Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Il provvedimento cautelare, in quanto collegato da un nesso di strumentalità necessaria col successivo giudizio di merito, è inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata (nella specie, la S.C. ha escluso che l'ordinanza cautelare, che aveva disatteso l'eccezione di decadenza per tardività dall'impugnazione del licenziamento, avesse acquistato efficacia di giudicato sul punto perché non impugnata).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8765 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA NA PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARICAL SPA Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, PL SPA, BANCA CARIME SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01271/00 proposto da:
BANCA CARIME SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILLA 3 SCALA A INT. 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LA NA PE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 118/99 del Tribunale di CASTROVILLARI, depositata il 21/04/99 R.G.N. 544/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal, Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PE NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'urgenza ante causam del 5.12.1995 PE La NA, dipendente della AR (Cassa di Risparmio di Calabria e Lucana, successivamente incorporata nella PL) con mansioni di cassiere presso l'Agenzia di Trebisacce, esponeva al RE di OV di aver ricevuto dalla Banca datrice di lavoro una prima comunicazione scritta, in data 23.6.1995, di sospensione immediata dal servizio, "per gravi irregolarità" e una successiva comunicazione, in data 3.10.1995, di destituzione ex art. 108, lett. A) del ccnl 16.1.1991, con effetto dal 24.6.1995. Considerata l'illegittimità di tali provvedimenti, non avendo commesso alcun illecito di rilievo, il ricorrente invocava la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della Cassa al pagamento degli emolumenti maturati ed al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, la Cassa eccepiva l'infondatezza del ricorso e la tardività dell'impugnazione del provvedimento di destituzione, in quanto intervenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Con ordinanza del 5.2.1996, il RE respingeva il ricorso per tardività dell'impugnazione, assegnando il termine di 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 4.3.1996 il La NA reiterava le proprie richieste cui reagiva la Cassa convenuta, ed il RE di OV, dopo aver rigettato, con ordinanza del 12.8.1996, altra istanza cautelare avanzata in corso di causa, pronunziava sentenza n. 30/1996 con cui declinava la propria competenza territoriale in favore della sezione distaccata di Trebisacce. Riassunta la causa davanti a quest'ultimo Ufficio, e costituitosi nuovamente il contraddittorio, il RE di OV - cui la trattazione della causa era stata trasferita con provvedimento del RE dirigente - respingeva il ricorso con sentenza dell'11.8.1998. Proposto appello con ricorso del 16.10.1998, il La NA riproponeva le proprie argomentazioni difensive, aggiungendo che il provvedimento del 12.8.1996 adottato in sede cautelare, aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione della sua destituzione, e che tale capo della decisione, non essendo stato oggetto di gravame, doveva ritenersi coperto dal giudicato. Deduceva inoltre l'appellante la tardività dell'eccezione di decadenza in quanto proposta, in violazione dell'art. 416 c.p.c., nel primo giudizio cautelare, in data 4.1.1996, mentre l'udienza era stata fissata per il giorno 11.1.1996.
Resisteva la Banca Carime, subentrata nel frattempo alla AR, osservando che nessun valore di sentenza poteva essere attribuirsi all'ordinanza cautelare del 12.8.1996, in quanto assorbita dalla sentenza di merito. Per il resto richiamava le difese già svolte dalla precedente Banca.
Con sentenza notificata il 1^.
1.1999 il Tribunale di OV rigettava l'appello confermando integralmente la sentenza pretorile e ponendo a carico dell'appellante le spese del grado. Premesso che l'eccezione di decadenza, ex art. 2969 c.c. va qualificata come eccezione in senso stretto, come tale proponibile solo ad istanza di parte, e premesso altresì che al rito cautelare non trovano applicazione gli artt. 415 e 416 c.p.c., osservava il Giudice del gravame che del tutto tempestivamente la AR aveva eccepito la tardività dell'impugnazione del licenziamento al momento di costituirsi prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Negava altresì il Tribunale che l'affermata tempestività - nell'ordinanza del 12.8.1996 - dell'impugnazione del licenziamento, in quanto non impugnata dalla Caricai, potesse ritenersi ormai passata in giudicato, in quanto le pronunzie emesse in sede cautelare non hanno attitudine decisoria tale da pregiudicare in via definitiva diritti soggettivi ed essendo il giudizio cautelare indissolubilmente legato al successivo giudizio di merito.
Quanto alla tempestività dell'impugnazione del licenziamento, infine, a giudizio del Tribunale doveva aversi riguardo non al deposito del ricorso, ma alla sua notifica alla controparte, trattandosi di atto a contenuto necessariamente recettizio. Avverso detta sentenza il La NA ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, cui resiste la PL (subentrata alla AR ed alla Banca Carime) con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in unico motivo.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione, ex art. 335 c.p.c., dei due ricorsi, principale ed incidentale aventi ad oggetto la medesima sentenza.
Col primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 416 e 36.c.4 disp. att. c.p.c. poiché la decadenza ex art.6 della legge n. 604/66, in quanto rilevabile ad istanza di parte,
segue i termini prescritti per la costituzione in giudizio. Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendosi che il provvedimento d'urgenza ha natura di sentenza nella parte in cui risolve questioni pregiudiziali e determina una preclusione da giudicato ove non impugnato (nella specie l'ordinanza del 12.8.1996 non è stata impugnata) (cita Cass., 13.4.1995, n. 4225). Col terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 6 della legge n. 604/66 osservandosi che la proposizione di un'azione giudiziaria,
come nella specie, costituisce atto interruttivo operante sin dall'inizio.
Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970 e 115 del ccnl in quanto il licenziamento non fu accompagnato dall'indicazione dei motivi, sicché non opera il termine di decadenza, sibbene il solo termine prescrizionale. Con l'ultimo motivo - deducendo la violazione degli artt. 27 cpv. Cost e 295 c.p.c. - il ricorrente rileva che, poiché sul fatti contestati pendeva procedimento penale, si imponeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale. Con l'unico motivo del ricorso incidentale - formulato in via condizionato all'accoglimento del ricorso principale - lamenta la Cassa intimata la contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 437 c.p.c., avendo il Tribunale erroneamente dato ingresso all'eccezione di (pretesa) tardività della costituzione della AR, laddove una eccezione del genere non è mai stata proposta dal ricorrente nel giudizio di primo grado, ne' nel ricorso in riassunzione, ne' nel secondo ricorso d'urgenza in corso di causa, e neanche nelle udienze del procedimento di merito in primo grado. Il ricorso principale non è fondato e non può essere, pertanto accolto.
Quanto al primo motivo di doglianza va premesso che - come accertato dal Tribunale nella ricostruzione della lunga controversia - il licenziamento in questione fu impugnato tardivamente con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., depositato il 5.12.1995 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 6 della legge 15.7.1966, n. 604. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente tale tardività fu oggetto di espressa eccezione da parte della Banca convenuta, sin dalla sua costituzione nel procedimento d'urgenza (con memoria depositata ancor prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti) e successivamente reiterata nel giudizio di merito. Perde consistenza, in ogni caso, la censura riferita all'asserita violazione dell'art. 416 c.p.c. per non aver la Banca convenuta eccepito la decadenza nell'atto di costituzione del giudizio di merito, atteso che un tale onere, già formalmente adempiuto nel procedimento cautelare, deve ritenersi trasfuso nel successivo giudizio di merito il quale ne costituisce una naturale prosecuzione. Infondato è anche il secondo motivo con il quale si tende ad assegnare all'ordinanza cautelare emessa dal RE di Trebisacce in data 12.8.1996 - che aveva disatteso l'eccezione di decadenza proposta dalla AR - valore di giudicato sul punto, in quanto non impugnata.
In proposito è sufficiente osservare che le ordinanze cautelari non hanno attitudine, per loro natura, a passare in giudicato, ponendosi esse in funzione strumentale rispetto alla decisione di merito nella quale sono destinate a confluire (conf. Cass., 26.7.2000, n. 9808;
Cass., 28. 10.1998, n. 10740; Cass., 2.2.1998, n. 1028). Altrettanto infondato è il terzo motivo secondo cui la decadenza prevista dal citato art. 6 della legge n. 604/66 sarebbe impedita dal mero deposito del ricorso giudiziale di impugnazione del licenziamento.
La tesi è contraddetta da una consolidata giurisprudenza, anche di questa Corte, secondo la quale l'impugnazione giudiziale del licenziamento si perfeziona con la notifica del ricorso alla controparte datoriale e non già col deposito del ricorso in cancelleria. L'impugnazione del licenziamento - sia esso attuato in sede giudiziale, sia "con qualunque altro atto scritto idoneo a render nota la volontà del lavoratore" (art.6 cit.) - configura, infatti, in ogni caso un atto a carattere recettizio, il quale si perfeziona nel momento in cui viene a conoscenza della contropartè. tale momento, nel caso dell'impugnazione giudiziale, non può che coincidere con la notifica del ricorso (da ultimo, Cass., 21.9.2000, n. 12507). Al quarto motivo del ricorso principale deve obiettarsi, in via di principio, che il termine di decadenza previsto dall'art. 6 cit. opera anche con riferimento ad un licenziamento adottato per iscritto e senza l'indicazione dei motivi, allorché detti motivi non siano stati richiesti nel termini al sensi dell'art. 2, c. 2 della citata legge del 1966.
Di una richiesta del genere non v'è traccia nel ricorso per cassazione il quale, sul punto, non solo è sprovvisto del necessario requisito dell'autosufficienza, ma appare contraddittorio nella parte in cui, richiamando la raccomandata del 3.10.1995, contenente il licenziamento, si precisa che essa conteneva un rinvio alle contestazioni disciplinari formulate in precedenza, con ciò deducendosi non tanto l'assenza di ogni motivazione, ma, se mai, l'insufficienza della motivazione espressa "per relationem". Rispetto all'ultimo motivo è sufficiente rilevarne l'inammissibilità (trattandosi di censura proposta per la prima volta in questa sede di legittimità), nonché l'infondatezza dal momento che la sospensione del giudizio per pregiudiziale penale non è obbligatoria, essendo configurabile una sospensione necessaria del processo civile nel soli casi eccezionali e tassativi contemplati dall'art. 75 c.p.p.(per tutte, Cass., 27.5.1998, n. 5258). Con la reiezione del ricorso principale resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari a L. 114.000, oltre a L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001