Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 007 34 /0 3 Transazione Composta dagli Ill. R.G.N. 21910/0 Presiderte Dot Angelo GUILIANO Rel Consigliere Dot Roberto PREDEN Cron. 1578 Consigliere Dot . Mario FINOCCHIARO Rep.278 - Consiglierc Dot Donato CALABRESE Ud.07/11/02 Consigliere Dott. Antonic SEGRETO ha pronunciato la seguente SEN TENZA LIRE 1500 sul ricorsc proposto da: S ELLESIA APPENDING ROBERTO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LAMBERTO LAMBERTI Con studio in 10138 TORINO VIA PALMIERI 49, giusta A105364 delega in atti;
A105365
- ricorrente -
contro
PA ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato VITO BELLINI, che io difende anche disgiuntamente all'avvocato ALCIDE DOGLIOTTI, giusta delega in atzi;
2002 controricorrente 2148 avverso la şertenza n. 6244/99 del Tribunale di TORINO, 1 Sezione III Civile, emessa il 26/05/99 e depositata il 28/08/99 (R.G. 4158/98); udica la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 07/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Vito BELL.INT; udito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio CCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con attc notificato il 15.1.1998, ER Tappa conveniva davanti al Giudice di pace di Torino Roberto Appendino per sentirlo condannare al pagamento della somma di L.
1.120.000. Esponeva che il convenuto si ETA obbligato, con scrittura col 10.3.1993, a corrispondere la sonuna suddetta, dovuta a titolo di canoni e danni da PA NT, conduttore di Up appartamento di pro- prietà dell'attore, nella locazione del quale il conve- nuto era successivamente subentrato. Il convenuto resisteva. ccepiva che, nel procedi- mento di sfratto per morosita instaurato nei suoi con- fronti dal Tappa davanti al Pretore di Torino, con ver- bale di conciliazione del 9.10.1996 le parti avovano definito ogni Coro rapporto, ivi compresa l'obbligazione nascente dalla scrittura del 10.3.1993. I Jiberatorio della somma di L. 15.000.000, senza preci- sazione di imputazione, anche dell'obbligazione assunta con la scrittura del 10.3.1993. 2. Il motivo non é ondato. Il tribunale ha svolto due argomentazioni. In primo lungo, ha considerato che il verbale di conciliazione del 9.10.1993 doveva ritenersi riferito soltanto alle questioni oggetto del giudizio di sfratto per morosità instaurato davanti al Protore di Torino e definito con la della conciliazione e pertanto non po teva riguardare anche 1' obbligazione assunta dall'Appendino con la scrittora de_ 10.3.1993 E поп adempiuta, poiché la questione relativa a tale obbliga- zione non eza mai stata dedotta dall'attore, né con l'intimazione né in sede di precisazione delle conclu- sioni. In secondo luogo, ha ritenuto che il tenore letto- rale del verbale ("Con il versamento di L. 15.000.000 le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di dare e avere dipendente dal rapporto di locazione e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo e rinunciano a proseguire le cause penden- ti intraprese da entrambe le parti che verranno cancel- late"), con particolare riferimento alla previsione racchiusa nell'ultima frase, induceva ad escluderc che oggetto della transazione fosse anche il diritto del Tappa a conseguire la somma di cui alla scrittura del 10.3.1993, non essendo stato fatto valere tale diritto di credito in sede giudiziale al momento della soLLO- scrizione del verbale di conciliazione. + Ora, la censura mossa dal ricorrente investe sol- tanto il primo argomento, e поп anche i 1 secondo. Ed essendo questo, in quanto sorretto da motivazione esen- te da errori di diritto e vizi logici, da solo suffi- ciente a sorreggere lā decisione, il motivo risulta inammissibile, poiché, anche sė accolto, non sarebbe idoneo a determinare la cassazione della sentenza impu- gnata.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 138,00, oltre Euro 700,00 per ono- rari. Così deciso in Roma il 7.11.2002 TI. PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ари Принте IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi 2.0 GEM 2003- IL CANCELLIERE C1 Insincere Battista