Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2002, n. 6249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6249 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
ee 71444 06249 /02 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget:to SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRAZIADEI - Presidente Dott. Giulio R.G.N. 18226/00 . N O - Consigliere Cron.18083 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Nino FICO Consigliere C.C. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
LE GINO;
intimato avverso la sentenza n. 188/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata2002 il 555 23/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il W rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo •Bellezza Gillo, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del comma 1, della legge 2713,d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 11 - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai Fini dell' IRPEF S ― in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell'ILOR all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere th considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dell'imponibile, scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nella rideterminazione dopo la consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). giurisprudenziale,e valide ragioni per discostarsi da Non venendo addotte nuove rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, ricorso deve essere atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. il tale indirizzo
P.Q.M.
За ре шаль 2002 La Corte rigetta il ricorso. 31 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Conlon Estensore Arlo horter Maon 5 . 6 N 8 9 - 1 E / B N 4 / DEPOL AT IN CANCELLERIA O L 6 I L 2 Z A . A R . A . R I R P Oggi -2 MAG. 2002 T . A IL CANCELLIERE C1 R S D T I E L 1 G T E Osvaldo Ascanio E 3 IL CANCELLIERE C1 D A 1 R 1 I . M S A N N Osvaldo Ascanio E D S E I T A N E S E