Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8153 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP8153 0 1 IN NOME DEL POPOLO SAZION Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Servite coattive Condizioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Juver clusione - Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 8681/99 --- Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Cron.
1.18806 Rep. 2945 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 20/04/01 Dott. Umberto - Rel. Consigliere GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig 5.24. e S E NTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 18-06-21 IL CANCELLIERE PUZZOVIO ANTONIO, PUZZOVIO MARIA, elettivamente SETTEMBRE 3, presso lo domiciliati in ROMA VIA XX studio dell'avvocato SASSANI BRUNO, che li difende unitamente all'avvocato PORTALURI SALVATORE NICOLA, giusta delega in atti;
ricorrenti CANCELLERIA
contro
--- -- CURATELA dell'EREDITA' GIACENTE DI TAMBORINO FRISANI VINCENZO, in persona del Curatore Avv. FATANO Raffaele, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato DELL'ERBA 2001 G., difeso dall'avvocato SALVATORE NISI, giusta delega 685 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 87/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 20/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato CATTELINO CE, per delega my dell'Avvocato SASSANI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NISI Salvatore, difensore del resistente che preliminarmente deposita cartoline 2 di ricevimento, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 27.9.1989, CE TA FR conveniva in giudizio innanzi alla Pretura Circondariale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, AN e MA ZZ per ottenere la costituzione, a suo favore, di servitù di passaggio carrozzabile a carico del confinante fondo dei ZZ. Si costituivano ritualmente in giudizio AN e MA ZZ resistendo alldomanda proposta ex adverso. Con sentenza n.125/1991, depositata in data 39.6.1991, la Pretura Circondariale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, dichiarava la costituzione della servitù di passaggio carrozzabile in favore del fondo di му proprietà dell'attore ed a carico del limitrofo fondo di proprietà dei convenuti, disponendo che l'esercizio della costituenda servitù potesse esercitarsi con mezzi meccanici di ogni genere, lungo uno stradone già esistente e descritto nella relazione peritale disposta nel corso del giudizio. Con atto di appello notificato in data 2.10.1991 AN e MA ZZ interponevano gravame avverso la suddetta sentenza. Con sentenza del 20.10.1998 il Tribunale di Lecce respingeva l'appello e regolava le spese. Osservava il detto Tribunale che l'eventuale uso di vie alternative di accesso da parte del TA sarebbe dipeso da mera tolleranza dei proprietari confinanti;
tale affermazione del primo giudice, da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, non risultava specificamente contestata. Il Pretore motivò ampiamente sulla adeguatezza dell'indennità di servitù coattiva, determinata in misura inferiore a quella suggerita dal CTU, con affermazioni che non risultavano specificamente contestate. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, AN e MA ZZ;
resiste con controricorso la Curatela dell'eredità giacente di CE TA FR. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 329, 2° c., 342 e 346 cpc, in relazione all'art.360, nn.3 e 4, stesso codice. Assumono al riguardo i ZZ che male il Tribunale di Lecce avrebbe interpretato l'atto di appello come proposto, atteso che essi avevano espressamente impugnato sia la interclusione del fondo, sia la sussistenza di altre eventuali vie di accesso, a favore del fondo TA. A prescindere dalle considerazioni, invero dettagliate, con cui si evidenziano i principi giurisprudenziali attinenti all'effetto devolutivo dell'appello, in relazione ai singoli capi della sentenza impugnata, appare evidente che ai ricorrenti è sfuggita la ratio determinante che i giudici del merito hanno posto a base della loro decisione, vale a dire il fatto che "l'eventuale uso di vie alternative sarebbe dipeso da mera tolleranza dei proprietari confinanti;
tale affermazione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, non risulta specificamente contestata”. Ora, neppure in questa sede si affronta tale tematica, che, a prescindere dalle conclusioni raggiunte in sede di CTU e che parlano di interclusione, secondo i giudici del merito sarebbe sufficiente a dimostrare la tesi attorea. E' pertanto evidente che il profilo in esame rimane incontestato, sotto ogni profilo, dagli odierni ricorrenti, di talchè ogni diversa valenza attribuibile, in ipotesi, all'appello come proposto, prescinde totalmente da tale rilievo, ritenuto sufficiente a sostenere la decisione impugnata. 2 La sentenza impugnata, nella sua tacitiana argomentazione, è comunque fondata chiaramente Su di un elemento non contestato, donde l'inammissibilità della censura in esame. Il secondo motivo, basato sulla violazione delle stesse norme già riportate in relazione al primo mezzo, contesta non ci siano state specifiche censure in ordine alle singole motivazioni che il Pretore ebbe ad adottare per pervenire alla determinazione dell'indennità. In questo caso, l'appello si limita ad affermare che l'indennità “è assolutamente irrisoria, non tiene conto della reale diminuzione patrimoniale che subirebbe il fondo servente e disattende la valutazione effettuata dal CTU nella relazione di perizia”. му Sul punto, la sentenza impugnata, sempre laconica, ha peraltro evidenziato che "il Pretore motivò ampiamente sul punto, con affermazioni che non risultano specificamente contestate". Non si tratta dunque di difetto di impugnazione, secondo il Tribunale di Lecce, ma di genericità dell'appello, atteso che le ragioni poste a base della decisione pretorile erano state ignorate, in quanto i generici riferimenti alla apodittica valutazione di “irrisorietà" ed alla altrettanto imprecisata "diminuzione di valore del terreno", nonché alle risultanze della CTU non contengono censura alcuna circa le precise motivazioni che il primo giudice aveva adottato al riguardo. Ne consegue che la censura processuale non ha pregio, atteso che anche nel presente ricorso neppure si accenna a censure specifiche di tal genere, donde la esatta conclusione del Tribunale al riguardo;
basta leggere la sentenza di primo grado, a cui la decisione impugnata fa espresso riferimento, per cogliere l'assoluta genericità dell'appello al riguardo, esattamente rilevata dal Tribunale. 3 Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in L.317 oltre a L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 4.2001 mancoJansons Il Presidente Il Consigliere estensore Маскарений IL CANCELLI RE C1 Paolo Ta z DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15GIU. 2001 IL CANCELLIERECT to Lazico 40000 250000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data2.... 200serie 4 aln52949. versate $. 200.000 (lire DUECENTONOVANTAMILA p. li Dirigento Arga Berial (D.ssa MA Grada BL FILIPPO) I Responsabile Servies Ali Gludiziari (Dr. M. CH)