Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 2
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo. (Fattispecie in cui alcuni bambini affidati ad un'insegnante di scuola materna erano stati in più occasioni oggetto di minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti dileggi per il loro basso rendimento scolastico).
Ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso. (In senso conforme, n. 16491 del 2005, non mass.).
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Rassegna di giurisprudenza È configurabile il delitto di cui all'art. 571 in ambito di lavoro subordinato, quando atti volontari idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica o morale nei dipendenti siano posti in essere dall'agente perseguendo la finalità della punizione per episodi censurabili (Sez. 6, 10090/2001). Non è dubbio che il datore di lavoro sia titolare del potere di correzione e di disciplina intesi come poteri di indicare le modalità adeguate di esecuzione della prestazione di lavoro, necessarie, o anche solo opportune, perché la complessiva attività posta in essere dal soggetto organizzato per raggiungere un risultato economico (che sia un bene o un servizio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 18289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18289 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 335
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 7574/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano;
nel procedimento penale nei confronti di:
P.A., n. ad (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 3.10.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. C. Di Casola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- letta la memoria depositata dal difensore dell'imputata, avv. Della Sala P., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. P.A. fu tratta a giudizio per rispondere del delitto d'abuso continuato dei mezzi di correzione (artt. 81 cpv. e 571 cod. pen.), commesso nella sua qualità d'insegnante della scuola materna
"(OMISSIS)" di (OMISSIS) per avere tenuto comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica dei bambini a lei affidati: percuotendoli sulle mani o in altre parti del corpo con una bacchetta o sui glutei con le mani;
pungendoli con uno spillone o quanto meno appoggiando senza premere la punta dello spillone sulla pelle;
togliendo loro le scarpe e calze e costringendoli a rimanere a piedi nudi;
applicando o minacciando di applicare sulla bocca dei bambini un nastro adesivo;
costringendo i bambini a mangiare il cibo sino all'ultimo boccone, imboccando personalmente quelli che non volevano più mangiare, tanto da provocare, almeno in un caso, una crisi di vomito;
imponendo l'uso di un "cappello d'asino" ai bambini di rendimento scolastico più basso, provocando così agli stessi una pubblica umiliazione.
2. All'esito dell'istruttoria dibattimentale - nel corso della quale furono ascoltati numerosi testi (genitori dei bambini che frequentavano la scuola, colleghe e collaboratrici dell'imputata, il dirigente scolastico del circolo scolastico, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente) e furono acquisiti i verbali d'audizione protetta dei minori sentiti della polizia giudiziaria - il Tribunale, sentenza 2.1.2005, dichiarò la P. colpevole del reato di cui all'art. 571 c.p., condannandola alla pena di tre mesi di reclusione, mentre per le contestate percosse dichiarò non doversi procedere per mancanza di querela.
3. Il 3.10.2007, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento del gravame dell'imputata, ha mandato assolta la P. perché il fatto non sussiste.
4. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la corte d'appello di Milano, deducendo, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, anche con riferimento agli elementi probatori accertati dal primo giudice ed emergenti dalla sentenza appellata. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.
6. La Corte d'appello, "sgombrato il campo dall'accusa di percosse, attesa la pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di querela", ha esaminato le altre cinque condotte contestate all'imputata (così sintetizzate: cappello d'asino, punture di spillo, uso del nastro adesivo, sottrazione delle scarpe, somministrazione forzata di cibo).
6.1. Riguardo alla prima, i giudici d'appello hanno ritenuto che l'utilizzo punitivo nei confronti dei bambini che non raggiungevano gli obiettivi scolastici prefissati dalla maestra non seguivano le regole, era stato ideato e realizzato dalla maestra D. l'anno prima dell'esposto e, poi, abolito perché i genitori si erano lamentati, cosicché l'adozione del predetto metodo non può essere addebitata all'imputata.
6.2. Per quanto riguarda il nastro adesivo, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi di riscontri sull'uso fattone dalla P., mentre ha ritenuto confermata la minaccia di uso, ritenendo peraltro che essa "nel contesto concreto ... non assumeva la particolare connotazione di ingenerare timore o turbamento nei bambini".
6.3. Sul terzo elemento di condotta illecita, nella sentenza impugnata si evidenzia che, accertato che la P. portava uno spillo, "non risulta la prova certa ed inequivocabile che l'imputata ha usato lo spillo per pungere i bambini", dovendosi peraltro escludere rilievo penale alla "ipotesi residuale di minaccia", in quanto "vale la considerazione sopra esposta sulla minaccia dell'uso dello scotch, rivolta solo "a chi faceva il cattivo"".
6.4. La sottrazione delle scarpe, secondo i giudici d'appello, "trova previa conferma nelle dichiarazioni della teste R., collaboratrice scolastica, che descrive le modalità e riferisce l'uso della stessa punizione ... Sostanzialmente la punizione consisteva nel rimanere seduti vicino alla maestra senza scarpe per un breve arco di tempo".
A parere della Corte territoriale, "non è ravvisabile oggettivamente nell'atto alcun abuso, alcuna violenza fisica o morale per contrastare la disubbidienza, alcun eccesso dell'azione educativa costitutiva dell'ipotesi di cui all'art. 571 c.p.".
6.5. Sulla somministrazione forzata di cibo, si legge nell'impugnata sentenza, che i testi G., O. e R. - confermato che la P. sollecitava i bambini a mangiare tutta la minestra, imboccandoli - hanno precisato che ciò rientrava nel metodo educativo dell'imputata, che essi peraltro non condividevano;
che le dichiarazioni di tutti i testi "sono conformi sui metodi severi d'insegnamento della giudicabile, sul fatto che sgridava i bambini "se non mangiavano tutto" ..., che se un bambino non mangiava "gli apriva la bocca e gli metteva il mangiare"". È altresì certo, secondo i giudici d'appello, che le madri, prima della presentazione dell'esposto, avevano ripetutamente chiacchierato tra loro sui metodi educativi della maestra e che "alcune di esse avevano appreso proprio dal chiacchiericcio talune delle condotte descritte nel capo d'imputazione...., sicché è verosimile che fin all'inizio dell'apprendimento del metodo educativo della maestra P. da parte dei genitori sia stato distorto a causa della naturale e comprensibile ansia degli stessi nei confronti di bambini, che per la prima volta frequentavano la scuola materna e, quindi, riportato in modo esasperato ed esagerato".
Sulla base di tali considerazioni, i giudici d'appello hanno testualmente concluso che "l'uso educativo della somministrazione forzata del cibo oggettivamente non appare provata inequivocabilmente e quindi, non è possibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, formulate un giudizio di colpevolezza dell'imputata".
7. Osserva innanzitutto il Collegio che, fondatamente, il ricorrente evidenzia la manifesta illogicità e la palese contraddizione tra le indicate conclusioni, che, tra l'altro, senza alcuna motivazione squalificano a mero "chiacchiericcio" lo scambio di preoccupate informazioni tra i genitori dei bambini, e le premesse da cui prende le mosse la stessa sentenza impugnata, nel punto in cui sottolinea che "nessuno ha sollevato dubbi sul normale sviluppo cognitivo ed intellettivo dei bambini che hanno reso le dichiarazioni all'ispettore M. nell'audizione protetta" e là dove evidenzia che "nessun elemento consente di dubitare delle dichiarazioni dei genitori che per primi hanno raccolto il segnale di disagio dei bambini ..., il che esclude qualsiasi intento emotivo, persecutorio o vendicativo allo scopo di danneggiare l'imputata e conferma l'attendibilità delle dichiarazioni dei genitori". A prescindere da tali palesi illogicità, rileva il Collegio che ovviamente il giudice d'appello ben può pervenire a conclusioni diverse da quelle cui è giunto il giudice di primo grado, purché non ometta di prendere in esame e valutare gli accertati elementi di fatto su cui quest'ultimo ha fondato le sue determinazioni. La Corte d'appello ha, invece, omesso innanzitutto di considerare che i genitori, lungi dal precipitarsi a presentare denuncia contro la maestra, mantennero una condotta prudente ed equilibrata, tanto da attendere "un anno prima di esporre i fatti", com'aveva evidenziato il Tribunale, che tale lasso di tempo correttamente aveva assunto come "un valido segnale di una decisione maturata nel tempo e non presa sulla scia di emozioni".
Alla stessa maniera, con riferimento alle accertate minacce di punizione, rivolte "a chi faceva il cattivo", di usare lo spillone o di chiudergli le labbra con lo scotch, il giudice d'appello ha apoditticamente escluso "la particolare connotazione di ingenerare timore o turbamento nei bambini", senza darsi minimamente carico del malessere e del disagio che, come risulta dalla prima sentenza, tali comportamenti avevano provocato in alcuni dei bambini della classe affidata alla P.: "il disinvestimento nella scuola materna (tra l'altro, dopo i primi due anni), l'inappetenza, l'enuresi notturna, l'ansia di prestazione... tutti comportamenti osservati dai genitori che trovano origine nell'ambiente scolastico e che si sono evidentemente radicati perché reiteratamente i bambini ne erano stati destinatari o anche solo vi assistevano".
8. La motivazione della sentenza è viziata anche sotto altro profilo. Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se i fatti, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di individuare la verità processuale e di verificare la responsabilità penale dell'imputato.
Emerge dal testo della sentenza impugnata che la Corte d'appello ha frantumato i singoli episodi sottoposti alla sua valutazione, pervenendo per ciascuno a sommarie od apodittiche conclusioni e omettendo di considerare se, nell'insieme, la condotta non fosse tale da realizzare un metodo, più custodiale che educativo, fondato sull'intimidazione e la violenza. I giudici d'appello hanno considerato gli elementi probatori in maniera assolutamente atomistica, senza alcuna valutazione complessiva dell'effetto che le varie condotte della P. determinavano sul fisico e sulla psiche di bambini in tenerissima età, valutazione tanto più necessaria per l'esame della sussistenza della fattispecie delineata dall'art. 571 c.p., volta a tutelare persone vulnerabili dagli abusi di chi esercita un potere in situazione di rapporto non paritario. Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può ben essere integrato da un unico atto espressivo di abuso, la cui ripetizione integra altrettanti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione. Non può tuttavia escludersi, nel rapporto tra agente e persona a lui sottoposta o affidata per le ragioni elencate nella norma, che la condotta penalmente rilevante sia integrata da una serie di comportamenti che, nel loro insieme sinergico, realizzano l'evento della fattispecie di cui all'art. 571 c.p.. Nel complessivo contesto di fatto accertato dall'istruttoria dibattimentale e in relazione alla fattispecie penale contestata, i giudici d'appello avrebbero dovuto prendere in considerazione sia il contributo fornito dall'imputata all'umiliante dileggio (cd. "cappello d'asino") cui furono sottoposti taluni bambini, dileggio ideato dalla maestra D., di cui la P. era collaboratrice, sia anche gli accertamenti di fatto e gli elementi probatori enumerati dal Tribunale relativi all'uso (o alle minacce) di percosse.
Dopo un'approfondita istruttoria dibattimentale, non censurata dalla Corte d'appello, il giudice di primo grado aveva ritenuto "pacifico che la maestra P. utilizzasse con finalità educative anche il metodo delle percosse (a volte con le mani, a volte anche con una bacchetta) senza mai lasciare tracce sul corpo dei bambini". In adesione alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 4904/1996;
n. 39927/2005), il Tribunale aveva escluso che le percosse potessero rientrare tra i mezzi d'educazione, costituendo essi l'autonomo reato di cui all'art. 581 c.p., punibile a querela della parte offesa, la cui mancanza imponeva la declaratoria di improcedibilità. Il primo giudice, in presenza di tanti altri elementi probatori, non aveva avuto alcuna necessità di tenere conto anche degli accertamenti relativi alle percosse.
Il giudice d'appello - pur dovendo ovviamente prendere atto delle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in ordine al delitto di percosse - non poteva ignorare le risultanze fattuali dimostrative dell'uso delle percosse emerse nell'istruttoria, prima di escludere la sussistenza del delitto previsto dall'art. 571 c.p., quanto meno per meglio inquadrare il contesto complessivo (al limite della più grave fattispecie di cui all'art. 572 c.p.), in cui s'inserivano le minacce della chiusura delle labbra con nastro adesivo o quelle di pungere i bambini con lo spillone attaccato alla giacca o la somministrazione forzata di cibo ai bambini che non mangiavano tutto quanto era stato posto nel piatto.
9. Per quanto concerne la fondata deduzione d'inosservanza di legge, va ribadito - in aggiunta alle indicazioni di cui al precedente paragrafo - che costituisce abuso punibile a norma dell'art. 571 cod. pen. (e che, nella ricorrenza dell'abitualità e del necessario elemento soggettivo, può integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino, causandogli pericoli per la salute, quale che sia la soggettiva intenzione correttiva o disciplinare dell'agente. Per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art.571 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo dalla norma richiesto il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo del reato, ossia la condotta d'abuso.
In ordine al pericolo per la salute, questa Corte ha più volte precisato che la nozione di malattia nella mente (il cui rischio di causazione implica la rilevanza penale della condotta di cui all'art.571 c.p.) è più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento (cfr. Cass. 16491/2005 e n. 49433/2009). 10. Il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010