Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2025, proposto da RC AR SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo, Lara Discepolo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Numana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per accertare
e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione da parte del comune di Numana delle aree di cui il ricorrente è comproprietario, ricadenti in comune di Numana, via RCni (foglio 1, mappale 780), via Flaminia (foglio 1, mappali 803, 812, 903, 1313, 1314), via Cavour (foglio 1, mappali 816, 872, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900. 901, 902) e via Colombo (foglio 1, mappale 288), e per l'effetto fissare un congruo termine entro il quale il comune di Numana dovrà provvedere a dare applicazione dell'art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, disponendo l'acquisizione degli immobili indicati in narrativa, contro il pagamento dell'indennizzo di legge, anche per l'occupazione sine titulo , o, in alternativa, disponendo la restituzione delle aree anzidette agli aventi diritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Numana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha proposto il presente ricorso per far accertare e dichiarare l’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Numana delle aree di cui è comproprietario, ricadenti in via RCni (foglio 1, mappale 780), via Flaminia (foglio 1, mappali 803, 812, 903, 1313, 1314), via Cavour (foglio 1, mappali 816, 872, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900. 901, 902) e via Colombo (foglio 1, mappale 288), e per l’effetto fissare un congruo termine entro il quale il Comune di Numana dia applicazione dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, disponendo l’acquisizione degli immobili indicati, contro il pagamento dell’indennizzo di legge, anche per l’occupazione sine titulo , o, in alternativa, disponendo la restituzione delle aree anzidette agli aventi diritto.
Si è costituito per resistere il Comune di Numana, eccependo preliminarmente inammissibilità della domanda per mancata impugnazione della nota comunale nr. 1138/25 del 17/6/2025, reiettiva dell’istanza ex art. 42bis DPR 327/2001; oltre che inammissibilità della domanda volta ad ottenere un ordine in capo alla PA ad adottare un provvedimento di “acquisizione sanante”.
Nel merito il Comune evidenzia che risulta documentalmente provato come il ricorrente sia proprietario (peraltro solo per modeste quote) di solo cinque mappali (e segnatamente di quelli distinti al Foglio 1 – Part. 288; Part. 780; Part. 803; Part. 812; Part. 1313; Part. 1314) e ciò in quanto tutti gli altri “frustoli” menzionati nel ricorso non sono di sua proprietà e pertanto in relazione ad essi nessuna pretesa può essere azionata.
Infine, con eccezione riconvenzionale di merito ex art. 8 cpa (contenuta in memoria notificata il 5 novembre 2025) il Comune rileva l’intervenuta usucapione delle aree citate.
A seguito dell’attività difensiva del Comune e segnatamente della produzione di documentazione tecnica aggiornata catastalmente, parte ricorrente ha ridotto la portata della sua domanda alle particelle di cui alla produzione documentale depositata il 15 gennaio 2026 ( i.e. testualmente “ Foglio 1 particelle 606 - 697 lato cinema (non cedibile) 780 via RCni 803 - 812 -1314 via Flaminia 817 giardino privato (non cedibile) 1313 marciapiede via flaminia 288 *altra ditta scaletta Via colombo scaletta via Colombo ”).
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione in rito di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale relativamente alla mancata impugnazione della nota del 17/6/2025.
Non trattandosi di ricorso impugnatorio, il fatto che tale nota non sia stata tempestivamente gravata, non elide il diritto soggettivo alla proprietà privata, né l’obbligo della P.A. di far cessare una eventuale illiceità permanente, consistente nell’occupazione senza titolo di tale proprietà.
Quanto alla eccezione di inammissibilità del domandato ordine alla P.A. di procedere secondo i dettami dell’art. 42 bis DPR 327/2001, essa va respinta, perché deve rilevarsi che, come già posto in evidenza da questo Tribunale, l’obbligo di far cessare la situazione di illegittimità consistente nell’utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, prescinde, anche, da una domanda specifica del privato che ha subito l’occupazione di fatto (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 3 ottobre 2023, n. 674; T.A.R. Marche, sez. I, 14 ottobre 2025, n. 760).
Relativamente alla eccezione riconvenzionale di merito volta a far valere l’intervenuta usucapione, la stessa non può essere accolta, perché va rilevato che come messo in evidenza dalla difesa comunale, il termine ventennale decorrerebbe dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del DPR 327/2001, e sarebbe maturato il 30 giugno 2023. Tuttavia, è in atti una diffida verso il Comune inviata via pec il 14 febbraio 2023 (quindi infraventennale rispetto al termine a quo del 30 giugno 2003; cfr. doc. 1 allegato al ricorso) con cui l’avvocato del ricorrente (in suo nome e per conto) rileva la proprietà privata delle aree oggetto di ricorso e chiede la regolarizzazione mediante il procedimento ex art. 42 bis TU espropri.
Se è vero che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale una diffida stragiudiziale non è in genere (nei rapporti tra privati) idonea a interrompere il decorso del tempo utile ad usucapire (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. II, 5/8/2024, n. 22032; Cassazione civile sez. II, 8/9/2021, n. 24176), essendo viceversa necessaria la coltivazione di una vera e propria azione giurisdizionale volta a conseguire ope iudicis la cessazione dell’usucapiente possesso altrui. È, purtuttavia, altrettanto vero, che nella specie la posizione soggettiva alla base della diffida richiamata non è riconducibile al solo diritto di proprietà, bensì anche alla protezione che l’istituto della acquisizione sanante (nelle sue diverse successive versioni), disciplinato dal DPR 327/2001, accorda al privato. Posizione riconducibile alla pretesa che la P.A. attivi e concluda uno specifico procedimento amministrativo (ora disciplinato dall’art. 42bis TU espropri). Come già messo in evidenza “ l’amministrazione che utilizza di fatto un bene privato può acquisirne la proprietà (o altro diritto reale – al riguardo si veda la sentenza n. 5 del 2020 dell’Adunanza Plenaria), oltre che attraverso l’istituto di cui all’art. 42-bis, mediante una compravendita e/o un accordo pubblicistico o anche per usucapione. Si tratta dunque di modalità alternative fra loro, tutte idonee a ricondurre a legittimità la situazione di fatto ” (T.A.R. Marche, sez. I, 14 ottobre 2025, n. 761).
Al 14 febbraio 2023 (se si tiene conto della data del 30 giugno 2003, come qui fatto dal Comune resistente) il ricorrente aveva ancora interesse a che l’Amministrazione avviasse tale procedimento (in quanto, nella stessa prospettazione di parte resistente, era ancora proprietario, non essendo a tale data ancora spirato il termine ventennale ridetto), perché la stessa Amministrazione è “ titolare di una funzione, a carattere doveroso nell’an, consistente nella scelta tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino e acquisizione ai sensi dell’articolo 42-bis; non quindi una mera facoltà di scelta (o di non scegliere) tra opzioni possibili, ma doveroso esercizio di un potere che potrà avere come esito o la restituzione al privato o l’acquisizione alla mano pubblica del bene”, (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 20 gennaio 2020, n. 4).
Va sul punto ricordato che “ in linea generale, la condotta dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà e manifestata per le vie di fatto (c.d. "occupazione acquisitiva") - configurante un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - possa terminare anche in conseguenza "di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della C.E.D.U. (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014).
Pertanto, l'usucapione può operare a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis; III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<... giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>", (T.A.R. per la Campania, Napoli, sez. V, 2/12/2022, n. 7542).
Nel caso di specie, il Comune resistente non ha fornito adeguata prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, avendo fatto coincidere l' interversio possessionis con l'irreversibile trasformazione dell'area e, temporalmente, (almeno) con il termine a quo di decorrenza del periodo (fissandolo al 30 giugno 2003), ma non individuando il momento specifico del mutamento della detenzione in possesso, né quale atto lo avrebbe determinato.
Senza contare che in giurisprudenza non è pacifica la decorrenza del termine per usucapire, dal 30 giugno 2003, dovendosi considerare, secondo un orientamento, che “ il dies a quo per il decorso della prescrizione acquisitiva dovrebbe essere individuato nella data di entrata in vigore dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 (6 luglio 2011), questo essendo il momento a partire dal quale "il diritto può essere fatto valere" ai sensi dell'art. 2935 c.c. ”. Ciò in quanto, l'art. 43 del T.U., che aveva inizialmente sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293 del 2010, peraltro per violazione dell'art. 76 Cost. (c.d. "eccesso di delega") (….)Di talché, salvi i rapporti esauriti (astrattamente individuabili in quelli ove al momento della dichiarazione di incostituzionalità fosse già maturato il ventennio utile per l'usucapione), l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 T.U. impedisce di considerare l'entrata in vigore della suddetta norma quale dies a quo per il decorso della prescrizione acquisitiva” (T.A.R. per la Campania, Salerno, sez. II, 16/5/2025, n. 915) .
Nello stesso senso è stato stabilito che “ ai fini del decorso della prescrizione acquisitiva, bisogna fare riferimento al momento in cui è venuto meno, nell’ordinamento giuridico, l’istituto – di origine pretoria – dell’occupazione appropriativa (o occupazione acquisitiva), ovvero dalla data di entrata in vigore dell’articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stante l’avvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 43 del d.P.R. n. 327/2001 con sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 (sul punto da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1376/2021) ”, (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2595).
Tutto ciò premesso, sul rilievo che la proprietà privata delle particelle richiamate nella produzione documentale depositata il 15 gennaio 2026, è risultata processualmente, ad oggi, pacifica, il ricorso va accolto nel limitato senso che il Comune di Numana dovrà, entro 90 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, avviare specifico procedimento (tenuto conto della dichiarata comproprietà dei beni in rilievo) finalizzato a scegliere mediante atto espresso notificato agli aventi diritto, tra la restituzione dei beni oggetto di occupazione senza titolo, previa rimessione in pristino e risarcimento del danno da occupazione illegittima (per il quale può fungere da parametro, in via analogica, l’art. 42 bis c. 3, D.P.R. 327/2001, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 19 aprile 2019, n. 2225; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 182) e l’acquisizione ai sensi dell'articolo 42 bis T.U.Es. (nel qual caso l’indennità sarà omnicomprensiva, cfr. T.A.R., Campania, Napoli, sez. V, 1 dicembre 2023 , n. 6609).
La particolarità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese. Nondimeno, il Comune resistente dovrà rimborsare al ricorrente il contributo unificato, se e in quanto versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.
Spese compensate. Il Comune resistente dovrà rimborsare al ricorrente il contributo unificato, se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
IO FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FI | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO