Sentenza 31 maggio 2012
Massime • 1
I maltrattamenti in famiglia integrano un'ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto la continuazione tra condotte commissive e omissive, evitando di considerare il carattere unitario dell'azione di maltrattamenti).
Commentari • 8
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Nell'ambito di una convivenza difficile, conflittuale, in cui vengono a mancare i doveri di solidarietà tra coniugi, ma non risultano reiterazione di condotte in grado di realizzare una pregnante offesa della integrità psicofisica della vittima, tali da farla precipitare in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia. La motivazione in sintesi di una recente sentenza del Tribunale di Roma Sezione Gip emessa in data 5 febbraio 2021, che dichiara il non doversi procedere in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste. Nel procedimento era stata applicata inizialmente una misura cautelare. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2012, n. 34480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34480 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 31/05/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 967
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 34371/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.L.V. , nata a (omesso) ;
avverso la sentenza del 13 maggio 2010 emessa dalla Corte di assise d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla ritenuta continuazione, con rideterminazione della pena e il rigetto nel resto;
udito l'avvocato Pannain Remo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. V..D.L. veniva rinviata a giudizio per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., in danno della figlia minore R.A. , di cinque anni, per averla sottoposta, in concorso con il convivente M..B. , ad atti di violenza fisica e psicologica, consistiti, tra l'altro, nell'imbavagliarla, nel legarla e nel costringerla a rimanere all'interno del contenitore della biancheria, dove la bambina era costretta a espletare i propri bisogni, nonché nel legarle le mani dietro alla schiena, bloccandole i gomiti e così provocandole lesioni su entrambe le braccia (capo A); nonché per il reato di cui all'art. 40, comma 2 e art. 572 c.p., commi 1 e 2, per non avere impedito, quale genitore affidatario della minore, che M..B. maltrattasse A..R. , sottoponendola a continui atti di violenza, anche psicologica, costringendola a stare in piedi e a camminare continuamente per casa, privandola del cibo e del sonno, introducendole a forza del sale grosso in bocca, per supposti riti propiziatori, colpendola con testate e pugni sulla pancia e sulla testa, infliggendole punizioni per costringerla a rispettare le regole di comportamento imposte dallo stesso B. , maltrattamenti da cui derivava la morte della minore in data 3 luglio 2006 (capo B).
Con sentenza del 15 gennaio 2009 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, affermava la responsabilità dell'imputata per entrambi i reati e, ritenuta la sussistenza del vizio parziale di mente e delle attenuanti generiche, la condannava a quattro anni di reclusione, con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e disponendone l'assegnazione, a pena espiata, a una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, condannandola, infine, al risarcimento dei danni in favore della parte civile. R.M. , padre della minore, liquidati in complessivi Euro 300.000. 2. Sull'impugnazione dell'imputata la Corte di assise d'appello di Roma, con sentenza del 13 maggio 2010, ha modificato parzialmente la prima decisione.
I giudici di appello hanno negato la sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 572 c.p., comma 2, come contestata al capo B) dell'imputazione. In particolare, hanno ritenuto che il reato di omicidio volontario contestato al B. e per il quale era intervenuta la dichiarazione di improcedibllità per morte di quest'ultimo, fosse incompatibile con la contestazione rivolta alla D.L. al capo B), essendo nel primo caso la morte della minore addebitata a titolo di dolo diretto e nel secondo caso a titolo di colpa, in base al solo rapporto di causalità tra i maltrattamenti e l'evento morte. La Corte territoriale è partita dalla considerazione che, in base ai risultati della perizia medico-legale, il decesso della minore è dipeso da arresto cardiorespiratorio conseguente ad asfissia violenta dovuta a compressione delle vie respiratorie mediante strozzamento. In sostanza, secondo i giudici la causa della morte non furono i maltrattamenti cui era stata sottoposta la bambina, ma l'evento letale è stata la conseguenza di una specifica azione violenta posta in essere dal B. con una condotta caratterizzata dal dolo diretto di uccidere, episodio isolato che è stato ritenuto del tutto scollegato dai precedenti maltrattamenti e a cui la D.L. è risultata del tutto estranea.
Tuttavia, la Corte di assise d'appello, pur escludendo la citata aggravante della morte seguita a maltrattamenti, ha comunque ritenuto l'imputata responsabile del reato contestato al capo B) ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2 per non avere impedito i maltrattamenti inferti alla minore da parte del B. . In questo modo, i giudici hanno sostenuto che la condotta di cui al capo A) e quella di cui al capo B) integrassero due distinte violazioni, legate dal vicolo della continuazione e consistente la prima in una condotta attiva, l'altra in una condotta omissiva.
Sulla colpevolezza dell'imputata la sentenza ha ritenuto la piena attendibilità delle accuse di M. a B. , figlia di B.M.
e testimone diretta delle violenze e angherie subite dalla piccola A. ; peraltro, i giudici hanno evidenziato come la stessa imputata abbia ammesso non solo di non essere intervenuta in difesa della figlia e di non avere impedito i maltrattamenti posti in essere dal suo convivente, ma anche di avere partecipato direttamente alle violenze, seppure giustificandosi con uno stato di soggezione di fronte alle prevaricazioni del B. .
I giudici di secondo grado hanno ridotto la pena ad anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ma rimettendo al giudice civile la quantificazione;
la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura è stata sostituita con quella della libertà vigilata per un periodo di un anno.
3. Contro questa decisone ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Remo Pannain, nell'interesse dell'imputata. Con il primo motivo contesta la sentenza per non avere riconosciuto la totale incapacità di intendere e volere della D.L. , formulando invece un giudizio di parziale incapacità che presenta una motivazione contraddittoria e in contrasto con le stesse conclusioni della consulenza disposta dal pubblico ministero e con le testimonianze acquisite, che descrivono l'imputata come del tutto asservita e dipendente dal convivente M..B. .
Inoltre, lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria da parte della Corte d'appello per disporre una nuova perizia psichiatrica sull'imputata.
Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 40 e 572 c.p. in relazione al capo B) dell'imputazione. Secondo il ricorrente la struttura di reato abituale dei maltrattamenti esclude che all'imputata possa essere contestata la medesima condotta per due volte, invocando l'applicazione dell'art. 40 cpv. c.p., in quanto i comportamenti omissivi cui si riferisce il capo B) non costituiscono un reato a se stante, ma rientrano nell'unica condotta del reato di maltrattamenti di cui l'imputata è accusata, che comprendono anche il non aver impedito che il convivente abbia posto in essere atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della minore. D'altra parte, viene evidenziato che se il reato di cui all'art. 572 c.p. non è produttivo di un evento, deve negarsi l'ammissibilità della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv. c.p., che invece si riferisce al solo evento naturalistico.
Il terzo motivo è strettamente collegato al precedente, in quanto si contesta la ritenuta continuazione tra i due reati.
Con il quarto motivo lamenta, da un lato, l'eccessività della pena, determinata in violazione dei criteri indicati dall'art 133 c.p., dall'altro, la ritenuta pericolosità dell'imputata, tanto da applicarle la misura di sicurezza della libertà vigilata, senza un serio accertamento tecnico.
Infine, con l'ultimo motivo contesta il capo della sentenza che, senza una specifica motivazione, ha ritenuto sussistente il danno a favore della parte civile costituita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è infondato.
La Corte d'appello ha escluso la sussistenza di una totale incapacità di intendere e di volere, come sostenuto dalla difesa, e ha confermato il giudizio del primo giudice circa una capacità solo ridotta dell'imputata, sulla base di una motivazione che non presenta aspetti di illogicità manifesta e che recepisce le conclusioni della consulenza medica disposta dal pubblico ministero, dopo averla confrontata con quanto sostenuto dal consulente della difesa, favorevole al riconoscimento di una incapacità totale di intendere e di volere. La sentenza impugnata prende atto che entrambi i consulenti abbiano rintracciato nella personalità della D.L. un disturbo borderline, con marcati elementi di dipendenza, ma aderisce alla tesi detta seminfermità mentale rilevando come da una serie di circostanze sia emerso che l'imputata in molte occasioni fosse "pienamente cosciente del disvalore e della antigiuridicità dei comportamenti violenti e prevaricatori del B. ai danni della bambina, ai quali cercò di opporsi senza riuscirci per la ferma opposizione del suo convivente". Si tratta di una motivazione del tutto coerente, perché basata su un giudizio tecnico al quale i giudici hanno aderito spiegando in maniera logica le ragioni per le quali lo hanno preferito all'altro giudizio, sicché deve escludersi la sussistenza del vizio di motivazione dedotto e respingersi ogni critica in ordine al mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, superflua nel momento in cui i giudici hanno ritenuto di potere decidere allo stato degli atti.
5. È invece fondato il secondo motivo, assieme al terzo che è ad esso strettamente collegato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la morte della minore non fosse collegata direttamente ai maltrattamenti subiti e, coerentemente, ha ritenuto insussistente l'aggravante di cui all'art. 572 c.p., comma 2, addossando al solo coimputato, M..B. , la responsabilità
del decesso della piccola A..R. , a titolo di omicidio volontario. Di conseguenza la D.L. è stata ritenuta responsabile dell'ipotesi base del reato di maltrattamenti, ma distinguendo due tipologie di condotte, una di carattere attiva, consistita nell'avere concorso con il coimputato a porre in essere atti violenti nei confronti della figlia (capo A), l'altra di natura omissiva, ex art.40 c.p., comma 2, per non avere impedito i maltrattamenti inferti dal suo convivente alla minore (capo B) e riconoscendo la continuazione tra i due reati contestati ai capi A e B. In questo modo i giudici di appello hanno operato una duplicazione rispetto ad una condotta che, così come ricostruita nella stessa sentenza, presenta caratteri unitari, connotati dal requisito dell'abitualità, nel senso che i maltrattamenti di cui si è resa responsabile l'imputata, in concorso con il B. , sono stati posti in essere in un unico contesto temporale attraverso condotte positive ed omissive, tutte in egual misura idonee ad infliggere al soggetto passivo sofferenze fisiche e morali tali da rendere penosa la sua stessa esistenza nei rapporti con la madre e con il suo convivente. I maltrattamenti in famiglia integrano una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, che possono essere sia commissivi che omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, reato che si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitualità. Nel caso in esame non risulta che le molteplici condotte delittuose, commissive e omissive, che hanno integrato il reato contestato abbiano subito interruzioni o si siano succedute con notevoli intervalli di tempo - condizioni che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento della continuazione (Sez. 6^, 25 gennaio 1989, Bucci;
Sez. 6^, 28 febbraio 1995, Cassani) -, sicché non appare coerente operare una artificiosa distinzione di reati, in presenza di una unica, reiterata e abituale condotta realizzata dall'imputata; ne' appare corretto distinguere il reato di maltrattamenti a secondo del tipo di condotta -commissiva o omissiva - posta in essere, dal momento che è lo stesso delitto di cui all'art. 572 c.p. ad esigere la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, unificati dalla medesima intenzione criminosa di arrecare sofferenza alla vittima.
Pertanto, in accoglimento dei motivi dedotti nel ricorso, la sentenza va annullata sul punto, dovendo provvedersi ad eliminare la ritenuta continuazione;
l'annullamento può essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), in quanto è possibile in questa sede rideterminare la pena in anni due e mesi otto di reclusione, eliminando l'aumento per la continuazione come determinato nella sentenza impugnata.
6. Il quarto motivo, con cui si lamenta l'eccessività della pena, è da ritenere almeno in parte assorbito dall'eliminazione della continuazione e dalla conseguente diminuzione della pena inflltta;
in ogni caso appare comunque infondato dal momento che i giudici di merito, nel determinare la pena base hanno tenuto presente l'estrema gravità dei fatti posti in essere dall'imputata.
7. Del tutto infondato, al limite dell'inammissibilità, è l'ultimo motivo, con cui il ricorrente lamenta, in maniera generica, che i giudici abbiano riconosciuto la sussistenza di un danno alla parte civile, senza indicare l'an e il quantum. Si rileva che correttamente la sentenza ha riconosciuto l'esistenza di un danno in favore di M..R. , in qualità di padre della vittima -minorenne - dei maltrattamenti;
altrettanto correttamente la decisione impugnata ha rimesso al giudice l'accertamento del quantum del danno, sicché in quella sede spetterà all'interessato dimostrare gli effettivi danni derivantigli dal reato in questione. Pertanto, le obiezioni proposte dal ricorrente si dimostrano inconsistenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta continuazione e alla misura della pena che ridetermina in anni due e mesi otto di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012