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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
BA BE, Relatore
ROMANO GA US, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 627/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0067957 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 11/II/25, emessa in data 17.12.24/07.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento (notificata in data 13.03.24) ad oggetto l'IMU relativa all'anno d'imposta 2015 e fondata sul relativo avviso di accertamento emesso in data 27.07.2020 a carico della sua dante causa (Sig.ra Nominativo_1).
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato, appunto, in termini di rito, sul rilievo che l'atto prodromico a quello qui impugnato era stato regolarmente notificato, in data 01.04.21, presso l'ultimo domicilio (in Teramo, Indirizzo_1) della dante causa della contribuente, e che altresì infondate risultavano le doglianze di quest'ultima in ordine all'eccepita decadenza e/o prescrizione del diritto all'esazione del tributo, stante la sospensione del termine prescrizionale ex art. 67 D.L. n. 18/2020, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per
1- violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92-Omessa motivazione su un fatto decisivo- Contraddittorietà della motivazione: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove non ha tenuto in conto che la doglianza della contribuente fondava, invero, proprio sull'addotta mancata (perché invalida) notificazione dell'atto presupposto (che secondo la sentenza non sarebbe stato tempestivamente impugnato, dal che la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo), vizio questo dovuto dal fatto che, in violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 DPR n. 600/73, la notifica, mediante deposito presso la Casa comunale, non sarebbe stata seguita dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), atteso che quest'ultima non giunse mai all'ultimo domicilio della de cuius, risultando la medesima irreperibile, ed altresì non sanato neppure quando, nel 2021, la notifica di detto atto fu ripetuta con intestazione agli “eredi della defunta” e mediante deposito presso la Casa comunale, senza però l'invio della CAD presso l'ultimo domicilio della contribuente: da tanto consegue quindi che la dichiarata inammissibilità del ricorso non solo è immotivata, ma fonda su un presupposto (regolare notificazione dell'atto presupposto) del tutto errato;
2- violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c.-Motivazione apparente e contraddittoria: il primo giudice erra, laddove, dopo esser pervenuto ad una decisione in punto di rito (inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell'atto prodromico), ha comunque sindacato, in punto di merito, le eccezioni di prescrizione e decadenza del preteso diritto, così dimostrando, in contraddizione con se stesso, la non definitività, per carenza di rituale sua notificazione, dell'atto presupposto;
3- errata esclusione della decadenza e della prescrizione dell'accertamento IMU 2015-Violazione dell'art. 1, c. 161, L. 296/2006 e dell'art. 67 D.L.18/2020-Motivazione apparente: il primo giudice, con il suo scrutinio in punto di merito, ha errato, laddove non ha tenuto in conto che l'atto presupposto si sarebbe dovuto notificare entro il termine (decadenziale) del 26.03.21 (e cioè entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere assolto, implementato della sospensione di gg. 85, giusta normativa emergenziale Covid-19), così come non ha tenuto conto, ove si volesse ritenere valida una notifica mediante deposito ma non seguita dalla raccomandata informativa (CAD), che l'avviso di accertamento (quello reiterato a nome dell'erede) è stato depositato solo in data 06.04.21, e quindi oltre il termine decadenziale.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, in punto di rito, eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che lo stesso era stato notificato direttamente alla parte e non invece ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari, quindi, in punto di merito e per mero tuziorismo, tornava ad osservare come l'atto prodromico fosse stato ritualmente notificato, agli eredi impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio della de cuius, e ciò a mezzo del vettore poste (notifica “diretta”) senza la necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito (giusta il combinato disposto degli artt. 26, c IV, DPR n. 602/73, 60, c. I lett. e, e 65 DPR n. 600/73 e con effetti, in caso di mancata consegna dell'atto, trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta), così come anche già riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. ord. n.
10131/2020), ed ancora come altrettanto infondate fossero le eccezioni di decadenza/prescrizione del reclamato credito tributario, tenuto conto che il Comune di Teramo aveva notificato l'avviso di accertamento
(atto presupposto) in data 01.04.21 ed esso esattore aveva notificato atti succedanei ed interruttivi in data
18.12.23 ed ancora 14.03.24 senza che l'odierna appellante ne avesse fatto oggetto di impugnativia, da cui l'inammissibilità dell'originario ricorso.
Seguiva rituale memoria in replica della contribuente che, con riguardo all'eccepita inammissibilità del mezzo, osservava come con la costituzione in giudizio dell'appellato il contraddittorio processuale si era così ritualmente instaurato per via appunto dell'intervenuta sanatoria della dedotta nullità, a motivo del raggiungimento dello scopo sotteso alla notificazione dell'atto di gravame, mentre, con riguardo al merito, ribadiva come la notificazione dell'avviso di accertamento occorsa nel 2020 non era stata recapitata alla sua destinataria (risultata irreperibile) e che quella indirizzata agli eredi non era assistita dalla relativa ritualità
e comunque il suo deposito presso la Casa comunale era intervenuto a termine (decadenziale) ormai scaduto, pur considerata la sospensione dei termini giusta normativa emergenziale causa Covid-19.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità del mezzo, sollevata dall'appellato ufficio, perché notificato direttamente alla parte, piuttosto che, come si sarebbe dovuto, ai suoi difensori costituiti e domiciliatari.
L'eccezione, infatti, non ha pregio, atteso che, quand'anche nulla la sua notificazione, con la costituzione in giudizio dell'appellato e, dunque, con il raggiungimento dello scopo a cui l'anzidetta notificazione è preposta, la eccepita nullità risulta per ciò sanata, come è risultato così integrato il conseguente contraddittorio processuale e pienamente tutelato l'altrui diritto di difesa (che, in effetti, è stato in questa sede effettivamente ed in concreto esercitato).
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est: l'atto di accertamento) sia stato, o meno, ritualmente notificato al contribuente (e cioè alla dante causa dell'odierna appellante, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi), e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe, così come già statuito, appunto inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni dieci), mentre, nell'altro caso, la potestà accertatrice, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente decaduta per la consumazione, nonostante le intercorse sospensioni, del relativo termine quinquennale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'avviso di accertamento
(atto presupposto a quello qui impugnato) in capo alla contribuente e, per essa, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia della irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente”), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato
(facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o
"trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
13.03.24) in cui il potere accertativo relativo ad un tributo (IMU 2015) si era ormai consumato per essere trascorso il suo termine quinquennale.
In conclusione ed in riforma della gravata sentenza, l'appello va accolto con annullamento dell'impugnata ingiunzione.
La difesa personale della parte non impone la liquidazione delle spese per una difesa tecnica, al di là del rimborso dei CC.UU.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti con obbligo da parte della Soget del rimborso dei contributi unificati rifusi dal contribuente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
BA BE, Relatore
ROMANO GA US, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 627/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0067957 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 11/II/25, emessa in data 17.12.24/07.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento (notificata in data 13.03.24) ad oggetto l'IMU relativa all'anno d'imposta 2015 e fondata sul relativo avviso di accertamento emesso in data 27.07.2020 a carico della sua dante causa (Sig.ra Nominativo_1).
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato, appunto, in termini di rito, sul rilievo che l'atto prodromico a quello qui impugnato era stato regolarmente notificato, in data 01.04.21, presso l'ultimo domicilio (in Teramo, Indirizzo_1) della dante causa della contribuente, e che altresì infondate risultavano le doglianze di quest'ultima in ordine all'eccepita decadenza e/o prescrizione del diritto all'esazione del tributo, stante la sospensione del termine prescrizionale ex art. 67 D.L. n. 18/2020, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per
1- violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92-Omessa motivazione su un fatto decisivo- Contraddittorietà della motivazione: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove non ha tenuto in conto che la doglianza della contribuente fondava, invero, proprio sull'addotta mancata (perché invalida) notificazione dell'atto presupposto (che secondo la sentenza non sarebbe stato tempestivamente impugnato, dal che la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo), vizio questo dovuto dal fatto che, in violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 DPR n. 600/73, la notifica, mediante deposito presso la Casa comunale, non sarebbe stata seguita dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), atteso che quest'ultima non giunse mai all'ultimo domicilio della de cuius, risultando la medesima irreperibile, ed altresì non sanato neppure quando, nel 2021, la notifica di detto atto fu ripetuta con intestazione agli “eredi della defunta” e mediante deposito presso la Casa comunale, senza però l'invio della CAD presso l'ultimo domicilio della contribuente: da tanto consegue quindi che la dichiarata inammissibilità del ricorso non solo è immotivata, ma fonda su un presupposto (regolare notificazione dell'atto presupposto) del tutto errato;
2- violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c.-Motivazione apparente e contraddittoria: il primo giudice erra, laddove, dopo esser pervenuto ad una decisione in punto di rito (inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell'atto prodromico), ha comunque sindacato, in punto di merito, le eccezioni di prescrizione e decadenza del preteso diritto, così dimostrando, in contraddizione con se stesso, la non definitività, per carenza di rituale sua notificazione, dell'atto presupposto;
3- errata esclusione della decadenza e della prescrizione dell'accertamento IMU 2015-Violazione dell'art. 1, c. 161, L. 296/2006 e dell'art. 67 D.L.18/2020-Motivazione apparente: il primo giudice, con il suo scrutinio in punto di merito, ha errato, laddove non ha tenuto in conto che l'atto presupposto si sarebbe dovuto notificare entro il termine (decadenziale) del 26.03.21 (e cioè entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere assolto, implementato della sospensione di gg. 85, giusta normativa emergenziale Covid-19), così come non ha tenuto conto, ove si volesse ritenere valida una notifica mediante deposito ma non seguita dalla raccomandata informativa (CAD), che l'avviso di accertamento (quello reiterato a nome dell'erede) è stato depositato solo in data 06.04.21, e quindi oltre il termine decadenziale.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, in punto di rito, eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che lo stesso era stato notificato direttamente alla parte e non invece ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari, quindi, in punto di merito e per mero tuziorismo, tornava ad osservare come l'atto prodromico fosse stato ritualmente notificato, agli eredi impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio della de cuius, e ciò a mezzo del vettore poste (notifica “diretta”) senza la necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito (giusta il combinato disposto degli artt. 26, c IV, DPR n. 602/73, 60, c. I lett. e, e 65 DPR n. 600/73 e con effetti, in caso di mancata consegna dell'atto, trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta), così come anche già riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. ord. n.
10131/2020), ed ancora come altrettanto infondate fossero le eccezioni di decadenza/prescrizione del reclamato credito tributario, tenuto conto che il Comune di Teramo aveva notificato l'avviso di accertamento
(atto presupposto) in data 01.04.21 ed esso esattore aveva notificato atti succedanei ed interruttivi in data
18.12.23 ed ancora 14.03.24 senza che l'odierna appellante ne avesse fatto oggetto di impugnativia, da cui l'inammissibilità dell'originario ricorso.
Seguiva rituale memoria in replica della contribuente che, con riguardo all'eccepita inammissibilità del mezzo, osservava come con la costituzione in giudizio dell'appellato il contraddittorio processuale si era così ritualmente instaurato per via appunto dell'intervenuta sanatoria della dedotta nullità, a motivo del raggiungimento dello scopo sotteso alla notificazione dell'atto di gravame, mentre, con riguardo al merito, ribadiva come la notificazione dell'avviso di accertamento occorsa nel 2020 non era stata recapitata alla sua destinataria (risultata irreperibile) e che quella indirizzata agli eredi non era assistita dalla relativa ritualità
e comunque il suo deposito presso la Casa comunale era intervenuto a termine (decadenziale) ormai scaduto, pur considerata la sospensione dei termini giusta normativa emergenziale causa Covid-19.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità del mezzo, sollevata dall'appellato ufficio, perché notificato direttamente alla parte, piuttosto che, come si sarebbe dovuto, ai suoi difensori costituiti e domiciliatari.
L'eccezione, infatti, non ha pregio, atteso che, quand'anche nulla la sua notificazione, con la costituzione in giudizio dell'appellato e, dunque, con il raggiungimento dello scopo a cui l'anzidetta notificazione è preposta, la eccepita nullità risulta per ciò sanata, come è risultato così integrato il conseguente contraddittorio processuale e pienamente tutelato l'altrui diritto di difesa (che, in effetti, è stato in questa sede effettivamente ed in concreto esercitato).
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est: l'atto di accertamento) sia stato, o meno, ritualmente notificato al contribuente (e cioè alla dante causa dell'odierna appellante, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi), e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe, così come già statuito, appunto inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni dieci), mentre, nell'altro caso, la potestà accertatrice, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente decaduta per la consumazione, nonostante le intercorse sospensioni, del relativo termine quinquennale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'avviso di accertamento
(atto presupposto a quello qui impugnato) in capo alla contribuente e, per essa, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia della irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente”), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato
(facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o
"trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
13.03.24) in cui il potere accertativo relativo ad un tributo (IMU 2015) si era ormai consumato per essere trascorso il suo termine quinquennale.
In conclusione ed in riforma della gravata sentenza, l'appello va accolto con annullamento dell'impugnata ingiunzione.
La difesa personale della parte non impone la liquidazione delle spese per una difesa tecnica, al di là del rimborso dei CC.UU.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti con obbligo da parte della Soget del rimborso dei contributi unificati rifusi dal contribuente.