Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2003, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
EL POLOLOITALIANO0 2 384 03 REPUBBLICA ITALIANAITALIANA D CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COMPRAVENDITA VIZI Composta dagli Ill.ni Sigg.ri Magistrati: VELLA Presidente Dott. Antonio R.G.N. 7860/00 Cron. 5457 MENSITIERT Rel. Consigliere Dott. Alfredo - DE JULIO Consigliere дор. 620 Dott. Rosario - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.27/09/02 SCHERILLO Consigliere Dott. Giovanna ha pronunciato la seguente SENTENZA AND sul ricorso proposto da: NI VI, in qualità di rappresentante della ABBIGLIAMENTO SRL, elettivamente ditta VI - ROMA VIA TIGRE 37, presso lo studio domiciliato in J --- FRANCESCO CAFFARELLI, che lo difende dell'avvocato - unitamente all'avvocato RICCARDO SANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EDILTUTTO DI G GE & M E BAGLI SNC, in persona - GEdel legale rappresentante pro tempore GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO2002 1256 BORSIERI 20, presso studio dell'avvocato MARIO -1- PISELLI, difeso dall'avvocato GIOVANNI BOLDRINI, giusta delega in atti;
controricorrente H avverso la sentenza n. 1014/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato Francesco CAFFARELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore.. Aus Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A sequito di progresso rapporto intercorso tra la e M.E. Bagli S.n.c. e la Edi tutto di AN OL Abbigliamento S.r.
1. consistito nella fornitura e nella posa, da parte della Ediltutto, di pavimentazione su di un piazzale di proprietà della OL , da adibirsi a parcheggio, quest'ultima J conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la Ediltutto, sostenendo che le piastrelle fornite e posate dalla convenuta non erano idonee all'uso pattuito, non essendo in grado di sopportare il peso delle auLovetture in transito e chiedendo che controparte fosse condannata al pagamento delle spese necessarie per la loro sostituzione. Ne] giudizio, preceduto dall'espletamento di ulri accertamento tecnico preventivo, si costituiva la convenuta, sostenendo che la rottura della pavimentazione era dipesa dall'uso improprio del piazzale che, come stabilito nel contratto, doveva essere adibito esclusivamente a parcheggio di 2 transito di automezzi autovetture Е non anche pesanti, come rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo. Ottenuto nel frattempo dalla Ediltutto, in data 11.2.90, decreto ingiuntivo rei confronti della OL con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo residuo del prezzo non ancora pagato pari a 16.420.000 € proposta dalla ingiunta opposizione, le due cause venivano riunite. Espleta a CTU volta a verificare l'idoneità dei materiali utilizzati dalla Ediltutto, il der Tribunale, con sentenza -21.6.95, revocato il decreto ingiuntivo, accoglieva la domanda proposta dalla OL, condannando la Ediltutto al pagamento, in favore di controparte, della somma di 56.166.722, interessi legali, quali spese per ב2003 della pavimentazione ed il 1'asportazione rifacimento della stessa. Proposto gravame dalla Eciltutto la Corte d'appello di Bologna, espletato supplemento di CTU, con Ide sentenza 30.9.99 confermava 11 decreto ingiuntivo dell'11.2.90 e condannava la OL alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso Lale decisione ha proposto ricorso per cassazione la OL S.r.l. sulla base di 4101 unico motivo. Resiste con controricorso la Ediitutto S.n.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del deposito dei documenti allecati al ricorso in quanto поп prodotti nei precedenti gradi del processo e non rientranti nelle eccezioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 372 cpc. Ciò posto, con l'unico motivo di ricorso si 360 n.ri 3 e 5denunzia, in riferimento all'art. cpc, violazione di norme di diritto (artt. 1476 comma terzo Е 1490 Comma primo CC) nonchè contraddittoria motivazione Su un punto decisivo y della controversia. n Osserva la ricorrente che, prescrivendo la ditta A costruttrice delle piastrelle con cui era stato pavimentato il piazzale unc spessore minimo di cm 8 per parcheggio di autovetture, la fornitura e posa in opera di materiale dello spessore di ст 6, idoneo al traffico leggero ed a piste pedonali, ciclabili © private, aveva dato luogo a violazione della suindicata normativa civilistica. Rileva altresi errore E contraddittorietà nella valutazione delle risultanze peritali essendosi il giudice d'appello basato soltanto sulle del perito in seconde cure il quale, affermazioni con le prove dinamiche, aveva stabilito l'idoneità della pavimentazione а sopportare il transito di altri dati quali l'accertata auto, trascurando (in realtà rottura vera ė propria) scheggiatura mattonelle ,il distacco del materiale e delle 1' abrasione della superficie per il 30-40% dell'intera pavimentazione, vizi manifestatisi nei primi tre quattro mesi dalla posa in opera e soggetti ad un progressivo peggioramento. Le prospettate censure sono prive di fondamento. E' noto che, nel nostro sistema processuale, fondato sul principio del Libero convincimento del eccezioni di leggegiudice, salve le specifiche s t i (c.d. prove legali), il giudice del merito non H tenuto a discutere le singole risultanze probatorie о confutare le singole argomentazioni delle parti, purchè gli elemerti posti a fondamento della decisione diano di per sé la certezza che il conto, sia pur per giudicante abbia tenuto implicito, di ogni difesa e di ogni correlativa deduzione sui punti decisivi della controversia. Né, d'altra parte, la valutazione e l'interpretazione delle prove in senso difforme o diverso da quello sostenuto da una delle parti, possono dare adito ad alcuna censura in sede di legittimità, alla sola condizione che sia stato rispettato l'obbligo di indicare le ragioni del convincimento. Ciò precisato, deve osservarsi che nel giudizio di Cassazione non è consentito un riesame del merito della controversia, neppure attraverso la denuncia di un vizio di motivazione ex arl. 360 n. 5 cpc, in quanto tale norma, nei suoi limiti obiettivi e nelle finalità sue proprie, è volta unicamente al controllo della legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa sia cocrente nella esposizione delle ragioni E delle fonti di convincimento, in modo da rendere possibile la verifica ed il riscontro del processo logico seguito. Orbene, per- quanto riguarda l'elaborato peritale, redatto in seconde cure dallo stesso ctu autore dell'accertamento tecnico preventivo e della relazione di prime cure, ia gravata sentenza risponde, per stuttura e contenuto, al principio più vcite enunciato da questa Suprema Corte, secondo cui la consulerza tecnica d'ufficio, quale fonte di prova, è liberamente valutabile dal giudice di merito, che, ove пе condivida le conclusioni, può senz'altro recepirle senza soffermarsi ad un dettagliato esame delle ragioni che lo conducano a 7 far propric le osservazioni dell' ausiliare. Nella specie le conclusioni della CTJ di secondo grado sono state condivise dai giudici d'appello e sono state poste a base della decisione di accoglimento del gravame e di riforma della pronunzia del primo giudice. T₁a motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto adeguata € congruamente giustificativa delia decisione adottata, nella suȧ convinta ragionata adesione all'elaborato. я и In particolare, per quanto riguarda l'idoneità о meno delle mattonelle utilizzate dalla Idiltutto с per la pavimentazione del parcheggio oggetto di causa, la Corte d'appello ha messo ir adequato rilievo, recependo le osservazioni ampiamente indell'ausiliare,che le stesse erano grado di sopportare, anche a seguito delle eseguite prove di carico, il transito di autovetture e quindi risultavano idonee all'uso pattuito tra le parti con la convenzione in data 6 agosto 1987. E poiché, d'altronde, per consolidata giurisprudenza n. 7589/94) di legittimità, (v. tra la tante Cass. dell'azione l'accertamento, ai fini redibitoria, della sussistenza e gravità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un 题 apprezzamento di merito, insindacabile in questa sedo, ove sorretto da adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici, incensurabile si appalesa la valutazione della Corto bolognese che ha ritenuto insussistente a carico della Ediltutto la violazione dell'art.1490 cc, sottolineando altresì che, non potendo il fenomeno dell'abrasione, riscontrato solo sul 30-40% del parcheggio, essere imputato in alcun modo alle caratteristiche intrinseche delle mattonelle, verosimilmente il fenomeno medesimo poteva esser stato provocato dal transilo di mezzi più pesanti, in violazione degli accordi contrattuali, come del resto rilevato dallo stesso consulente in sede di accertamento tecnico preventivo. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso C condanna la ricorrente al pagamento, in favore della EDILTUTTO Snc, delle spese di questo giudizio, che liquida in $13,00 euro oltre ad euro 1.000,00 per cnorari. Roma 97 settembre 1002. Antonio Miller pies. 1 Alfacto Mention est. 9 IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico bolezco DEPOSITAT CANCELLERIAATP FEB. 2003 Roma CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Valezico со DEPOSITAT FEB. 2003IN CANCELLERIA Roma IL CANCELLIERE C1LGAN a CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24.04 703 serie 4 al n. 16582 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana CASSA I D U 1