una sorta di successione ex lege di queste ultime nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL. Ora, è bensì vero che, come è stato affermato nella citata sentenza n. 1989 del 1997 (ma v. altresì Cass. 9 novembre 1996 n. 9804 e 5 dicembre 1995 n. 12512), ove detta successione sopravvenga in corso di causa, le Regioni, convenute in giudizio per il pagamento di crediti nascenti dai rapporti con i medici convenzionati, sono legittimate al processo a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., ma, nella specie, deve ritenersi che, nonostante la dichiarata solidarietà con la USL, definitivamente condannata al pagamento dei compensi pretesi, la Regione Lazio non possa più conseguire il risultato (il "bene della vita") auspicato con il proposto ricorso, essendo ormai anch'essa definitivamente obbligata a titolo successorio al medesimo pagamento, e che, quindi, non sia configurabile in suo favore il necessario interesse all'impugnazione. Quanto alle spese del presente giudizio, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro intera compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione della Regione Lazio e compensa per l'intero tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999