Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTI UP8 389 /0 1 ME DEL POP O ITAJAN DIGA SAZION Oggetto Sfratto per finita SEZIONE TERZA CIVILE locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Tott, Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 12711/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. 13241 Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 30/04/01 Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSATIONE pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studic IL SOLE 24 ORE dal Sig. sal ricorso proposto da: 300 per diritti L. 20 GIU, 2001 IL O', difensore di se stesso, elettivamente il IL CANCELLIER domiciliato in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE;
ricorrente 3000 CANCELLERIA
contro
BA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XNATELLO 231 presso lo studio dell'avvocato PIER DF454545 GIORGIO VILLA, difeso dall'avvocato MAURIZIO SIGNORELLO, giusta delega in atti;
پتے controricorrente avverso la sentenza n. 281/98 del Tribunale di MARSALA, 27/04/98 e depositata il 16/05/98 (R.G.2001 7 exessa 839 106/98 ); — ——'* i clcom ז י ך װ . udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfonsoudienza del 30/04/01 dal AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per 'accoglimento p.q.r. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel dicembre del 1994 IC IL, a seguito disdetta del 25.11.1993, intimò a SE IL, contestualmente citandolo per la convalida, sfratto per finita locazione alla data del 31.10.1994 di un appar- tamento ad uso abitativo sito in AR (contrada Clancio 4), locato 1'1.11.1990, che affermò non essere stato riconsegnato benché il conduttore "avesse appa- rentemente traslocato". Il convenuto resistette, deducendo la proroga bien- 11, nale automatica del contratto ai sensi dell'art. comma 2 bis, del d.l. 11 luglio 1992, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359. I 1 locatore, con note difensive del 10.4.1996, af- fermò che il conduttore aveva lasciato l'immobile prima della notifica dell'atto di citazione, effettuata in via Lilibeo, n.
4. Disposto il mutamento del rito, l'adito pretore di AR rigettò la domanda con sentenza del 15.12.1996 2 si cilievo che il contratto scadente il 31.10.1994 si 024 automaticamente prorogato per un biennio e che 1'attore non aveva proposto alcuna domanda in riferi- mento alla data di scadenza prorogata.
2. Con sentenza n. 281 del 1998 il tribunale di cui aveva AR ha rigettato l'appello del locatore, resistito il conduttore, sui rilievi: che infondatamente l'appellante si era doluto che pretore non avesse tenuto conto della disponibilità da parte del conduttore di altro alloggio in AR, In quanto tale circostanza, oltre tutto non provata in prime cure, "avrebbe semplicemente legittimato il loca- tore а far valere la propria necessità di ottenere la disponibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 59, n. 6 : della legge n. 392/1978 con una domanda da presentare tempestivamente entro il termine di 30 giorni assegnato da Pretore con l'ordinanza con cui disponeva la tra- S ormazione del rito, resa ex art. 667 c.p.c." e che inammissibile l'istanza presentata per la prima volta in appello;
che, essendo stata proposta una domanda di sfrat- per finita locazione, e non anche una licenza per una data non ancora scaduta, il pretore non avrebbe po- tuto dichiarare cessato il rapporto con riferimento ad La data successiva a quella indicata, per la quale era 3 s ato domandato il rilascio;
che l'automatica applicabilità della proroga le- qale di cui alla legge n. 359 del 1992 non comporta an- the in difettoautomatico adeguamento del petitum,un una quantomeno subordinata domanda di rilascio per La data di scadenza legislativamente determinata, con- siderato anche che l'intimante potrebbe non conservare \'interesse ad ottenere la disponibilità dell'immobile DOI una data successiva a quella indicata.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IC IL affidandosi ad un unico motivo, cui Giu- seppe IL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' dedotta "violazione ○ falsa applicazione 11. comma 2 (bis), 1. n. 395 del 1992" per dall'art. erroneamente ritenuto avere il tribunale dopo aver one non fosse stata provata la disponibilità di altro loggio da parte del conduttore benché la circostanza risultasse del tutto pacifica in causa, non avendo il Convenuto sollevato lacuna contestazione al riguardo messo di considerare che la proroga biennale di cui a.la menzionata disposizione non opera qualora risulti che 11 conduttore abite altrove, sicché l'immobile 10- Cato non soddisfa più un'esigenza abitativa primaria, dovendo in tal caso prevalere l'interesse del locatore la disponibilità dell'immobile rispetto a quello abi- Lativo (non primario) del conduttore. Sostiene il ricorrente che, così come è pacifico secondo quanto ritenuto dalla corte costituzionale che la necessità del locatore (di disporre dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o de- gli stretti congiunti) esclude l'operatività della pro- ga, nello stesso senso deve concludersi se egli non occupi più l'immobile locato in ragione della disponi- bilità di un immobile diverso (ex art. 59, n. 8, 1. n. 342 del 1978). Afferma infine che, "alla luce di quanto sopra, il chiamo all'art. 59, n. 6 operato dal tribunale appare appropriato, mentre assurda e gravatoria si connota addotta necessità di un'autonoma, diversa domanda da Inserire nel radicato giudizio".
2.1. Va preliminarmente chiarito che l'affermazione : d. ultimo riportata non vale ad integrare, per la sua entrema genericità, una censura della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di rilascio non potesse essere accolta in riferimento alla diversa data scadenza dipendente dalla proroga biennale +1.10.1996). Il ricorrente, invero, del tutto prescin- de dalle specifiche considerazioni svolte sul punto dilla sentenza gravata, cui non contrappone argomenta- 5 zioni di sorta, limitandosi a considerare "assurda е gravatoria" la conclusione cui è pervenuto il tribuna- jc.
2.2. Tanto premesso, il motivo è infondato per l'assorbente ragione che esso si fonda sul presupposto cie, a seguito della mancata contestazione da parte del convenuto della disponibilità da parte sua di un diver- S immobile che aveva adibito a propria abitazione e Dresso il quale gli era stato notificato l'atto di ci- Dazione, la circostanza dovesse ritenersi provata. Deve in proposito rilevarsi che l'opposta valuta- zone del giudice del merito non ha costituito oggetto d specifica censura, che ancora una volta non può ritenersi integrata dalla semplice allegazione di erro- neità della valutazione stessa, costituente un apprez- zamento di fatto censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella scecie non dedotto dal ricorrente (peraltro limitatosi it primo grado ad affermare che il conduttore aveva "apparentemente traslocato" e ad offrire ulteriori pre- cisazioni solo nelle note del 10.4.1996). Né tale censura può ritenersi ricompresa nella de- rancia di violazione dell'art. 11, comma 2 bis, della legge n. 395 del 1992, giacché con essa è esclusivamen- te posto il problema della portata applicativa di quel- 6 la disposizione e non anche quello relativo alla indi- viduazione da parte del giudice del merito delle circo- stanze da ritenersi acclarate perché non contestate. Ne consegue il rigetto del ricorso, posto che la non operatività della proroga legale ai sensi dell'art. 11, comma 2 bis, d.l. n. 333 del 1992, come introdotto calla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, è prospetta a dal ricorrente in relazione а circostanze che il giudice del merito ha ritenuto non provate con affermazione non impugnata sul punto.
3. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 30 aprile 2001 Il consigliere estensore Il presidente dewan Chender for IL CANCELLIERĘ 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 20 GIU. 2001 ocal, fi IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 400000 290000 7